+4.4 Misure da adottare per assicurare il tempestivo ritorno alla conformità da parte dell’ente ai limiti di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
---+40. Se un’autorità competente ha concesso a un ente un periodo superiore a tre mesi per il ritorno …
---+41. Tale piano dovrebbe includere almeno quanto segue: a. disposizioni per ridurre l’esposizione o …
---+42. Le misure proposte da un ente dovrebbero comprendere una descrizione degli eventuali rischi o …
---+43. L’autorità competente dovrebbe valutare se le misure siano adeguate, sufficienti e fattibili al …
---+44. Qualora nutra dubbi sostanziali riguardo alle misure, l’autorità competente dovrebbe …
---+45. L’ente dovrebbe informare immediatamente l’autorità competente nel caso in cui alcune delle …
---+46. La frequenza e l’intensità del monitoraggio da parte dell’autorità competente dovrebbero essere …
---+47. L’autorità competente dovrebbe decidere e comunicare se sia necessario che l’ente sottoponga i …
---+48. L’autorità competente dovrebbe disporre di una procedura standardizzata e documentata recante …
---+49. Gli enti dovrebbero garantire, conformemente agli orientamenti dell’ABE sulla governance …
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4.4 Misure da adottare per assicurare il tempestivo ritorno alla conformità da parte dell’ente ai limiti di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
4.4 Misure da adottare per assicurare il tempestivo ritorno alla conformità da parte dell’ente ai limiti di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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40. Se un’autorità competente ha concesso a un ente un periodo superiore a tre mesi per il ritorno …
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Se un’autorità competente ha concesso a un ente un periodo superiore a tre mesi per il ritorno alla conformità ai limiti di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente dovrebbe presentare un piano per un tempestivo ritorno alla conformità.
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41. Tale piano dovrebbe includere almeno quanto segue: a. disposizioni per ridurre l’esposizione o …
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Tale piano dovrebbe includere almeno quanto segue: - a. disposizioni per ridurre l’esposizione o le esposizioni interessate;
- b. misure per aumentare i fondi propri dell’ente, laddove necessario;
- c. disposizioni per rafforzare i processi interni di controllo e gestione del rischio;
- d. modifiche necessarie alla politica dell’ente in materia di conformità;
- e. procedure adeguate per garantire l’attuazione tempestiva delle misure;
- f. un calendario dettagliato per l’attuazione delle misure, compresa la data prevista per il ritorno alla conformità.
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42. Le misure proposte da un ente dovrebbero comprendere una descrizione degli eventuali rischi o …
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Le misure proposte da un ente dovrebbero comprendere una descrizione degli eventuali rischi - o ostacoli prevedibili per l’esecuzione efficace e tempestiva del piano per la conformità.
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43. L’autorità competente dovrebbe valutare se le misure siano adeguate, sufficienti e fattibili al …
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L’autorità competente dovrebbe valutare se le misure siano adeguate, sufficienti e fattibili al fine di assicurare un tempestivo ritorno alla conformità in maniera stabile e continuativa e se il piano dettagliato sia adeguato e realizzabile.
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44. Qualora nutra dubbi sostanziali riguardo alle misure, l’autorità competente dovrebbe …
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Qualora nutra dubbi sostanziali riguardo alle misure, l’autorità competente dovrebbe comunicarlo prontamente all’ente.
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45. L’ente dovrebbe informare immediatamente l’autorità competente nel caso in cui alcune delle …
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L’ente dovrebbe informare immediatamente l’autorità competente nel caso in cui alcune delle misure previste non possano essere realizzate secondo i piani. L’autorità competente dovrebbe monitorare attentamente l’attuazione delle misure per verificare il ritorno effettivo e tempestivo alla conformità. In particolare, l’autorità competente dovrebbe monitorare se i vari obiettivi intermedi sono pienamente raggiunti. Qualora l’ente non consegua uno degli obiettivi intermedi, l’autorità competente dovrebbe invitarlo a rimediare adeguatamente a tali inadempimenti.
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46. La frequenza e l’intensità del monitoraggio da parte dell’autorità competente dovrebbero essere …
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La frequenza e l’intensità del monitoraggio da parte dell’autorità competente dovrebbero essere adeguate e proporzionali alla causa e all’entità della violazione, al suo impatto potenziale sull’ente nonché alle specificità del piano per la conformità e delle misure attuate durante periodi inferiori a tre mesi. Inoltre, l’autorità competente dovrebbe prendere in considerazione l’evoluzione dell’esposizione o delle esposizioni interessate sulla base di informazioni periodiche comunicate dall’ente. Laddove necessario, l’autorità competente dovrebbe richiedere informazioni aggiuntive.
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47. L’autorità competente dovrebbe decidere e comunicare se sia necessario che l’ente sottoponga i …
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L’autorità competente dovrebbe decidere e comunicare se sia necessario che l’ente sottoponga i processi interni di controllo e gestione del rischio a un audit interno o esterno i cui risultati dovrebbero essere trasmessi sia all’organo di gestione dell’ente sia all’autorità competente.
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48. L’autorità competente dovrebbe disporre di una procedura standardizzata e documentata recante …
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L’autorità competente dovrebbe disporre di una procedura standardizzata e documentata recante istruzioni chiare che descrivano le azioni necessarie intese a verificare il tempestivo ritorno alla conformità da parte degli enti che hanno notificato una violazione.
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49. Gli enti dovrebbero garantire, conformemente agli orientamenti dell’ABE sulla governance …
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Gli enti dovrebbero garantire, conformemente agli orientamenti dell’ABE sulla governance interna, che il proprio organo di gestione supervisioni e monitori l’attuazione delle misure adottate in modo tale da assicurare un corretto e tempestivo ritorno alla conformità ai limiti di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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