+5.1 Informazione e documentazione
---+84. Gli enti e i creditori dovrebbero disporre di informazioni e dati sufficienti, accurati e …
---+85. Ai fini della valutazione del merito creditizio dei consumatori, gli enti e i creditori …
---+86. Ai fini della valutazione del merito creditizio delle microimprese, piccole, medie e grandi …
---+87. Gli enti e i creditori possono utilizzare le informazioni e i dati già disponibili per i …
---+88. Se le informazioni e i dati non sono prontamente disponibili, gli enti e i creditori dovrebbero …
---+89. Se nutrono preoccupazioni circa l ’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni e dei dati …
---+90. Gli enti e i creditori dovrebbero avere un’accurata visione d’insieme del cliente che consenta …
---+91. Se è probabile che il cliente incontri difficoltà finanziarie nell’adempimento delle …
---+92. Se un contratto di prestito comporta garanzie personali di terzi, gli enti e i creditori …
---+93. Se il cliente fa parte di un gruppo di clienti connessi, gli enti dovrebbero raccogliere le …
---+94. Gli enti e i creditori dovrebbero documentare le informazioni e i dati che conducono …
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5.1 Informazione e documentazione
5.1 Informazione e documentazione
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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84. Gli enti e i creditori dovrebbero disporre di informazioni e dati sufficienti, accurati e …
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Gli enti e i creditori dovrebbero disporre di informazioni e dati sufficienti, accurati e aggiornati, allo scopo di valutare il merito creditizio e il profilo di rischio del cliente prima di concludere un contratto di prestito.
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85. Ai fini della valutazione del merito creditizio dei consumatori, gli enti e i creditori …
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Ai fini della valutazione del merito creditizio dei consumatori, gli enti e i creditori dovrebbero avere a disposizione e utilizzare informazioni supportate da elementi probatori necessari e adeguati, almeno in relazione a quanto segue: - a. finalità del prestito, se pertinente per il tipo di prodotto;
- b. occupazione;
- c. fonte della capacità di rimborso;
- d. composizione della famiglia e persone a carico;
- e. impegni finanziari e spese relative al loro servizio;
- f. spese regolari;
- g. garanzia reale (per i prestiti garantiti);
- h. altri fattori di attenuazione del rischio, come eventuali garanzie personali.
Gli enti e i creditori possono considerare la possibilità di utilizzare le informazioni, i dati e gli elementi probatori specifici di cui all’allegato 2.
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86. Ai fini della valutazione del merito creditizio delle microimprese, piccole, medie e grandi …
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Ai fini della valutazione del merito creditizio delle microimprese, piccole, medie e grandi imprese, gli enti dovrebbero avere a disposizione e utilizzare informazioni supportate da elementi probatori necessari e adeguati, almeno in relazione a quanto segue: - a. finalità del prestito, se pertinente per il tipo di prodotto;
- b. reddito e flusso di cassa;
- c. posizione e impegni finanziari, comprese le attività costituite in garanzia e le passività potenziali;
- d. modello di business e, se del caso, struttura aziendale;
- e. piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie;
- f. garanzia reale (per i prestiti garantiti);
- g. altri fattori di attenuazione del rischio, come eventuali garanzie personali;
- h. documentazione legale specifica del tipo di prodotto (ad esempio, permessi, contratti).
Gli enti possono considerare la possibilità di utilizzare le informazioni, i dati e gli elementi probatori specifici di cui all’allegato 2.
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87. Gli enti e i creditori possono utilizzare le informazioni e i dati già disponibili per i …
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Gli enti e i creditori possono utilizzare le informazioni e i dati già disponibili per i clienti e i clienti esistenti, in conformità dei requisiti del regolamento (UE) n. 2016/679, laddove tali informazioni e dati sono pertinenti e aggiornati.
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88. Se le informazioni e i dati non sono prontamente disponibili, gli enti e i creditori dovrebbero …
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Se le informazioni e i dati non sono prontamente disponibili, gli enti e i creditori dovrebbero raccogliere le informazioni e i dati necessari dal cliente e/o da terzi, comprese le banche dati pertinenti, se del caso. Per la raccolta di informazioni e dati sul cliente presso terzi, gli enti e i creditori dovrebbero assicurare che siano rispettati i requisiti del regolamento (UE)
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89. Se nutrono preoccupazioni circa l ’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni e dei dati …
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Se nutrono preoccupazioni circa l ’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni e dei dati, gli enti e i creditori dovrebbero effettuare i controlli necessari e svolgere ragionevoli indagini presso il cliente e presso terzi (ad esempio, datore di lavoro, autorità pubbliche, banche dati pertinenti) e adottare misure ragionevoli per verificare le informazioni e i dati raccolti. Prima di svolgere presso terzi le indagini relative ai dati personali del cliente, gli enti e i creditori dovrebbero assicurare che siano rispettati i requisiti del regolamento (UE) n. 2016/679, in particolare per quanto concerne l’informazione e la richiesta dell’autorizzazione del cliente.
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90. Gli enti e i creditori dovrebbero avere un’accurata visione d’insieme del cliente che consenta …
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Gli enti e i creditori dovrebbero avere un’accurata visione d’insieme del cliente che consenta di valutare la capacità del cliente di servire e rimborsare i propri impegni finanziari. Questa visione d’insieme del cliente si applica ai singoli mutuatari, alle famiglie, se del caso, e ai membri dei gruppi consolidati per le imprese. La visione d’insieme del cliente dovrebbe essere i ntegrata dalle informazioni fornite dal cliente sulle attività e passività detenute presso altri enti o creditori.
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91. Se è probabile che il cliente incontri difficoltà finanziarie nell’adempimento delle …
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Se è probabile che il cliente incontri difficoltà finanziarie nell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di prestito, gli enti e i creditori dovrebbero richiedergli una documentazione affidabile che contenga proiezioni realistiche sulla sua capacità di restare solvibile. In questo caso, si possono utilizzare sia informazioni reperite presso terzi, quali consulenti fiscali, revisori dei conti e altri esperti, sia informazioni fornite dai mutuatari.
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92. Se un contratto di prestito comporta garanzie personali di terzi, gli enti e i creditori …
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Se un contratto di prestito comporta garanzie personali di terzi, gli enti e i creditori dovrebbero disporre di un livello sufficiente di informazioni e di dati per valutare la garanzia personale e, se del caso, la posizione finanziaria del garante.
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93. Se il cliente fa parte di un gruppo di clienti connessi, gli enti dovrebbero raccogliere le …
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Se il cliente fa parte di un gruppo di clienti connessi, gli enti dovrebbero raccogliere le informazioni necessarie sui clienti connessi pertinenti, in conformità degli orientamenti ABE sui clienti connessi, soprattutto quando il rimborso dipende dal flusso di cassa proveniente da altre parti connesse dello stesso gruppo.
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94. Gli enti e i creditori dovrebbero documentare le informazioni e i dati che conducono …
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Gli enti e i creditori dovrebbero documentare le informazioni e i dati che conducono all’approvazione del credito, comprese le azioni e le valutazioni da essi effettuate, e conservare tale documentazione in una forma accessibile (prontamente disponibile per le autorità competenti) almeno per la durata del contratto di prestito.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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