+Ambito di applicazione
---+6. I presenti orientamenti sono rivolti agli enti, secondo la definizione di cui a ll’articolo 4 …
---+7. I presenti orientamenti si applicano ai dispositivi e alle procedure di governance interna degli …
---+8. Le sezioni 4 e 8 si applicano in relazione a tutti i rischi di credito assunti dagli enti …
---+9. Le sezioni 5 e 6 si applicano ai prestiti ai consumatori, alle microimprese e piccole imprese, e …
---+10. Le autorità competenti possono prendere in considerazione la possibilità di applicare le …
---+11. Quando, nell’ambito di un prestito immobiliare, un bene immobile ha una destinazione d’uso …
---+12. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli enti applichino i presenti orientamenti su …
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Ambito di applicazione
Ambito di applicazione
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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6. I presenti orientamenti sono rivolti agli enti, secondo la definizione di cui a ll’articolo 4 …
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I presenti orientamenti sono rivolti agli enti, secondo la definizione di cui a ll’articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 575/2013. Laddove il prestito rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/17/UE (la direttiva sul credito ipotecario, MCD), la sezione 5, ad eccezione del paragrafo 93, si applica ai creditori, secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della suddetta direttiva. Laddove il prestito rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE (direttiva sul credito al consumo, CCD), la sezione 5, ad eccezione del paragrafo 93, si applica ai creditori, secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera b), della suddetta direttiva.
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7. I presenti orientamenti si applicano ai dispositivi e alle procedure di governance interna degli …
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I presenti orientamenti si applicano ai dispositivi e alle procedure di governance interna degli enti finanziari in relazione ai processi di concessione del credito e durante l’intero ciclo di vita delle linee di credito. Inoltre, i presenti orientamenti si applicano alle prassi di gestione dei rischi, alle politiche, ai processi e alle procedure per la concessione dei prestiti e il monitoraggio delle esposizioni in bonis, nonché alla loro integrazione nei quadri generali di amministrazione e di gestione dei rischi.
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8. Le sezioni 4 e 8 si applicano in relazione a tutti i rischi di credito assunti dagli enti …
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Le sezioni 4 e 8 si applicano in relazione a tutti i rischi di credito assunti dagli enti, esclusi i titoli di debito, i derivati e le operazioni di finanziamento tramite titoli.
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9. Le sezioni 5 e 6 si applicano ai prestiti ai consumatori, alle microimprese e piccole imprese, e …
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Le sezioni 5 e 6 si applicano ai prestiti ai consumatori, alle microimprese e piccole imprese, e alle medie e grandi imprese. Le sezioni 5 e 6 non si applicano ai prestiti e alle anticipazioni a enti creditizi, imprese di investimento, enti finanziari, imprese di assicurazione e di riassicurazione e banche centrali, nonché ai prestiti e alle anticipazioni a enti sovrani, compresi governi centrali, autorità regionali e locali e organismi del settore pubblico. Le sezioni 5 e 6 non si applicano alle esposizioni oggetto di misure di concessione e deteriorate.
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10. Le autorità competenti possono prendere in considerazione la possibilità di applicare le …
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Le autorità competenti possono prendere in considerazione la possibilità di applicare le sezioni 6 e 7 ai creditori che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/17/UE e della direttiva 2008/48/UE e che non sono enti creditizi.
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11. Quando, nell’ambito di un prestito immobiliare, un bene immobile ha una destinazione d’uso …
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Quando, nell’ambito di un prestito immobiliare, un bene immobile ha una destinazione d’uso mista, come nel caso degli immobili residenziali e non residenziali, l’immobile dovrebbe essere classificato in linea con il suo uso prevalente o essere considerato come costituito da immobili separati, in base all’area destinata a ciascun uso. Se tale valutazione non può essere effettuata in modo oggettivo (ad esempio, alcune parti dell’immobile potrebbero essere destinate all’uso comune da pa rte di tutti), l’immobile potrebbe essere classificato in linea con il suo uso prevalente.
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12. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli enti applichino i presenti orientamenti su …
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Le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli enti applichino i presenti orientamenti su base individuale, subconsolidata e consolidata, conformemente all’art icolo 109 della direttiva 2013/36/UE, a meno che le autorità competenti non si avvalgano delle deroghe di cui all’articolo 21 e all’articolo 109 della direttiva 2013/36/UE. Le autorità competenti dovrebbero inoltre assicurare che gli enti applichino i presenti orientamenti a livello subconsolidato e individuale, in linea con le politiche e le prassi del gruppo a livello consolidato, tenendo conto delle caratteristiche di tali enti e dei loro portafogli creditizi.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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