+8.4 Bonus di mantenimento

8.4 Bonus di mantenimento

143.Gli enti dovrebbero essere in grado di dimostrare il loro legittimo interesse a riconoscere bonus di mantenimento per mantenere un membro del personale più rilevante. Ad esempio, i bonus di mantenimento possono essere utilizzati nell’ambito di ristrutturazioni, liquidazioni, dopo un cambio di controllo o per garantire la finalizzazione di grandi progetti. Gli enti dovrebbero documentare l’evento o la giustificazione che ha reso necessario il riconoscimento di un bonus di mantenimento e il periodo di tempo, compresa la data di inizio e di fine, per il quale si presume che il motivo sussista. Gli enti dovrebbero definire le condizioni di mantenimento e le condizioni in termini di risultato applicabili (cfr. anche il paragrafo 147). Gli enti dovrebbero specificare un periodo di mantenimento e una data o un evento dopo il quale determinare se le condizioni di mantenimento e le condizioni in termini di risultato sono state soddisfatte.

144.In linea di principio, gli enti non dovrebbero riconoscere bonus di mantenimento multipli a un membro del personale; in casi eccezionali e ove debitamente giustificato, a un membro del personale può essere riconosciuto più di un bonus di mantenimento, ma in momenti diversi e alle condizioni specificate nella presente sezione con riferimento a ciascun bonus di mantenimento. I bonus di mantenimento dovrebbero essere riconosciuti solo dopo che le condizioni di mantenimento e le condizioni in termini di risultato applicabili sono state soddisfatte. Inoltre, il bonus di mantenimento dovrebbe essere riconosciuto solo se non esistono ragioni che determinino una situazione in cui tale bonus non dovrebbe essere riconosciuto, ad esempio per violazioni sostanziali di regole, condotte scorrette o altri insuccessi del membro del personale interessato.

145.Il bonus di mantenimento dovrebbe essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 93, 141 e 141 ter e ai rispettivi poteri di vigilanza di cui all’articolo 104, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/36/UE, che potrebbero determinare una situazione in cui il bonus di mantenimento potrebbe eventualmente essere ridotto, possibilmente anche a zero, in funzione dell’importo massimo distribuibile (MDA) o di altri limiti imposti dalle autorità competenti. 146.Nel valutare e considerare se l’attribuzione di un bonus di mantenimento al personale più rilevante sia appropriata, gli enti e le autorità competenti possono tenere conto almeno di quanto segue:

  • a. le preoccupazioni che comportano il rischio che un determinato membro del personale possa scegliere di lasciare l’ente;
  • b. i motivi per cui il mantenimento di tale membro del personale è fondamentale per l’ente;
  • c. le conseguenze se il membro del personale interessato lascia l’ente; e
  • d. se l’importo del bonus di mantenimento riconosciuto è necessario e proporzionato per trattenere il membro del personale interessato.

147.Il bonus di mantenimento dovrebbe basarsi su condizioni specifiche che differiscono dalle condizioni in termini di risultato applicate ad altre parti della remunerazione variabile e includere una condizione di mantenimento e condizioni in termini di risultato specifiche. Le condizioni specifiche del bonus di mantenimento dovrebbero determinare l’obiettivo del mantenimento (ossia il mantenimento del personale nell’ente per un periodo di tempo predefinito o fino a un determinato evento). Le condizioni specifiche in termini di risultato dovrebbero includere condizioni legate all’interesse legittimo per il quale il membro del personale dovrebbe essere mantenuto e alla condotta del personale e dovrebbero essere compatibili con le disposizioni di cui al paragrafo 145. I bonus di mantenimento non dovrebbero determinare una situazione in cui la remunerazione variabile complessiva, costituita dalla remunerazione variabile legata ai risultati e al bonus di mantenimento, del membro del personale non sia più collegata ai risultati della persona, dell’unità operativa interessata e ai risultati complessivi dell’ente di cui all’articolo 92, paragrafo 2, lettera g), punto ii), e all’articolo 94, paragrafo 1, lettera a).

148.I bonus di mantenimento non dovrebbero essere riconosciuti semplicemente per compensare la remunerazione legata ai risultati non corrisposta a causa di risultati insufficienti o della situazione finanziaria dell’ente.

149.I bonus di mantenimento sono remunerazioni variabili e pertanto, se riconosciuti al personale più rilevante, devono conformarsi ai requisiti in materia di remunerazione variabile di cui all’articolo 94 della direttiva 2013/36/UE, ivi compreso il rapporto massimo tra remunerazione variabile e fissa, l’allineamento ex post per il rischio, il pagamento in strumenti, il differimento, il mantenimento, il malus e la restituzione («clawback»).

150.Un bonus di mantenimento deve essere preso in considerazione nel calcolo del rapporto tra remunerazione variabile e fissa quale remunerazione variabile. Indipendentemente dal fatto che il bonus di mantenimento sarà riconosciuto solo dopo la fine del periodo di mantenimento, il bonus di mantenimento dovrebbe essere preso in considerazione nel calcolo del rapporto tra la componente variabile e fissa della remunerazione secondo una delle modalità di seguito specificate:

  • a. Il bonus di mantenimento è suddiviso in importi annui per ogni anno del periodo di mantenimento calcolato su base lineare pro rata temporis. Se la durata esatta del periodo di mantenimento non è nota in anticipo, l’ente dovrebbe stabilire e documentare debitamente un periodo che tenga conto della situazione e delle misure adottate che giustifichino il pagamento del bonus di mantenimento. Il calcolo del rapporto dovrebbe basarsi sul periodo stabilito; o
  • b. L’intero importo del bonus di mantenimento è preso in considerazione nell’anno in cui la condizione di mantenimento è soddisfatta.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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