+10. Valutazione della gestione di NPE e FBE da parte della vigilanza
---+235. Nell’ambito dell’impegno continuo con gli enti creditizi nel quadro dello SREP, le autorità …
---+236. Qualora l’autorità competente valuti che la strategia per le NPE di un ente creditizio sia …
---+237. Qualora dalla valutazione dell’autorità competente emerga che la strategia per le NPE soddisfi …
---+238. Le autorità competenti dovrebbero applicare proporzionalmente una valutazione prudenziale …
---+239. La proporzionalità in termini di valutazione della vigilanza della strategia per le NPE di un …
---+240. Le autorità competenti dovrebbero contestare agli enti creditizi: a) il piano operativo e i …
---+241. Considerando l’importanza di rilevare precocemente e di prevenire il deterioramento della …
---+242. Le autorità competenti dovrebbero valutare se gli enti creditizi: a) dispongono di una …
---+243. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti creditizi abbiano politiche e …
---+244. Se gli enti creditizi segnalano deviazioni rilevanti rispetto al piano operativo in base alla …
---+245. I requisiti sopra esposti riguardanti la valutazione prudenziale della gestione delle …
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10. Valutazione della gestione di NPE e FBE da parte della vigilanza
10. Valutazione della gestione di NPE e FBE da parte della vigilanza
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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235. Nell’ambito dell’impegno continuo con gli enti creditizi nel quadro dello SREP, le autorità …
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Nell’ambito dell’impegno continuo con gli enti creditizi nel quadro dello SREP, le autorità competenti dovrebbero monitorare l’applicazione dei presenti orientamenti da parte degli enti, in particolare lo sviluppo e l’attuazione delle strategie per le NPE e i relativi assetti operativi e di governance come descritto nelle sezioni 4 e 5. Le valutazioni delle autorità competenti dovrebbero comprendere, tra l’altro, se la strategia per le NPE dell’ente creditizio: - a) formi parte integrante della strategia generale dell’ente e sia soggetta a una governance adeguata nella gestione delle NPE, ivi compreso un sistema di controllo e gestione del rischio;
- b) si basi su un’autovalutazione affidabile delle capacità interne dell’ente creditizio;
- c) tenga adeguatamente conto del contesto operativo, delle condizioni esterne e della situazione patrimoniale dell’ente creditizio;
- d) si riferisca non solo a un arco temporale di breve termine, bensì anche di medio e/o lungo termine;
- e) comprenda obiettivi quantitativi realistici, ma ambiziosi, da conseguirsi entro un limite di tempo relativi alle NPE e, ove opportuno, alle garanzie escusse e sia supportata da un piano operativo.
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236. Qualora l’autorità competente valuti che la strategia per le NPE di un ente creditizio sia …
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Qualora l’autorità competente valuti che la strategia per le NPE di un ente creditizio sia chiaramente priva di uno o più elementi elencati al paragrafo 235, lettere da a) a e), ciò dovrebbe essere considerato come una grave lacuna della strategia per le NPE. In questo caso, le autorità competenti dovrebbero richiedere l’immediata revisione della strategia per le NPE.
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237. Qualora dalla valutazione dell’autorità competente emerga che la strategia per le NPE soddisfi …
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Qualora dalla valutazione dell’autorità competente emerga che la strategia per le NPE soddisfi in linea generale i requisiti di cui al paragrafo 236, lettere da a) a e), ma si rilevino alcune carenze, l’autorità competente dovrebbe garantire che gli enti creditizi presentino un piano d’azione per ovviare alle carenze e stabilire un quadro di gestione delle NPE efficace e puntuale.
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238. Le autorità competenti dovrebbero applicare proporzionalmente una valutazione prudenziale …
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Le autorità competenti dovrebbero applicare proporzionalmente una valutazione prudenziale, tenendo conto delle specificità degli enti (ad es. in termini di dimensione, natura e complessità). Nelle loro valutazioni dello SREP riguardanti le strategie per le NPE e i relativi dispositivi operativi e di governance, le autorità competenti dovrebbero considerare anche i modelli di business degli enti, in particolare quando la sola attività dell’ente sia l’acquisto e la vendita delle NPE.
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239. La proporzionalità in termini di valutazione della vigilanza della strategia per le NPE di un …
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La proporzionalità in termini di valutazione della vigilanza della strategia per le NPE di un ente creditizio più piccolo e meno complesso (ad es. ente appartenente alla categoria 3 o 4 dello SREP34 ) può essere ottenuta allineando la valutazione con il modello di ingaggio dello SREP, che garantisce un approccio basato sul rischio in materia di vigilanza e considera la rilevanza sistemica degli enti nazionali e globali.
