+7.3.1 Misure di concessione
---+150. Allo scopo di attuare le misure di concessione, gli enti creditizi dovrebbero essere capaci di …
---+151. La valutazione dell’esistenza di difficoltà finanziarie relativamente a un debitore dovrebbe …
---+152. Le esposizioni non dovrebbero essere considerate oggetto di concessioni in caso di concessioni …
---+153. Il riconoscimento di nuove condizioni, quali ad esempio un nuovo tasso di interesse più …
---+154. I debitori possono richiedere modifiche delle condizioni contrattuali dei loro prestiti senza …

7.3.1 Misure di concessione

7.3.1 Misure di concessione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
150. Allo scopo di attuare le misure di concessione, gli enti creditizi dovrebbero essere capaci di …

Allo scopo di attuare le misure di concessione, gli enti creditizi dovrebbero essere capaci di individuare in una fase precoce i segnali di possibili difficoltà finanziarie future. A questo scopo, la valutazione della situazione finanziaria del debitore non dovrebbe limitarsi alle esposizioni con segnali evidenti di difficoltà finanziarie. Una valutazione sulla sussistenza di difficoltà finanziarie dovrebbe essere condotta anche per le esposizioni per le quali il debitore non ha difficoltà finanziarie apparenti, ma le condizioni di mercato sono cambiate in misura significativa tanto da poter incidere sulla capacità di rimborso (ad es. prestiti bullet nei quali il rimborso si basa sulla vendita di beni immobili oppure prestiti in valuta estera).

151. La valutazione dell’esistenza di difficoltà finanziarie relativamente a un debitore dovrebbe …

La valutazione dell’esistenza di difficoltà finanziarie relativamente a un debitore dovrebbe basarsi esclusivamente sulla situazione del debitore stesso, senza tener conto delle garanzie reali o di qualsivoglia natura fornite da terzi. Nel valutare le difficoltà finanziarie del debitore, gli enti creditizi, conformemente all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, dovrebbero considerare almeno le seguenti situazioni di presunzione relativa:

  • a) esposizione/linea di credito scaduta da più di 30 giorni nel corso dei tre mesi prima della sua modifica o rifinanziamento;
  • b) aumento della probabilità di default ( probability of default , PD) della classe di rating interno dell’ente creditizio nel corso dei tre mesi prima della sua modifica o del suo rifinanziamento;
  • c) presenza dell’esposizione nella categoria sotto osservazione nel corso dei tre mesi prima della sua modifica o del suo rifinanziamento.
152. Le esposizioni non dovrebbero essere considerate oggetto di concessioni in caso di concessioni …

Le esposizioni non dovrebbero essere considerate oggetto di concessioni in caso di concessioni riconosciute a debitori che non si trovano in difficoltà finanziarie. Gli enti creditizi dovrebbero distinguere, basandosi su una valutazione finanziaria dettagliata, tra le rinegoziazioni o i rinnovi accordati a debitori che non si trovano in difficoltà finanziarie e le misure di concessione quali le concessioni riconosciute ai debitori che si trovano in difficoltà finanziarie, in linea con l’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

153. Il riconoscimento di nuove condizioni, quali ad esempio un nuovo tasso di interesse più …

Il riconoscimento di nuove condizioni, quali ad esempio un nuovo tasso di interesse più favorevole rispetto a quello che avrebbero potuto ottenere altri debitori con un profilo di rischio analogo, potrebbe costituire un’indicazione del fatto che si è in presenza di una tale concessione laddove l’ente creditizio attribuisca come motivazione del nuovo tasso le difficoltà finanziarie del debitore. Il riconoscimento di nuove condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato non dovrebbe essere considerato un requisito essenziale per l’identificazione dell’esistenza di concessioni e quindi per considerare un’esposizione come oggetto di concessioni. In linea con l’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, quando un debitore si trova in difficoltà finanziarie, una modifica delle condizioni in linea con quelle che altri debitori con un profilo di rischio analogo avrebbero potuto ottenere dallo stesso ente dovrebbe essere considerata una concessione; ciò vale anche per il caso in cui i debitori siano parte di un programma pubblico che prevede il riconoscimento di misure di concessione da parte degli enti creditizi.

154. I debitori possono richiedere modifiche delle condizioni contrattuali dei loro prestiti senza …

I debitori possono richiedere modifiche delle condizioni contrattuali dei loro prestiti senza trovarsi o essere in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari. Gli enti creditizi dovrebbero valutare la situazione finanziaria del debitore quando le modifiche delle condizioni contrattuali incidono sulla performance di pagamento.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/