+44. Ai fini dell’assegnazione dei membri del personale alle aree di attività, gli enti dovrebbero …
|
44. Ai fini dell’assegnazione dei membri del personale alle aree di attività, gli enti dovrebbero …
Ai fini dell’assegnazione dei membri del personale alle aree di attività, gli enti dovrebbero considerare la propria organizzazione interna e quanto segue: - a. l’«organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica» dovrebbe comprendere i membri dell’organo di gestione al massimo livello di consolidamento che svolgono la funzione di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza (ossia amministratori senza incarichi esecutivi), come specificato nelle istruzioni per la tabella REM1, colonna lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione. Gli enti dovrebbero assegnare i membri degli organi di gestione delle filiazioni all’area di attività pertinente nelle lettere da c) a i) qualora tale disaggregazione sia disponibile; diversamente, li dovrebbero includere nella categoria «altri membri del personale più rilevante»;
- b. l’«organo di gestione nella sua funzione di gestione» dovrebbe comprendere i membri dell’organo di gestione al massimo livello di consolidamento che sono responsabili delle sue funzioni di gestione (ossia amministratori con incarichi esecutivi), come specificato nelle istruzioni per la tabella REM1, colonna lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione. Gli enti dovrebbero assegnare i membri degli organi di gestione delle filiazioni all’area di attività pertinente nelle lettere da c) a i) qualora tale disaggregazione sia disponibile; diversamente, li dovrebbero includere nella categoria «altri membri dell’alta dirigenza»;
- c. i «servizi bancari di investimento» dovrebbero comprendere i servizi finanziari per l’impresa, le negoziazioni e le vendite quali definiti all’articolo 317, tabella 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, le operazioni correlate ai mercati finanziari quali definite all’articolo 192, paragrafo 3, del regolamento citato e le operazioni di private equity;
- d. i «servizi bancari al dettaglio» dovrebbero comprendere l’intera attività di concessione di credito dell’ente (a privati e a imprese);
- e. le «gestioni patrimoniali» dovrebbero comprendere la gestione patrimoniale all’interno:
- i. dell’ente incluso nel campione;
- ii. delle filiazioni che sono enti, comprese le imprese di investimento tenendo conto dell’articolo 1, paragrafi 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033;
- iii. delle filiazioni che sono imprese di investimento, organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) o imprese di investimento soggette all’applicazione degli articoli 92 e 94 della direttiva 2013/36/UE su base consolidata conformemente all’applicazione dell’articolo 109, paragrafi 5 o 6, di tale direttiva;
- f. le «funzioni aziendali» dovrebbero comprendere il personale in tutte le funzioni aventi responsabilità per l’intero ente a livello consolidato e per le filiazioni con tali funzioni a livello individuale, ad esempio risorse umane e tecnologie dell’informazione; EBA Public
- g. le «funzioni di controllo indipendenti» dovrebbero comprendere unicamente il personale attivo nelle funzioni indipendenti di gestione del rischio, conformità alle norme e revisione interna quali descritte nella sezione 19 degli orientamenti dell’ABE sulla governance interna ai sensi della direttiva 2013/36/UE;
- h. per l’allegato I, il «personale delle filiazioni soggette a un quadro retributivo specifico» dovrebbe essere inteso come comprensivo di tutto il personale impiegato da una filiazione che è un’impresa di investimento, un OICVM o un GEFIA soggetto a un quadro retributivo specifico e non soggetto all’applicazione dei requisiti in materia di remunerazione su base consolidata ai sensi dell’articolo 109 della direttiva 2013/36/UE;
- i. «tutto il restante personale» dovrebbe includere i membri del personale e i membri dell’organo di gestione delle filiazioni che non sono imprese di investimento, OICVM o GEFIA e non possono essere assegnati alle categorie di cui alle lettere da a) ad h).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|