+10. Valutazione della gestione di NPE e FBE da parte della vigilanza
---+235. Nell’ambito dell’impegno continuo con gli enti creditizi nel quadro dello SREP, le autorità …
---+236. Qualora l’autorità competente valuti che la strategia per le NPE di un ente creditizio sia …
---+237. Qualora dalla valutazione dell’autorità competente emerga che la strategia per le NPE soddisfi …
---+238. Le autorità competenti dovrebbero applicare proporzionalmente una valutazione prudenziale …
---+239. La proporzionalità in termini di valutazione della vigilanza della strategia per le NPE di un …
---+240. Le autorità competenti dovrebbero contestare agli enti creditizi: a) il piano operativo e i …
---+241. Considerando l’importanza di rilevare precocemente e di prevenire il deterioramento della …
---+242. Le autorità competenti dovrebbero valutare se gli enti creditizi: a) dispongono di una …
---+243. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti creditizi abbiano politiche e …
---+244. Se gli enti creditizi segnalano deviazioni rilevanti rispetto al piano operativo in base alla …
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10. Valutazione della gestione di NPE e FBE da parte della vigilanza

10. Valutazione della gestione di NPE e FBE da parte della vigilanza

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
235. Nell’ambito dell’impegno continuo con gli enti creditizi nel quadro dello SREP, le autorità …

Nell’ambito dell’impegno continuo con gli enti creditizi nel quadro dello SREP, le autorità competenti dovrebbero monitorare l’applicazione dei presenti orientamenti da parte degli enti, in particolare lo sviluppo e l’attuazione delle strategie per le NPE e i relativi assetti operativi e di governance come descritto nelle sezioni 4 e 5. Le valutazioni delle autorità competenti dovrebbero comprendere, tra l’altro, se la strategia per le NPE dell’ente creditizio:

  • a) formi parte integrante della strategia generale dell’ente e sia soggetta a una governance adeguata nella gestione delle NPE, ivi compreso un sistema di controllo e gestione del rischio;
  • b) si basi su un’autovalutazione affidabile delle capacità interne dell’ente creditizio;
  • c) tenga adeguatamente conto del contesto operativo, delle condizioni esterne e della situazione patrimoniale dell’ente creditizio;
  • d) si riferisca non solo a un arco temporale di breve termine, bensì anche di medio e/o lungo termine;
  • e) comprenda obiettivi quantitativi realistici, ma ambiziosi, da conseguirsi entro un limite di tempo relativi alle NPE e, ove opportuno, alle garanzie escusse e sia supportata da un piano operativo.
236. Qualora l’autorità competente valuti che la strategia per le NPE di un ente creditizio sia …

Qualora l’autorità competente valuti che la strategia per le NPE di un ente creditizio sia chiaramente priva di uno o più elementi elencati al paragrafo 235, lettere da a) a e), ciò dovrebbe essere considerato come una grave lacuna della strategia per le NPE. In questo caso, le autorità competenti dovrebbero richiedere l’immediata revisione della strategia per le NPE.

237. Qualora dalla valutazione dell’autorità competente emerga che la strategia per le NPE soddisfi …

Qualora dalla valutazione dell’autorità competente emerga che la strategia per le NPE soddisfi in linea generale i requisiti di cui al paragrafo 236, lettere da a) a e), ma si rilevino alcune carenze, l’autorità competente dovrebbe garantire che gli enti creditizi presentino un piano d’azione per ovviare alle carenze e stabilire un quadro di gestione delle NPE efficace e puntuale.

238. Le autorità competenti dovrebbero applicare proporzionalmente una valutazione prudenziale …

Le autorità competenti dovrebbero applicare proporzionalmente una valutazione prudenziale, tenendo conto delle specificità degli enti (ad es. in termini di dimensione, natura e complessità). Nelle loro valutazioni dello SREP riguardanti le strategie per le NPE e i relativi dispositivi operativi e di governance, le autorità competenti dovrebbero considerare anche i modelli di business degli enti, in particolare quando la sola attività dell’ente sia l’acquisto e la vendita delle NPE.

239. La proporzionalità in termini di valutazione della vigilanza della strategia per le NPE di un …

La proporzionalità in termini di valutazione della vigilanza della strategia per le NPE di un ente creditizio più piccolo e meno complesso (ad es. ente appartenente alla categoria 3 o 4 dello SREP34 ) può essere ottenuta allineando la valutazione con il modello di ingaggio dello SREP, che garantisce un approccio basato sul rischio in materia di vigilanza e considera la rilevanza sistemica degli enti nazionali e globali.


