+19. Ai fini dell’articolo 55 delle NTR sulla metodologia di valutazione IRB e allo scopo di …

19. Ai fini dell’articolo 55 delle NTR sulla metodologia di valutazione IRB e allo scopo di …

Ai fini dell’articolo 55 delle NTR sulla metodologia di valutazione IRB e allo scopo di assicurare il rispetto dei principi generali sulla certezza del diritto e la valutazione delle garanzie reali di cui ai paragrafi 17 e 18, i requisiti interni relativamente alla certezza del diritto e alla valutazione delle garanzie reali stabiliti dagli enti conformemente all’articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere pienamente coerenti con i seguenti requisiti della parte tre, titolo II, capo 4, sezione 3, di detto regolamento:

  • (a) Per quanto riguarda le garanzie finanziarie, i requisiti dovrebbero essere coerenti con l’articolo 207, paragrafo 3, e con l’articolo 207, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento.
  • (b) Per quanto riguarda le garanzie immobiliari e le esposizioni di leasing trattate come garantite in cui il bene dato in leasing è un bene immobile, i requisiti dovrebbero essere coerenti con l’articolo 208, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento.

Ai fini della valutazione di una garanzia immobiliare e della revisione del suo valore secondo le condizioni di cui all’articolo 208, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, gli enti dovrebbero assicurare quanto segue.

  • (i) La garanzia immobiliare è valutata da un perito indipendente a un valore pari o inferiore al valore di mercato. Per contro, negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, l’immobile può essere valutato da un perito indipendente a un valore pari o inferiore al valore del credito ipotecario. Gli enti dovrebbero richiedere al perito indipendente di non tenere conto di elementi speculativi nella determinazione del valore del credito ipotecario.
  • (ii) Il perito indipendente documenta il valore di mercato o il valore del credito ipotecario in modo trasparente e chiaro.
  • (iii) Il valore della garanzia reale è il valore di mercato o il valore del credito ipotecario ridotto, a seconda dei casi, per riflettere il risultato del monitoraggio e per tener conto di eventuali crediti precedenti sull’immobile.
  • (iv) Il perito indipendente dovrebbe possedere le qualifiche, la capacità e l’esperienza necessarie per eseguire una valutazione e dovrebbe essere indipendente dal processo decisionale in materia di credito. Nella misura in cui un dipendente dell’ente soddisfa tutte le suddette condizioni, tale dipendente può essere considerato un perito indipendente.
  • (c) Per quanto riguarda i crediti commerciali, i requisiti dovrebbero essere coerenti con l’articolo 209, paragrafo 2, di tale regolamento. Il valore dei crediti commerciali dovrebbe essere l’ammontare esigibile.
  • (d) Per quanto riguarda le altre garanzie reali materiali e le esposizioni di leasing trattate come garantite in cui il bene dato in leasing non è un bene immobile, i requisiti dovrebbero essere coerenti con l’articolo 210, lettere a) e g), di tale regolamento. Ai fini della valutazione e della rivalutazione della garanzia ai sensi dell’articolo 210, lettera g), di tale regolamento, gli enti dovrebbero valutare le garanzie reali su beni materiali al valore di mercato, che dovrebbe essere l’importo stimato al quale la garanzia sarebbe venduta alla data della valutazione in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato.
  • (e) Per quanto riguarda gli altri meccanismi di protezione del credito di tipo reale, i requisiti dovrebbero essere coerenti con l’articolo 212, paragrafo 1, lettera a), e con l’articolo 212, paragrafo 2, lettera f), di tale regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/