+6.3 Valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave
---+55. Nel valutare o rivalutare l’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che …
---+56. Qualora un’autorità di vigilanza prudenziale decida che un membro dell’organo di gestione o …
---+57. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, su richiesta dell’autorità di …
---+58. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero comunicare di propria iniziativa alle …
---+59. Le informazioni richieste nel contesto delle valutazioni dell’idoneità dovrebbero essere …
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6.3 Valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave
Autorità di vigilanza prudenziale
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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55. Nel valutare o rivalutare l’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che …
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Nel valutare o rivalutare l’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero, ove ritenuto necessario, cooperare e scambiare informazioni con le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competenti ai fini della loro valutazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell’esistenza di ragionevoli motivi per sospettare che il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo siano stati commessi o tentati, o vi sia un rischio maggiore in relazione a tale ente. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero, ove ritenuto necessario, richiedere informazioni alle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competenti ai fini della loro valutazione in conformità con gli Orientamenti congiunti dell’ESMA e dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi della direttiva 2013/36/UE e della direttiva 2014/65/UE (11 ).
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56. Qualora un’autorità di vigilanza prudenziale decida che un membro dell’organo di gestione o …
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Qualora un’autorità di vigilanza prudenziale decida che un membro dell’organo di gestione o personale che riveste ruoli chiave non sia idoneo sulla base di fatti pertinenti nel contesto di rischi o eventi di ML/TF, l’autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe comunicare i risultati e le decisioni all’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente e all’unità di informazione finanziaria. Autorità di vigilanza in materia di AML/CFT
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57. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, su richiesta dell’autorità di …
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Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, su richiesta dell’autorità di vigilanza prudenziale, comunicare tutte le informazioni pertinenti a loro disposizione ai fini della valutazione e della rivalutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave. Laddove opportuno, l’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbe anche chiedere informazioni all’unità di informazione finanziaria nell’ambito di questa valutazione, a meno che tali informazioni non siano già a disposizione dell’autorità di vigilanza prudenziale o siano state richieste all’unità di informazione finanziaria da parte dell’autorità di vigilanza prudenziale.
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58. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero comunicare di propria iniziativa alle …
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Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero comunicare di propria iniziativa alle autorità di vigilanza prudenziale le informazioni ritenute rilevanti per la valutazione o la rivalutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, qualora emergano fatti nuovi o precedentemente sconosciuti relativi alle attività di ML/TF. (11 ) Orientamenti congiunti dell’ESMA e dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, in conformità delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE (EBA/GL/2021/06).
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59. Le informazioni richieste nel contesto delle valutazioni dell’idoneità dovrebbero essere …
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Le informazioni richieste nel contesto delle valutazioni dell’idoneità dovrebbero essere fornite senza indebito ritardo in considerazione dei brevi termini prescritti per tali valutazioni da parte dell’autorità di vigilanza prudenziale.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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