+30. I seguenti orientamenti 9.20 e 9.21 sono inseriti: «9.20 Quando instaurano un rapporto …
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30. I seguenti orientamenti 9.20 e 9.21 sono inseriti: «9.20 Quando instaurano un rapporto …
I seguenti orientamenti 9.20 e 9.21 sono inseriti: «9.20 Quando instaurano un rapporto continuativo con un cliente che è un prestatore di servizi per le cripto-attività, diverso da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1114 (5 ), le banche possono essere esposte a un rischio più alto di ML/TF. Il rischio può essere ridotto laddove tale prestatore sia regolamentato e soggetto a supervisione nell’ambito di un quadro normativo analogo a quello di cui al regolamento (UE) 2023/1114 o alla direttiva (UE) 2015/849. Le banche dovrebbero effettuare la valutazione del rischio di ML/TF per tali clienti prima di instaurare con loro un rapporto continuativo. In tale contesto, le banche dovrebbero considerare anche il rischio di ML/TF associato al tipo specifico di cripto-attività fornite o gestite da tali prestatori.» «9.21 Per assicurare che il livello di rischio di ML/TF associato ai clienti descritti nella sezione 9.20 sia mitigato, le banche, nell’ambito delle loro misure di adeguata verifica della clientela, dovrebbero almeno: (5 ) Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937. - a) intavolare un dialogo con il cliente per comprendere la natura della sua attività e i rischi di ML/TF a cui è esposta;
- b) oltre a verificare l’identità dei titolari effettivi del cliente, eseguire un’adeguata verifica sui dirigenti di alto livello nella misura in cui questi differiscono dai titolari effettivi, considerando se del caso eventuali informazioni negative;
- c) comprendere la misura in cui tali clienti applicano le proprie misure di adeguata verifica della clientela ai propri clienti, per obbligo legale o su base volontaria;
- d) stabilire se il cliente è registrato o autorizzato in uno Stato membro dell’UE/SEE o in un paese non-UE e, nel caso di un paese non-UE, formulare un giudizio sull’adeguatezza del regime di regolamentazione e vigilanza in materia di AML/CFT di tale paese non-UE, in conformità dell’orientamento 2.11;
- e) stabilire se i servizi forniti dal cliente rientrano nell’ambito della sua registrazione o autorizzazione;
- f) stabilire se il cliente fornisce servizi diversi da quelli per i quali è registrato o autorizzato come ente creditizio o istituto finanziario;
- g) qualora l’attività del cliente comporti l’emissione di cripto-attività per la raccolta di fondi, come offerte iniziali di moneta, le banche dovrebbero stabilire se tale attività è svolta in conformità dei requisiti di legge vigenti e, ove applicabile, se è regolamentata a fini AML/CFT in base a standard riconosciuti a livello internazionale, come quelli pubblicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale.»
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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