34 Descritte nella sezione 2.1.1 «Classificazione degli enti» negli orientamenti ABE sullo SREP (ABE/GL/2014/13).
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240. Le autorità competenti dovrebbero contestare agli enti creditizi: a) il piano operativo e i …
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Le autorità competenti dovrebbero contestare agli enti creditizi: - a) il piano operativo e i dispositivi organizzativi se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
- i. le autorità competenti considerano inadeguato il quadro di individuazione, misurazione, gestione, monitoraggio e mitigazione delle NPE e delle FBE, ivi compreso quello di rilevazione precoce delle NPE e delle appropriate attività di recupero, considerando le dimensioni e la complessità del problema delle NPE presso l’ente creditizio;
- ii. non sono messe a disposizione o non sono previste per il futuro le necessarie risorse tecniche e umane nonché l’adeguata copertura da parte delle funzioni di controllo interno;
- iii. l’operatività del processo di monitoraggio per le NPE non è descritta adeguatamente.
- b) la strategia per le NPE dell’ente creditizio, se la composizione delle opzioni strategiche per i diversi portafogli e segmenti, ivi comprese le garanzie escusse, laddove applicabile, non si traduca secondo l’autorità nella strategia più efficiente ed efficace di riduzione delle NPE;
- c) il piano patrimoniale dell’ente creditizio, se non definisce misure adeguate a consentire la riduzione programmata delle NPE dai bilanci come previsto nella strategia per le NPE, include azioni idonee a garantire che sia presente un numero sufficiente di capitale e riserve di capitale e prevede riduzioni di valore e cancellazioni adeguate e tempestive.
- d) il sistema di valutazione delle performance dell’ente creditizio, se gli incentivi per l’organo di amministrazione e per i dirigenti e il personale di rilievo non presentano elementi quantitativi specifici inerenti agli obiettivi di riduzione delle NPE definiti nella strategia per le NPE dell’ente.
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241. Considerando l’importanza di rilevare precocemente e di prevenire il deterioramento della …
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Considerando l’importanza di rilevare precocemente e di prevenire il deterioramento della qualità creditizia, le autorità competenti dovrebbero valutare se i meccanismi di allerta precoce siano attuati nelle procedure interne dell’ente creditizio.
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242. Le autorità competenti dovrebbero valutare se gli enti creditizi: a) dispongono di una …
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Le autorità competenti dovrebbero valutare se gli enti creditizi: - a) dispongono di una politica sulle misure di concessione e di relativi processi per valutare la sostenibilità economica delle misure di concessione e monitorare l’efficacia e l’efficienza di tale misure;
- b) rilevano e classificano le NPE e le FBE, ivi compresi i criteri di entrata e uscita, in modo coerente all’interno del gruppo basandosi sulle definizioni di cui allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione;
- c) dispongono di politiche e metodologie atte ad assicurare la misurazione delle riduzioni di valore e delle cancellazioni per la loro rilevazione tempestiva.
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243. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti creditizi abbiano politiche e …
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Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti creditizi abbiano politiche e procedure scritte appropriate riguardanti la valutazione dei beni, come descritto nella sezione 9. Specificatamente, le autorità competenti dovrebbero verificare che tali politiche riguardino tutte le tipologie di beni immobili e mobili utilizzati per garantire le esposizioni creditizie, i criteri per l’applicazione della valutazione individuale rispetto a quella indicizzata e i requisiti relativi all’ammissibilità dei periti.
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244. Se gli enti creditizi segnalano deviazioni rilevanti rispetto al piano operativo in base alla …
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Se gli enti creditizi segnalano deviazioni rilevanti rispetto al piano operativo in base alla sezione 4.4, le autorità competenti dovrebbero valutare se gli interventi correttivi proposti siano sufficienti a eliminare tale deviazione dal piano. L’autorità competente dovrebbe richiedere ulteriori interventi dell’ente creditizio, qualora nutra dubbi circa l’efficacia delle misure proposte.
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245. I requisiti sopra esposti riguardanti la valutazione prudenziale della gestione delle …
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I requisiti sopra esposti riguardanti la valutazione prudenziale della gestione delle esposizioni deteriorate e delle esposizioni oggetto di concessioni completano e specificano ulteriormente la valutazione delle NPE e FBE nell’ambito della gestione del rischio di credito delineata negli orientamenti ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP). I risultati di questa valutazione prudenziale confluirebbero nella valutazione del rischio di credito di cui al titolo 6.2 degli orientamenti ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e andrebbero a caratterizzare i punteggi sul rischio di credito.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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