+8.1 Considerazioni di carattere generale
---+324. Le autorità competenti dovrebbero valutare e attribuire un punteggio ai rischi che impattano …
---+325. La formalità e la granularità della valutazione dovrebbero dipendere dalle dimensioni …
---+326. Le imprese di investimento che negoziano per conto proprio dovrebbero effettuare una …
---+327. Le autorità competenti dovrebbero verificare la conformità dell’impresa di investimento ai …
---+328. Nel condurre la valutazione del rischio di liquidità, le autorità competenti dovrebbero …
---+329. La valutazione del rischio di liquidità dovrebbe basarsi su informazioni affidabili e …
---+330. Le autorità competenti dovrebbero riportare il risultato della valutazione del rischio di …

8.1 Considerazioni di carattere generale

8.1 Considerazioni di carattere generale

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
324. Le autorità competenti dovrebbero valutare e attribuire un punteggio ai rischi che impattano …

Le autorità competenti dovrebbero valutare e attribuire un punteggio ai rischi che impattano sulla liquidità e che sono stati considerati rilevanti per l’impresa di investimento, nonché alla gestione e ai controlli di tali rischi da parte dell’impresa di investimento.

325. La formalità e la granularità della valutazione dovrebbero dipendere dalle dimensioni …

La formalità e la granularità della valutazione dovrebbero dipendere dalle dimensioni dell’impresa di investimento, dalla sua struttura e organizzazione interne e dalla natura, ampiezza e complessità delle sue attività, nonché dal rischio per i clienti, dal rischio per il mercato e dal rischio per l’impresa stessa. Per le imprese di investimento che non negoziano per conto proprio la valutazione dovrebbe essere meno dettagliata, mentre per le imprese di investimento che negoziano per conto proprio la valutazione dovrebbe essere granulare e più completa.

326. Le imprese di investimento che negoziano per conto proprio dovrebbero effettuare una …

Le imprese di investimento che negoziano per conto proprio dovrebbero effettuare una valutazione della liquidità, anche infragiornaliera, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2019/2034. Le autorità competenti dovrebbero quindi valutare esaurientemente le imprese di investimento che svolgono attività di supporto agli scambi ( market making ), come definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012, e valutare se tali imprese di investimento coprano elementi per loro rilevanti, come la valutazione del rischio di liquidità infragiornaliera e l’adeguatezza delle risorse liquide disponibili.

327. Le autorità competenti dovrebbero verificare la conformità dell’impresa di investimento ai …

Le autorità competenti dovrebbero verificare la conformità dell’impresa di investimento ai requisiti minimi di liquidità specificati nel regolamento (UE) 2019/2033 e nella direttiva (UE) 2019/2034. Le autorità competenti dovrebbero estendere l’ambito della valutazione per formarsi un’opinione complessiva sul rischio di liquidità.

328. Nel condurre la valutazione del rischio di liquidità, le autorità competenti dovrebbero …

Nel condurre la valutazione del rischio di liquidità, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione tutte le seguenti fonti di informazione, se disponibili:

  • a. i risultati dell’analisi dei servizi e delle attività forniti dall’impresa di investimento e le informazioni derivanti dal monitoraggio degli indicatori chiave, in particolare se possono aiutare a capire le principali fonti di rischio che impattano sulla liquidità;
  • b. le segnalazioni di vigilanza, in particolare le informazioni fornite dall’impresa di investimento nelle segnalazioni ai sensi dell’articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033;

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  • c. qualsiasi relazione periodica dell’impresa di investimento, relazione quantitativa, relazione sui rendiconti finanziari, relazioni interne come le relazioni di gestione sulla liquidità e qualsiasi altra informazione richiesta all’impresa di investimento dall’autorità competente;
  • d. qualsiasi informazione proveniente dall’impresa madre dell’impresa investimento, se quest’ultima è una filiazione ed è inclusa nella vigilanza su base consolidata, in particolare, le informazioni sul rischio di liquidità delle imprese di investimento che fanno parte di un gruppo bancario;
  • e. gli esiti delle varie attività di vigilanza;
  • f. qualsiasi informazione proveniente dall’ILAAP dell’impresa di investimento;
  • g. le risultanze e le osservazioni emerse dalle relazioni dell’audit interno o esterno;
  • h. raccomandazioni e orientamenti emanati dall’ABE o dall’ESMA, così come avvisi e raccomandazioni emanati dalle autorità macroprudenziali o dal CERS e
  • i. rischio individuato in altre imprese di investimento dotate di un modello imprenditoriale simile.
329. La valutazione del rischio di liquidità dovrebbe basarsi su informazioni affidabili e …

La valutazione del rischio di liquidità dovrebbe basarsi su informazioni affidabili e aggiornate e i risultati dovrebbero essere presi in considerazione quando si valuta il processo di gestione del rischio di liquidità.

330. Le autorità competenti dovrebbero riportare il risultato della valutazione del rischio di …

Le autorità competenti dovrebbero riportare il risultato della valutazione del rischio di liquidità in una sintesi dei risultati che fornisca una spiegazione dei principali fattori di rischio e un punteggio.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/