+Ambito d’applicazione
---+8. Salvo diversamente specificato in quanto riferimento diretto agli enti CRD, o enti pertinenti, i …
---+9. Gli enti CRD soggetti alla direttiva 2013/36/UE dovrebbero conformarsi ai presenti orientamenti …
---+10. Gli orientamenti intendono includere tutte le strutture esistenti dei consigli e non ne …
---+11. I termini «organo di gestione nella sua funzione di gestione» e «organo di gestione nella sua …
---+12. Negli Stati membri in cui l’organo di gestione delega, parzialmente o totalmente, le funzioni …
---+13. Negli Stati membri ove talune responsabilità assegnate nei presenti orientamenti all’organo di …
---+14. Le definizioni di amministratore delegato, direttore finanziario e personale che riveste ruoli …
---+15. Qualsiasi riferimento ai «rischi» nei presenti orientamenti dovrebbe includere anche i rischi …
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Ambito d’applicazione
Ambito d’applicazione
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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8. Salvo diversamente specificato in quanto riferimento diretto agli enti CRD, o enti pertinenti, i …
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Salvo diversamente specificato in quanto riferimento diretto agli enti CRD, o enti pertinenti, i presenti orientamenti si applicano a tutti gli enti, come in appresso definiti.
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9. Gli enti CRD soggetti alla direttiva 2013/36/UE dovrebbero conformarsi ai presenti orientamenti …
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Gli enti CRD soggetti alla direttiva 2013/36/UE dovrebbero conformarsi ai presenti orientamenti su base individuale, subconsolidata e consolidata, comprese le loro filiazioni non soggette alla direttiva 2013/36/UE, anche se sono stabiliti in un paese terzo, compresi i centri finanziari offshore, conformemente all’articolo 109 di tale direttiva.
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10. Gli orientamenti intendono includere tutte le strutture esistenti dei consigli e non ne …
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Gli orientamenti intendono includere tutte le strutture esistenti dei consigli e non ne sostengono nessuna in particolare. Gli orientamenti non interferiscono con la ripartizione generale delle competenze, in conformità del diritto societario nazionale. Di conseguenza, dovrebbero applicarsi indipendentemente dalle strutture amministrative impiegate (struttura monistica e/o dualistica e/o strutture di altra natura) negli Stati membri. L’organo di gestione, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punti 7) e 8), della direttiva 2013/36/UE, è da intendersi come avente funzioni di gestione (esecutive) e di supervisione strategica (non esecutive) (4 ).
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11. I termini «organo di gestione nella sua funzione di gestione» e «organo di gestione nella sua …
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I termini «organo di gestione nella sua funzione di gestione» e «organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica» sono utilizzati nei presenti orientamenti senza riferimento a una struttura di governance specifica e i riferimenti alla funzione di gestione (esecutiva) o di supervisione strategica (non esecutiva) dovrebbero essere intesi in relazione agli organi o ai membri dell’organo di gestione responsabili di tale funzione, in conformità del diritto nazionale.
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12. Negli Stati membri in cui l’organo di gestione delega, parzialmente o totalmente, le funzioni …
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Negli Stati membri in cui l’organo di gestione delega, parzialmente o totalmente, le funzioni esecutive a una persona o a un organo esecutivo interno (ad es. un amministratore delegato, un team di gestione o un comitato esecutivo), le persone che esercitano dette funzioni esecutive sulla base di tale delega dovrebbero essere considerate parte della funzione di gestione dell’organo di gestione. Ai fini dei presenti orientamenti, qualunque riferimento all’organo di gestione nella sua funzione di gestione dovrebbe includere anche i membri dell’organo esecutivo o l’amministratore delegato, come definiti nei presenti orientamenti, anche se non sono stati proposti o nominati quali membri formali dell’organo o degli organi di gestione dell’ente a norma del diritto nazionale.
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13. Negli Stati membri ove talune responsabilità assegnate nei presenti orientamenti all’organo di …
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Negli Stati membri ove talune responsabilità assegnate nei presenti orientamenti all’organo di gestione sono esercitate direttamente dagli azionisti, dai membri o dai proprietari dell’ente anziché dall’organo di gestione, gli enti dovrebbero garantire che tali responsabilità e le (4 ) Cfr. inoltre il considerando 56 della direttiva 2013/36/UE. relative decisioni siano in linea, nei limiti del possibile, con gli orientamenti applicabili all’organo di gestione.
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14. Le definizioni di amministratore delegato, direttore finanziario e personale che riveste ruoli …
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Le definizioni di amministratore delegato, direttore finanziario e personale che riveste ruoli chiave di cui ai presenti orientamenti hanno uno scopo puramente pratico e non intendono imporre una nomina per tali incarichi né creare tali posizioni, salvo se previsto dal diritto dell’Unione o nazionale in materia.
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15. Qualsiasi riferimento ai «rischi» nei presenti orientamenti dovrebbe includere anche i rischi …
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Qualsiasi riferimento ai «rischi» nei presenti orientamenti dovrebbe includere anche i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e i fattori di rischio ambientali, sociali e di governance.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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