+Title II - Requirements regarding the format and frequency of the remuneration benchmarking exercise
---+4. Informazioni da raccogliere e termini per la trasmissione all’ABE 4.1. Le autorità competenti …
---+5. Anno di riferimento dei dati raccolti e conversione di valuta estera 5.1. I dati dovrebbero …
---+6. Qualità dei dati 6.1. Le autorità competenti dovrebbero verificare che i dati segnalati da …

Title II - Requirements regarding the format and frequency of the remuneration benchmarking exercise

Title II - Requirements regarding the format and frequency of the remuneration benchmarking exercise

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
4. Informazioni da raccogliere e termini per la trasmissione all’ABE 4.1. Le autorità competenti …

Informazioni da raccogliere e termini per la trasmissione all’ABE

4.1. Le autorità competenti dovrebbero raccogliere dagli enti ricompresi nell’esercizio, con cadenza annuale ed entro il 30 giugno, i seguenti dati finanziari di fine esercizio espressi in EUR:

  • (a) il modello fornito all’allegato 1, contenente dati relativi alle remunerazioni di tutto il personale;
  • (b) il modello fornito all’allegato 2, contenente informazioni sulle remunerazioni del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell’ente3 (personale più rilevante);
  • (c) il modello di cui all’allegato 3, contenente informazioni sul personale più rilevante che percepisce una remunerazione pari o superiore a 1 milione di EUR per esercizio finanziario come stabilito all’articolo 450, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.2. Le autorità competenti possono raccogliere dati aggiuntivi per il proprio esercizio di benchmarking nazionale.

4.3. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere all’ABE i dati richiesti per il suo esercizio di benchmarking entro il 31 agosto di ogni anno, utilizzando il sistema di segnalazione dell’ABE per il benchmarking delle remunerazioni e attenendosi alle specifiche fornite dall’ABE per l’utilizzo di questo sistema.


3 Cfr. il regolamento (UE) n. 604/2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_167_R_0003) basato sul progetto di norme tecniche di regolamentazione dell’ABE. 4

5. Anno di riferimento dei dati raccolti e conversione di valuta estera 5.1. I dati dovrebbero …

Anno di riferimento dei dati raccolti e conversione di valuta estera

5.1. I dati dovrebbero comprendere la remunerazione fissa e variabile riconosciuta per i risultati conseguiti nell’esercizio precedente l’anno di trasmissione delle informazioni.

5.2. La remunerazione riconosciuta in base a periodi di maturazione pluriennali che non si rinnovano su base annuale, ossia quando gli enti non iniziano un nuovo periodo pluriennale ogni anno, dovrebbe essere allocata integralmente all'esercizio in cui la remunerazione è stata riconosciuta, senza tenere conto del momento in cui la remunerazione variabile viene effettivamente corrisposta. I suddetti importi dovrebbero essere segnalati separatamente per consentire un’ulteriore analisi delle fluttuazioni della remunerazione variabile riconosciuta e non dovrebbero essere dedotti dall'importo segnalato per la remunerazione variabile.

5.3. Le informazioni da fornire su eventuali meccanismi di correzione ex post , compresi meccanismi di claw-back o di malus , si riferiscono all’applicazione di tali dispositivi alle remunerazioni già riconosciute. Tali importi dovrebbero essere segnalati separatamente4 e non essere dedotti dall’importo segnalato per la remunerazione variabile.

5.4. Solo gli importi della remunerazione variabile riconosciuta nell’esercizio di riferimento che sono stati differiti andrebbero segnalati come remunerazione differita. La remunerazione variabile differita per periodi precedenti che non sia stata ancora maturata dovrebbe essere segnalata separatamente5 .

5.5. I dati andrebbero trasmessi utilizzando i dati contabili di fine esercizio espressi in EUR. Tutti gli importi dovrebbero essere segnalati come importi interi, ovvero non arrotondati, espressi in EUR (ad esempio, 1 234 567 EUR invece di 1,2 milioni di EUR). Qualora i dati sulle remunerazioni siano forniti in una valuta diversa dall’EUR, la conversione degli importi consolidati da segnalare andrebbe effettuata sulla base del tasso di cambio utilizzato dalla Commissione per la programmazione finanziaria e il bilancio per il mese di dicembre dell'anno di segnalazione6 .

5.6. Qualora i dati vadano segnalati con il metodo headcount , andrebbe inserito il numero di persone fisiche indipendentemente dal numero di ore lavorative previste dal loro contratto. Qualora i dati vadano segnalati con il metodo “ full-time equivalent ”, essi dovrebbero basarsi sulla percentuale di tempo di impiego di un membro del personale rispetto a un contratto a tempo pieno (ad esempio, per un membro del personale impiegato a metà tempo si segnalerebbe un valore di 0,5).

5.7. Il personale dovrebbe essere classificato in base alla funzione o al settore operativo in cui svolge la parte predominante delle proprie attività professionali. L'intero importo della remunerazione riconosciuta a un determinato membro del personale all'interno del gruppo o dell’ente dovrebbe essere segnalato sotto la funzione o il settore operativo di appartenenza.


4 Tali importi sono segnalati alla voce “Importo totale delle correzioni ex post applicate nell’anno N per remunerazioni riconosciute negli anni precedenti”. 5 Tali importi sono segnalati alla voce “Articolo 450, lettera h, punto iii, del regolamento (UE) n. 575/2013; importo complessivo della remunerazione variabile differita in essere riconosciuta in periodi precedenti e non nell’anno N”. 5

6 L'ABE fornisce un link alle informazioni disponibili sul proprio sito Internet unitamente ai presenti orientamenti; il tasso di cambio è reperibile anche all’indirizzo http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm. 6

6. Qualità dei dati 6.1. Le autorità competenti dovrebbero verificare che i dati segnalati da …

Qualità dei dati

6.1. Le autorità competenti dovrebbero verificare che i dati segnalati da ciascun ente partecipante all’esercizio siano completi e congrui.

6.2. Al fine di garantire l'elevata qualità dei dati, le autorità competenti dovrebbero effettuare ulteriori controlli di qualità ove richiesto dall'ABE.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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