+6.3 Valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave
---+55. Nel valutare o rivalutare l’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che …
---+56. Qualora un’autorità di vigilanza prudenziale decida che un membro dell’organo di gestione o …
---+57. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, su richiesta dell’autorità di …
---+58. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero comunicare di propria iniziativa alle …
---+59. Le informazioni richieste nel contesto delle valutazioni dell’idoneità dovrebbero essere …

6.3 Valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave

Autorità di vigilanza prudenziale

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
55. Nel valutare o rivalutare l’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che …

Nel valutare o rivalutare l’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero, ove ritenuto necessario, cooperare e scambiare informazioni con le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competenti ai fini della loro valutazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell’esistenza di ragionevoli motivi per sospettare che il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo siano stati commessi o tentati, o vi sia un rischio maggiore in relazione a tale ente. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero, ove ritenuto necessario, richiedere informazioni alle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competenti ai fini della loro valutazione in conformità con gli Orientamenti congiunti dell’ESMA e dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi della direttiva 2013/36/UE e della direttiva 2014/65/UE (11 ).

56. Qualora un’autorità di vigilanza prudenziale decida che un membro dell’organo di gestione o …

Qualora un’autorità di vigilanza prudenziale decida che un membro dell’organo di gestione o personale che riveste ruoli chiave non sia idoneo sulla base di fatti pertinenti nel contesto di rischi o eventi di ML/TF, l’autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe comunicare i risultati e le decisioni all’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente e all’unità di informazione finanziaria.

Autorità di vigilanza in materia di AML/CFT

57. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, su richiesta dell’autorità di …

Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, su richiesta dell’autorità di vigilanza prudenziale, comunicare tutte le informazioni pertinenti a loro disposizione ai fini della valutazione e della rivalutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave. Laddove opportuno, l’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbe anche chiedere informazioni all’unità di informazione finanziaria nell’ambito di questa valutazione, a meno che tali informazioni non siano già a disposizione dell’autorità di vigilanza prudenziale o siano state richieste all’unità di informazione finanziaria da parte dell’autorità di vigilanza prudenziale.

58. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero comunicare di propria iniziativa alle …

Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero comunicare di propria iniziativa alle autorità di vigilanza prudenziale le informazioni ritenute rilevanti per la valutazione o la rivalutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, qualora emergano fatti nuovi o precedentemente sconosciuti relativi alle attività di ML/TF.

(11 ) Orientamenti congiunti dell’ESMA e dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, in conformità delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE (EBA/GL/2021/06).

59. Le informazioni richieste nel contesto delle valutazioni dell’idoneità dovrebbero essere …

Le informazioni richieste nel contesto delle valutazioni dell’idoneità dovrebbero essere fornite senza indebito ritardo in considerazione dei brevi termini prescritti per tali valutazioni da parte dell’autorità di vigilanza prudenziale.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/