+5.8 Assegnazione di compiti alle diverse autorità competenti
---+76. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …
---+77. A tal fine, l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato …
---+78. Il meccanismo di assegnazione dei compiti definito nell’ambito del quadro operativo del …
---+79. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …
---+80. Qualora emergano opinioni contrastanti sul meccanismo di assegnazione dei compiti da parte …
---+81. Tali termini dovrebbero quanto meno descrivere nel dettaglio quanto segue: a. le attività …
---+82. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …
---+83. Al fine di attuare l’assegnazione dei compiti nel modo più efficiente possibile, l’autorità di …
---+84. Qualsiasi delega di compiti su base volontaria dovrebbe essere effettuata in linea con la …
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5.8 Assegnazione di compiti alle diverse autorità competenti

5.8 Assegnazione di compiti alle diverse autorità competenti

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
76. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …

L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero garantire che il quadro operativo del collegio delle autorità di vigilanza non solo consenta, ma consegua un’assegnazione efficiente ed efficace dei compiti alle diverse autorità coinvolte nella vigilanza di una succursale «significant-plus», in conformità dei presenti orientamenti.

77. A tal fine, l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato …

A tal fine, l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbero valutare periodicamente se l’assegnazione dei compiti sia avvenuta in maniera efficiente ed efficace, così da consentire la vigilanza della succursale «significant-plus» in conformità dei presenti orientamenti e, in caso negativo, dovrebbero proporre miglioramenti al quadro operativo del collegio mediante una modifica degli accordi scritti o del PRP dello stesso collegio.

78. Il meccanismo di assegnazione dei compiti definito nell’ambito del quadro operativo del …

Il meccanismo di assegnazione dei compiti definito nell’ambito del quadro operativo del collegio dovrebbe essere considerato efficiente ed efficace quando raggiunge i seguenti obiettivi:

  • a. evita inutili duplicazioni di compiti, ottimizza le risorse di vigilanza, impiega tutta l’intelligence e le competenze disponibili ed elimina gli oneri superflui per gli enti posti sotto vigilanza;
  • b. rispecchia l’esperienza di vigilanza in termini di capacità tecniche o conoscenza del mercato locale, assicurandosi che ciascuna autorità competente svolga i compiti a essa più adatti;
  • c. rispecchia il modo in cui un ente sottoposto a vigilanza che operi su base transfrontaliera mediante succursali «significant-plus» è organizzato ed è proporzionato a natura, scala e complessità dell’ente interessato sottoposto a vigilanza;
  • d. è adatto alla vigilanza di un ente in funzione della sua organizzazione direttiva (ovvero centralizzazione/decentralizzazione) e in termini di organizzazione delle sue linee di business.
79. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …

L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero concordare i termini dell’assegnazione dei compiti e riportarli debitamente negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione del collegio. Il collegio dovrebbe essere debitamente informato dell’esistenza e, se del caso, dell’esito degli accordi di assegnazione.

80. Qualora emergano opinioni contrastanti sul meccanismo di assegnazione dei compiti da parte …

Qualora emergano opinioni contrastanti sul meccanismo di assegnazione dei compiti da parte delle autorità e non si riesca a raggiungere un accordo, le autorità dovrebbero presentare all’ABE la richiesta di cui all’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010, unitamente a tutte le informazioni necessarie affinché l’ABE formuli un parere sulle questioni controverse e assista le autorità nel giungere a una conclusione comune. Tutte le autorità competenti interessate dovrebbero tenere conto del parere dell’ABE e risolvere la questione di conseguenza.

81. Tali termini dovrebbero quanto meno descrivere nel dettaglio quanto segue: a. le attività …

Tali termini dovrebbero quanto meno descrivere nel dettaglio quanto segue:

  • a. le attività specifiche da assegnare a ciascuna autorità;
  • b. il quadro giuridico applicabile;
  • c. i ruoli e le responsabilità delle autorità interessate, in particolare quando l’assegnazione dei compiti è diversa da quella prevista a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE a seguito di un accordo sulla delega di compiti;
  • d. il tipo di informazioni che devono essere scambiate tra le autorità di vigilanza per l’esecuzione dei compiti;
  • e. lingua, frequenza e mezzi/forma delle informazioni da scambiare;
  • f. le norme in base alle quali dovrebbero essere eseguiti i compiti;
  • g. eventuali feedback, consigli o istruzioni da parte di un’autorità all’altra;
  • h. i metodi di lavoro da utilizzare;
  • i. accesso alla documentazione prodotta dopo che un compito assegnato è stato completato;
  • j. il calendario per il completamento dei compiti assegnati;
  • k. i termini in virtù dei quali l’autorità alla quale è stato assegnato un compito dovrebbe riportare al collegio; nonché
  • l. i termini in virtù dei quali può aver luogo la cessazione anticipata di qualsiasi assegnazione di compiti.
82. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …

L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero informare l’ente e la succursale «significant-plus» in merito all’assegnazione dei compiti, in conformità del quadro di comunicazione del collegio.

83. Al fine di attuare l’assegnazione dei compiti nel modo più efficiente possibile, l’autorità di …

Al fine di attuare l’assegnazione dei compiti nel modo più efficiente possibile, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero esaminare la fattibilità giuridica e operativa della delega di compiti, laddove sia consentita dalla legislazione UE o nazionale, con l’intento di istituirla in quanto meccanismo di assegnazione dei compiti. L’esame della fattibilità giuridica e operativa della delega dovrebbe essere effettuato su base volontaria e a seconda del compito, fatte salve le competenze e le responsabilità assegnate alle autorità nazionali o alle istituzioni dell’Unione.

84. Qualsiasi delega di compiti su base volontaria dovrebbe essere effettuata in linea con la …

Qualsiasi delega di compiti su base volontaria dovrebbe essere effettuata in linea con la normativa dell’UE e quella nazionale ed essere pienamente concordata tra le autorità interessate, almeno per quanto riguarda gli elementi di cui al punto 81 e qualsiasi altro elemento necessario per stabilire un meccanismo per l’assegnazione dei compiti sicuro dal punto di vista giuridico e pienamente operativo.

85. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …

L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti coinvolte nella vigilanza di una succursale «significant-plus» dovrebbero studiare la migliore assegnazione di compiti possibile, nell’ambito del collegio e in ottemperanza ai paragrafi precedenti anche, e in particolare, quando la delega non è ritenuta legalmente e operativamente fattibile.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

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Fonte Requisito
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