34 Descritte nella sezione 2.1.1 «Classificazione degli enti» negli orientamenti ABE sullo SREP (ABE/GL/2014/13).

240. Le autorità competenti dovrebbero contestare agli enti creditizi: a) il piano operativo e i …

Le autorità competenti dovrebbero contestare agli enti creditizi:

  • a) il piano operativo e i dispositivi organizzativi se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
  • i. le autorità competenti considerano inadeguato il quadro di individuazione, misurazione, gestione, monitoraggio e mitigazione delle NPE e delle FBE, ivi compreso quello di rilevazione precoce delle NPE e delle appropriate attività di recupero, considerando le dimensioni e la complessità del problema delle NPE presso l’ente creditizio;
  • ii. non sono messe a disposizione o non sono previste per il futuro le necessarie risorse tecniche e umane nonché l’adeguata copertura da parte delle funzioni di controllo interno;
  • iii. l’operatività del processo di monitoraggio per le NPE non è descritta adeguatamente.
  • b) la strategia per le NPE dell’ente creditizio, se la composizione delle opzioni strategiche per i diversi portafogli e segmenti, ivi comprese le garanzie escusse, laddove applicabile, non si traduca secondo l’autorità nella strategia più efficiente ed efficace di riduzione delle NPE;
  • c) il piano patrimoniale dell’ente creditizio, se non definisce misure adeguate a consentire la riduzione programmata delle NPE dai bilanci come previsto nella strategia per le NPE, include azioni idonee a garantire che sia presente un numero sufficiente di capitale e riserve di capitale e prevede riduzioni di valore e cancellazioni adeguate e tempestive.
  • d) il sistema di valutazione delle performance dell’ente creditizio, se gli incentivi per l’organo di amministrazione e per i dirigenti e il personale di rilievo non presentano elementi quantitativi specifici inerenti agli obiettivi di riduzione delle NPE definiti nella strategia per le NPE dell’ente.
241. Considerando l’importanza di rilevare precocemente e di prevenire il deterioramento della …

Considerando l’importanza di rilevare precocemente e di prevenire il deterioramento della qualità creditizia, le autorità competenti dovrebbero valutare se i meccanismi di allerta precoce siano attuati nelle procedure interne dell’ente creditizio.

242. Le autorità competenti dovrebbero valutare se gli enti creditizi: a) dispongono di una …

Le autorità competenti dovrebbero valutare se gli enti creditizi:

  • a) dispongono di una politica sulle misure di concessione e di relativi processi per valutare la sostenibilità economica delle misure di concessione e monitorare l’efficacia e l’efficienza di tale misure;
  • b) rilevano e classificano le NPE e le FBE, ivi compresi i criteri di entrata e uscita, in modo coerente all’interno del gruppo basandosi sulle definizioni di cui allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione;
  • c) dispongono di politiche e metodologie atte ad assicurare la misurazione delle riduzioni di valore e delle cancellazioni per la loro rilevazione tempestiva.
243. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti creditizi abbiano politiche e …

Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti creditizi abbiano politiche e procedure scritte appropriate riguardanti la valutazione dei beni, come descritto nella sezione 9. Specificatamente, le autorità competenti dovrebbero verificare che tali politiche riguardino tutte le tipologie di beni immobili e mobili utilizzati per garantire le esposizioni creditizie, i criteri per l’applicazione della valutazione individuale rispetto a quella indicizzata e i requisiti relativi all’ammissibilità dei periti.

244. Se gli enti creditizi segnalano deviazioni rilevanti rispetto al piano operativo in base alla …

Se gli enti creditizi segnalano deviazioni rilevanti rispetto al piano operativo in base alla sezione 4.4, le autorità competenti dovrebbero valutare se gli interventi correttivi proposti siano sufficienti a eliminare tale deviazione dal piano. L’autorità competente dovrebbe richiedere ulteriori interventi dell’ente creditizio, qualora nutra dubbi circa l’efficacia delle misure proposte.

245. I requisiti sopra esposti riguardanti la valutazione prudenziale della gestione delle …

I requisiti sopra esposti riguardanti la valutazione prudenziale della gestione delle esposizioni deteriorate e delle esposizioni oggetto di concessioni completano e specificano ulteriormente la valutazione delle NPE e FBE nell’ambito della gestione del rischio di credito delineata negli orientamenti ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP). I risultati di questa valutazione prudenziale confluirebbero nella valutazione del rischio di credito di cui al titolo 6.2 degli orientamenti ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e andrebbero a caratterizzare i punteggi sul rischio di credito.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/