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4 Proporzionalità85.Il principio di proporzionalità, sancito dall’articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, mira a adeguare le politiche e prassi di remunerazione in modo coerente al profilo di rischio individuale, alla propensione al rischio e alla strategia di un ente, in modo che gli obiettivi dei requisiti in materia di remunerazione siano raggiunti in modo efficace. 86.Nell’applicare i requisiti in materia di remunerazione e le disposizioni dei presenti orientamenti in modo proporzionato, gli enti e le autorità competenti dovrebbero considerare una combinazione di tutti i seguenti criteri:
(23 ) Regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell’ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21). È pubblicato all’indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_148_R_0006.
87.Nel valutare ciò che è proporzionato e nel determinare il livello richiesto di sofisticazione delle politiche di remunerazione e dei metodi di misurazione del rischio, gli enti e le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la combinazione degli aspetti qualitativi e quantitativi di tutti i criteri di cui sopra. Ad esempio, un’attività aziendale può avere una dimensione ridotta ma potrebbe comunque includere attività e profili di rischio complessi a causa della natura delle sue attività o della complessità dei suoi prodotti. 88.Ai fini di cui sopra, gli enti e le autorità competenti dovrebbero tenere conto almeno dei seguenti criteri:
89.Nell’applicare i requisiti in materia di remunerazione e le disposizioni stabilite nei presenti orientamenti in modo proporzionato, gli enti sono responsabili di considerare il proprio profilo di rischio, la propensione al rischio e altre caratteristiche e di sviluppare e attuare politiche e prassi di remunerazione adeguatamente allineate alla strategia aziendale, agli obiettivi, valori e interesse a lungo termine dell’ente. Tuttavia, l’obbligo di adottare politiche e prassi di remunerazione sane ed efficaci si applica a tutti gli enti e a tutto il personale, indipendentemente dalle diverse caratteristiche degli enti. 90.Prima che i requisiti in materia di remunerazione e le disposizioni stabilite nei presenti orientamenti siano applicati in modo proporzionato, dovrebbe essere eseguita l’identificazione del personale sulla base dei criteri di cui all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, dal regolamento delegato della Commissione di cui all’articolo 94, paragrafo 2 della direttiva 2013/36/UE e di criteri interni aggiuntivi (24 ). 91.La limitazione del rapporto massimo tra le componenti variabili della remunerazione e le componenti fisse al 100 % (200 % con l’approvazione degli azionisti) dovrebbe essere applicata a tutto il personale più rilevante nell’ente. 92.Nell’attuare politiche di remunerazione specifiche per diverse categorie del personale più rilevante conformemente alle sezioni 3 e 4 dei presenti orientamenti, l’applicazione della proporzionalità dovrebbe tenere conto dell’impatto sul profilo di rischio dell’ente di tale categoria di personale più rilevante. 93.Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti rispettino i requisiti in materia di remunerazione e le disposizioni dei presenti orientamenti in modo da garantire parità di condizioni tra i diversi enti. Deroghe al processo di erogazione della remunerazione variabile 94.Fatta salva l’attuazione dell’articolo 94, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE da parte degli Stati membri, gli enti che non sono grandi enti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) 575/2013 e la cui somma delle attività è inferiore alla soglia definita nel diritto nazionale, possono non applicare i requisiti per differire la remunerazione variabile e versarla negli strumenti di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettere l), m) e secondo paragrafo della lettera o) della direttiva 2013/36/UE. Un ente che soddisfa uno o più dei criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) 575/2013 è un grande ente.
(24 ) Fare riferimento agli orientamenti relativi al processo di identificazione descritti nella sezione 5 dei presenti orientamenti. sistemica a livello mondiale e la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello mondiale e gli orientamenti dell’ABE sui criteri per determinare le condizioni di applicazione dell’articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE (CRD) in relazione alla valutazione di altri enti a rilevanza sistemica.
95.Nello stabilire l’importo della remunerazione variabile annua corrisposta a un membro del personale e il rapporto tra la remunerazione variabile e fissa annue ai fini dell’articolo 94, paragrafo 3, lettera b), ossia l’applicazione di deroghe al requisito di differire e erogare in strumenti la remunerazione variabile dei singoli membri del personale, gli enti dovrebbero tenere conto degli importi di cui alle lettere a) e b) e applicare le ulteriori condizioni di cui alle lettere da c) a f):
(25 ) Per quanto riguarda le entità escluse dall’ambito del consolidamento prudenziale, si applica l’articolo 19 del regolamento (UE) 575/2013.
96.Nel calcolare la media del valore delle attività per il periodo di quattro anni immediatamente precedente all’esercizio finanziario in corso ai fini dell’articolo 94, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, gli enti dovrebbero utilizzare la media semplice di tale valore alla fine dei quattro esercizi finanziari precedenti. Se i conti sono tenuti in una valuta diversa dall’euro, gli importi dovrebbero essere convertiti in euro utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla Commissione per la programmazione finanziaria e il bilancio dell’ultimo mese di ogni esercizio finanziario. 97.Laddove il diritto nazionale autorizzi le autorità competenti a stabilire le soglie di cui all’articolo 94, paragrafo 3, e all’articolo 94, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE per i singoli enti, le autorità competenti dovrebbero, quando riducono o aumentano le soglie di cui all’articolo 94, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2013/36/UE, tenere conto della natura, della portata e della complessità delle attività dell’ente, della sua organizzazione interna o, se applicabili, delle caratteristiche del gruppo a cui appartiene, nonché dei criteri di proporzionalità stabiliti in questa sezione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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