+Titolo II - Criteri per le autorità competenti in caso di applicazione dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
---+1. Per quanto riguarda le operazioni di cartolarizzazione che soddisfano le condizioni per …
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Titolo II - Criteri per le autorità competenti in caso di applicazione dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
3. Criteri per stabilire quando le autorità competenti dovrebbero condurre una verifica approfondita del trasferimento significativo del rischio in caso di applicazione dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE)
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1. Per quanto riguarda le operazioni di cartolarizzazione che soddisfano le condizioni per …
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Per quanto riguarda le operazioni di cartolarizzazione che soddisfano le condizioni per realizzare il trasferimento significativo del rischio conformemente alla lettera a) o b) dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) - n. 575/2013, le autorità competenti dovrebbero condurre una verifica approfondita del trasferimento significativo del rischio conformemente al titolo III, paragrafi 4-10, dei presenti orientamenti, nel caso in cui si applichi una delle circostanze di seguito riportate in questo elenco non esaustivo.
- a. Particolari informazioni indicano che lo spessore dei segmenti di una cartolarizzazione utilizzati come segmenti pertinenti a dimostrare il trasferimento significativo del rischio ai sensi dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, potrebbe non essere sufficiente a ipotizzare un trasferimento equivalente del rischio a terzi con riferimento i) al particolare profilo di rischio di credito e ii) ai corrispondenti importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio della cartolarizzazione in questione.
- b. Dubbi riguardanti l’appropriatezza di una particolare valutazione del merito di credito di un'ECAI.
- c. Perdite che si verificano sulle esposizioni cartolarizzate in periodi precedenti o altre informazioni indicanti che:
- i. la stima ragionata da parte di un ente delle perdite attese sulle esposizioni cartolarizzate fino alla scadenza dell'operazione conformemente alla lettera b) dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, potrebbe essere troppo bassa per ritenere che il rischio di credito significativo sia stato trasferito a terzi. È necessario tenere conto della durata complessiva dell'operazione, compresa la potenziale esistenza di un margine positivo (excess spread);
- ii. il margine con il quale le posizioni verso la cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dal capitale primario di classe 1 o ad un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250% superano la stima ragionata della perdita attesa fino alla scadenza dell'operazione potrebbe essere troppo esiguo per ritenere che vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.
- d. I costi elevati sostenuti dall'ente cedente per trasferire il rischio di credito a terzi attraverso una particolare cartolarizzazione indicano che il trasferimento significativo del rischio, formalmente realizzato ai sensi della lettera a) o b) dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, può in realtà risultare compromesso dal costo elevato di tale trasferimento del rischio di credito.
- e. Un ente cedente intende dimostrare il trasferimento significativo del rischio a terzi, conformemente alla lettera a) o b) dell'articolo 243, paragrafo 2,
- o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, in assenza del rating di un’agenzia esterna di valutazione del merito del credito (ECAI) per i segmenti interessati.
- f. Operazioni di cartolarizzazione dei portafogli di negoziazione.
- g. Operazioni di cartolarizzazione che prevedono opzioni di acquisto (call) e di vendita ( put ) diverse dalle opzioni ritenute non di ostacolo all'effettivo trasferimento del rischio di credito, conformemente al paragrafo 5, punti 2, 3 e 4, dei presenti orientamenti.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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