+Orientamenti ABE in materia di trasferimento significativo del rischio nelle operazioni di cartolarizzazione
---+Status giuridico degli orientamenti
---+Obblighi di comunicazione
---+Titolo I – Ambito di applicazione e principi generali
------+1. Ambito di applicazione
------+1. I presenti orientamenti si applicano ai soggetti di seguito indicati: a. agli enti cedenti di …
------+2. Gli enti cedenti dovrebbero applicare i) i requisiti generali di cui ai presenti orientamenti in …
------+3. Le autorità competenti dovrebbero applicare i presenti orientamenti nelle seguenti circostanze …
------+4. Oltre alle informazioni da comunicare all'ABE ai sensi degli articoli 243, paragrafo 6, e 244 …
------+1. L’adempimento delle condizioni di cui alla lettera a) o b) dell'articolo 243, paragrafo 2, o …
------+2. Le autorità competenti dovrebbero garantire l'esistenza di procedure per l'individuazione delle …
------+3. Le condizioni per ottenere il trasferimento significativo del rischio a terzi dovrebbero essere …
------+4. Gli enti cedenti dovrebbero valutare l’affidamento fatto sulle valutazioni esterne del merito di …
---+Titolo II - Criteri per le autorità competenti in caso di applicazione dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
------+1. Per quanto riguarda le operazioni di cartolarizzazione che soddisfano le condizioni per …
---+Titolo III - Requisiti per le autorità competenti in caso di applicazione dell'articolo 243, paragrafo 4, o dell'articolo 244, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, e in caso di applicazione dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ove si applichi una qualsiasi delle circostanze di cui al titolo II
------+4. Valutazione della significatività del trasferimento del rischio di credito
------+1. Le autorità competenti dovrebbero valutare la documentazione e gli elementi di prova forniti …
------+2. Le autorità competenti dovrebbero considerare se l'ente cedente ha una conoscenza sufficiente …
------+3. Nel caso in cui l'ente cedente si avvalga sulla formula di vigilanza per stabilire i propri …
------+5. Valutazione delle caratteristiche strutturali 1. Le autorità competenti dovrebbero valutare se …
------+1. Le autorità competenti dovrebbero considerare se sussistono disallineamenti di durata o di …
------+2. Le autorità competenti dovrebbero esaminare i disallineamenti di durata per le operazioni in cui …
------+3. Le autorità competenti dovrebbero esaminare i disallineamenti di valuta per le operazioni in cui …
------+4. For synthetic securitisations, any option granted to securitisation investors or credit …
------+5. Competent authorities should consider if the originator institution has in the past repurchased …
------+6. Where transactions include replenishment periods, competent authorities should consider the …
------+7. Competent authorities should consider that transactions do not include any embedded mechanism at …
------+1. Qualora la cartolarizzazione sia ottenuta sinteticamente utilizzando un derivato di credito o …
------+2. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione gli eventi creditizi il cui …
------+3. Se i premi versati in favore dei fornitori della protezione del credito non sono rilevati nel …
------+1. Quando un ente cedente utilizza il metodo basato sui rating di cui all'articolo 261 del …
------+2. Competent authorities should consider the credit events that are covered by the credit …
------+3. If premia paid to credit protection provides are not recognised in the profit and loss account …
------+4. Where premia are paid up-front, or not linked to losses in the asset pool being protected or …
------+1. Le autorità competenti dovrebbero considerare se l'ente cedente dispone di appropriate politiche …
------+1. Gli enti cedenti dovrebbero fornire all'autorità competente tutte le informazioni richieste …
------+1. Gli enti cedenti dovrebbero disporre di un processo di governance per valutare le operazioni che …
---+Titolo IV - Requisiti per gli enti cedenti
------+1. Gli enti cedenti dovrebbero porre in essere politiche e metodologie atte a garantire che la …
------+2. Le politiche degli enti cedenti sul trasferimento significativo del rischio dovrebbero rientrare …
------+1. Gli enti cedenti dovrebbero utilizzare metodi e procedure adeguati per valutare e dimostrare un …
------+2. Gli enti cedenti dovrebbero valutare la perdita attesa ( expected loss - EL) e la perdita …
------+3. Gli enti cedenti dovrebbero considerare la struttura dell'operazione e le caratteristiche …
------+1. Originator institutions should have policies and methodologies in place that ensure the possible …
------+2. Originator institutions’ SRT policies should be part of their broader capital allocation …
------+3. Originator institutions should make an assessment of the risks involved on any potential …
------+4. When conducting their SRT assessment, originator institutions should also consider whether the …
------+5. Originator institutions should analyse whether they can prudently afford the premia payable …
------+1. Originator institutions should use appropriate methods and procedures to assess and demonstrate …
------+2. Originator institutions should assess the expected loss (EL) and the unexpected loss (UL) of the …
------+3. Originator institutions should consider the transaction structure and structural features of the …
------+4. In order to identify such factors that may undermine the transfer of credit risk and SRT to …
---+Parte 1 - Requisiti generali per tutte le operazioni che sono soggette ad un trasferimento significativo del rischio ai sensi degli articoli 243 e 244 del regolamento (UE) n. 575/2013
---+Parte 2 - Requisiti specifici per gli enti cedenti in osservanza dell'articolo 243, paragrafo 4, o dell'articolo 244, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

Orientamenti ABE in materia di trasferimento significativo del rischio nelle operazioni di cartolarizzazione

Orientamenti ABE in materia di trasferimento significativo del rischio nelle operazioni di cartolarizzazione

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Status giuridico degli orientamenti

Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ( il “regolamento ABE” ). Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

Gli orientamenti presentano il parere dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all’interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell’Unione in una particolare area. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti e gli enti finanziari si conformino agli orientamenti loro rivolti. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi agli orientamenti che si applicano a esse mediante il loro inserimento nelle rispettive prassi di vigilanza in modo opportuno (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti si rivolgono principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a comunicare all’ABE entro il 7 settembre 2014 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, esse sono ritenute dall’ABE non conformi. Le comunicazioni devono essere inviate presentando il modulo fornito nella sezione 5 all’indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento “ABE/GL/2014/05”. Le comunicazioni devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell’ABE, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE.

Titolo I – Ambito di applicazione e principi generali

Titolo I – Ambito di applicazione e principi generali

Titolo II - Criteri per le autorità competenti in caso di applicazione dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

3. Criteri per stabilire quando le autorità competenti dovrebbero condurre una verifica approfondita del trasferimento significativo del rischio in caso di applicazione dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE)

  • n. 575/2013
Titolo III - Requisiti per le autorità competenti in caso di applicazione dell'articolo 243, paragrafo 4, o dell'articolo 244, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, e in caso di applicazione dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ove si applichi una qualsiasi delle circostanze di cui al titolo II

Titolo III - Requisiti per le autorità competenti in caso di applicazione dell'articolo 243, paragrafo 4, o dell'articolo 244, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, e in caso di applicazione dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ove si applichi una qualsiasi delle circostanze di cui al titolo II

Titolo IV - Requisiti per gli enti cedenti

Titolo IV - Requisiti per gli enti cedenti

Parte 1 - Requisiti generali per tutte le operazioni che sono soggette ad un trasferimento significativo del rischio ai sensi degli articoli 243 e 244 del regolamento (UE) n. 575/2013

11. Requisiti riguardanti il trasferimento significativo del rischio

Parte 2 - Requisiti specifici per gli enti cedenti in osservanza dell'articolo 243, paragrafo 4, o dell'articolo 244, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

13. Gestione del rischio e autovalutazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/