+9.1.4 Periti
---+190. Tutte le valutazioni delle garanzie immobiliari, inclusi gli aggiornamenti, andrebbero …
---+191. Ai fini delle valutazioni esterne, gli enti creditizi dovrebbero dotarsi di un elenco di …
---+192. Gli enti creditizi dovrebbero accertarsi che i periti esterni in elenco dispongano di una …
---+193. L’ente creditizio dovrebbe garantire che ciascun perito qualificato in elenco: a) sia …
---+194. In un elenco di periti dovrebbero essere rappresentate competenze in varie aree del settore …
---+195. Per attenuare adeguatamente qualsiasi conflitto di interesse, gli enti creditizi dovrebbero …
---+196. Gli enti creditizi dovrebbero assicurare un adeguato avvicendamento dei periti. Dopo due …

9.1.4 Periti

9.1.4 Periti

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
190. Tutte le valutazioni delle garanzie immobiliari, inclusi gli aggiornamenti, andrebbero …

Tutte le valutazioni delle garanzie immobiliari, inclusi gli aggiornamenti, andrebbero eseguite da periti qualificati indipendenti, interni o esterni, in possesso delle necessarie qualifiche, capacità ed esperienze per compiere una valutazione, come stabilito dall’articolo 208, paragrafo 3, lettera b) e dall’articolo 229 del regolamento (UE) n. 575/2013.

191. Ai fini delle valutazioni esterne, gli enti creditizi dovrebbero dotarsi di un elenco di …

Ai fini delle valutazioni esterne, gli enti creditizi dovrebbero dotarsi di un elenco di periti qualificati e indipendenti, basato sui criteri riportati di seguito. La performance dei periti andrebbe valutata su base continuativa e si dovrebbe decidere per ciascuno se possa essere mantenuto o meno in elenco.

192. Gli enti creditizi dovrebbero accertarsi che i periti esterni in elenco dispongano di una …

Gli enti creditizi dovrebbero accertarsi che i periti esterni in elenco dispongano di una valida e adeguata assicurazione di responsabilità professionale.

193. L’ente creditizio dovrebbe garantire che ciascun perito qualificato in elenco: a) sia …

L’ente creditizio dovrebbe garantire che ciascun perito qualificato in elenco:

  • a) sia professionalmente competente nonché in possesso del livello di istruzione minimo tale da soddisfare i requisiti nazionali richiesti per eseguire tali valutazioni;
  • b) disponga di adeguate competenze tecniche ed esperienza per svolgere l’incarico;
  • c) abbia familiarità con le leggi, i regolamenti e le norme di valutazione immobiliare applicabili al perito e all’incarico e sia in grado di dimostrare la capacità di rispettarli;
  • d) sia in possesso delle necessarie conoscenze riguardo all’oggetto della valutazione, al mercato immobiliare in cui opererebbe e alla finalità della valutazione.
194. In un elenco di periti dovrebbero essere rappresentate competenze in varie aree del settore …

In un elenco di periti dovrebbero essere rappresentate competenze in varie aree del settore immobiliare, adeguate all’attività di finanziamento dell’ente creditizio e alla localizzazione geografica del finanziamento.

195. Per attenuare adeguatamente qualsiasi conflitto di interesse, gli enti creditizi dovrebbero …

Per attenuare adeguatamente qualsiasi conflitto di interesse, gli enti creditizi dovrebbero garantire che tutti i periti, sia interni sia esterni, che eseguiranno le effettive valutazioni di un determinato bene e i loro familiari di primo grado soddisfino i seguenti requisiti:

  • a) non siano coinvolti nell’elaborazione, nella decisione di erogazione e nel processo di sottoscrizione del credito;
  • b) non siano condizionati o influenzati dal merito di credito del debitore;
  • c) non si trovino, rispetto al risultato della valutazione, in una situazione, effettiva o potenziale, attuale o futura, di conflitto di interesse;
  • d) non abbiano interessi nell’immobile;
  • e) non siano una persona collegata all’acquirente o al venditore dell’immobile;
  • f) forniscano una relazione di valutazione imparziale, chiara, trasparente e obiettiva;
  • g) la commissione che percepiscono non sia connessa al risultato della valutazione.
196. Gli enti creditizi dovrebbero assicurare un adeguato avvicendamento dei periti. Dopo due …

Gli enti creditizi dovrebbero assicurare un adeguato avvicendamento dei periti. Dopo due valutazioni individuali consecutive del bene immobile da parte del medesimo perito, il perito dovrebbe essere avvicendato da un altro esperto interno o da un altro perito esterno.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/