+5.7 Ruoli e responsabilità delle autorità dello Stato membro d’origine e ospitanti nella valutazione del piano di risanamento
---+69. All’interno del processo di valutazione del piano di risanamento, in conformità dell’articolo …
---+70. Per facilitare tale consultazione, l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità …
---+71. L’autorità competente ospitante dovrebbe fornire il proprio contributo alla valutazione del …
---+72. Il contributo dell’autorità competente ospitante all’autorità di vigilanza su base consolidata …
---+73. L’autorità di vigilanza su base consolidata e l’autorità competente dello Stato membro …
---+74. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …
---+75. Nel caso in cui le carenze significative o gli impedimenti individuati nel piano si riferiscano …

5.7 Ruoli e responsabilità delle autorità dello Stato membro d’origine e ospitanti nella valutazione del piano di risanamento

5.7 Ruoli e responsabilità delle autorità dello Stato membro d’origine e ospitanti nella valutazione del piano di risanamento

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
69. All’interno del processo di valutazione del piano di risanamento, in conformità dell’articolo …

All’interno del processo di valutazione del piano di risanamento, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE o della procedura per la valutazione del piano di risanamento del gruppo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della suddetta direttiva e considerando anche le disposizioni di cui alla raccomandazione dell’ABE sulla copertura delle entità nel piano di risanamento di gruppo10 , l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbero consultare l’autorità ospitante competente per le succursali significative, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.


10 ABE/Rec/2017/02

70. Per facilitare tale consultazione, l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità …

Per facilitare tale consultazione, l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbero condividere il piano di risanamento di gruppo o il piano dell’ente, rispettivamente, con l’autorità competente ospitante, secondo il calendario stabilito dal collegio delle autorità di vigilanza per la valutazione del piano di risanamento, e una decisione congiunta sulla valutazione del piano di risanamento di gruppo. Inoltre, l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbero chiedere il contributo dell’autorità competente ospitante della succursale «significant-plus» per facilitare la valutazione del piano di risanamento di gruppo o dell’ente.

71. L’autorità competente ospitante dovrebbe fornire il proprio contributo alla valutazione del …

L’autorità competente ospitante dovrebbe fornire il proprio contributo alla valutazione del piano di risanamento di gruppo o dell’ente entro il termine stabilito dal collegio delle autorità di vigilanza. Detto contributo potrebbe essere sotto forma di commenti generali sul piano. Inoltre, l’autorità competente ospitante dovrebbe fornire commenti circa le parti del piano relative alla succursale «significant-plus» o osservazioni relative a omissioni che interessino la copertura della succursale tenendo conto delle disposizioni di cui alla raccomandazione dell’ABE sulla copertura delle entità nel piano di risanamento di gruppo11 . L’autorità competente ospitante dovrebbe inoltre informare l’autorità di vigilanza su base consolidata e l’autorità competente dello Stato membro d’origine di qualsiasi aspetto della pianificazione di risanamento relativo alla succursale.


11 Ibid.

72. Il contributo dell’autorità competente ospitante all’autorità di vigilanza su base consolidata …

Il contributo dell’autorità competente ospitante all’autorità di vigilanza su base consolidata o all’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbe includere le seguenti informazioni, che tengano conto se la succursale sia stata definita «significant-plus» in virtù della sua rilevanza per il gruppo o per l’ente, o perché di importanza sistemica nello Stato membro ospitante:

  • a. una valutazione del modo in cui l’ente o il gruppo abbiano svolto l’analisi delle funzioni essenziali e delle linee di business principali con riferimento alla descrizione della succursale «significant-plus» e della classificazione delle funzioni essenziali nonché delle linee di business principali di tale succursale;
  • b. un parere sulla strategia dell’ente o del gruppo e sull’approccio alla succursale «significant-plus» e un’analisi dell’interconnessione giuridica e operativa, nonché degli accordi esistenti, in particolare derivanti dalle condizioni poste dall’autorità competente ospitante nell’interesse del bene comune;
  • c. una descrizione delle principali attività e dei servizi forniti dalla succursale «significant-plus»;
  • d. un’analisi di come e quando la succursale «significant-plus», ai sensi delle condizioni descritte nel piano, possa richiedere l’utilizzo di strumenti delle banche centrali nonché delle attività che si prevede possano essere qualificate in quanto garanzie;
  • e. una valutazione della credibilità delle opzioni di risanamento, delle procedure di governance/escalation, degli scenari e degli indicatori relativi alla succursale «significant-plus», ad esempio se si considera in quanto parte di cessione o di altre opzioni di risanamento effettuate dall’ente o dal gruppo;
  • f. informazioni relative ai rischi sostanziali che la succursale «significant-plus» può porre all’ente o alle dipendenze che l’ente può avere sulla succursale o a rischi o dipendenze tra la succursale e gli operatori del mercato locale;
  • g. una valutazione complessiva dell’adeguatezza del livello di copertura del piano di risanamento di gruppo o dell’ente rispetto alla succursale «significant-plus»;
  • h. informazioni relative a qualsiasi altra questione rilevante ai fini della valutazione della completezza, della qualità e della credibilità complessiva del piano.
73. L’autorità di vigilanza su base consolidata e l’autorità competente dello Stato membro …

L’autorità di vigilanza su base consolidata e l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbero preparare la valutazione globale del piano di risanamento di gruppo o dell’ente in conformità dei requisiti di cui al regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, riprendendo i dati ricevuti dall’autorità competente ospitante, in conformità del paragrafo 72. L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbero consultarsi ulteriormente con l’autorità competente ospitante rispetto alla relazione sulla valutazione globale.

74. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …

L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero adoperarsi al fine di garantire che tutte le discussioni, consultazioni e delibere riguardanti la valutazione del piano di risanamento (di gruppo) tengano pienamente conto del calendario per la valutazione di tale piano, definito nell’ambito del collegio.

75. Nel caso in cui le carenze significative o gli impedimenti individuati nel piano si riferiscano …

Nel caso in cui le carenze significative o gli impedimenti individuati nel piano si riferiscano alla succursale «significant-plus», questi dovrebbero essere debitamente riportati nel processo di valutazione del piano di risanamento (di gruppo), unitamente alla pertinente decisione congiunta. Qualsiasi comunicazione con l’ente (madre nell’UE) o con la succursale rispetto a tali questioni dovrebbe essere debitamente coordinata tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti, nell’ambito del quadro operativo del collegio.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

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Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/