+4 Proporzionalità

4 Proporzionalità

85.Il principio di proporzionalità, sancito dall’articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, mira a adeguare le politiche e prassi di remunerazione in modo coerente al profilo di rischio individuale, alla propensione al rischio e alla strategia di un ente, in modo che gli obiettivi dei requisiti in materia di remunerazione siano raggiunti in modo efficace.

86.Nell’applicare i requisiti in materia di remunerazione e le disposizioni dei presenti orientamenti in modo proporzionato, gli enti e le autorità competenti dovrebbero considerare una combinazione di tutti i seguenti criteri:

  • a. la dimensione,

(23 ) Regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell’ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21). È pubblicato all’indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_148_R_0006.

  • b. l’organizzazione interna; e
  • c. la natura, la portata e la complessità delle attività dell’ente.

87.Nel valutare ciò che è proporzionato e nel determinare il livello richiesto di sofisticazione delle politiche di remunerazione e dei metodi di misurazione del rischio, gli enti e le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la combinazione degli aspetti qualitativi e quantitativi di tutti i criteri di cui sopra. Ad esempio, un’attività aziendale può avere una dimensione ridotta ma potrebbe comunque includere attività e profili di rischio complessi a causa della natura delle sue attività o della complessità dei suoi prodotti.

88.Ai fini di cui sopra, gli enti e le autorità competenti dovrebbero tenere conto almeno dei seguenti criteri:

  • a. se l’ente soddisfa i criteri per gli enti piccoli e non complessi o per i grandi enti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punti 145 e 146, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • b. se l’ente soddisfa i criteri e le soglie di cui all’articolo 94, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le deroghe al processo di erogazione della remunerazione variabile;
  • c. la presenza geografica dell’ente e la portata dell’operatività in ciascuna giurisdizione;
  • d. la forma giuridica e gli strumenti di capitale proprio e debitori disponibili;
  • e. l’autorizzazione all’utilizzo di metodologie interne per la misurazione dei fabbisogni di capitale (ad esempio, IRB, AMA);
  • f. se l’ente fa parte di un gruppo e, in caso affermativo, la valutazione della proporzionalità effettuata per il gruppo e le caratteristiche del gruppo a cui l’ente appartiene;
  • g. il tipo di attività e servizi autorizzati (ad esempio, prestiti e depositi, investment banking);
  • h. la strategia aziendale sottostante;
  • i. la struttura delle attività aziendali e l’orizzonte temporale, la misurabilità e prevedibilità dei rischi delle attività aziendali;
  • j. la struttura di finanziamento dell’ente;
  • k. l’organizzazione interna dell’ente, compreso il livello della remunerazione variabile che può essere corrisposta al personale più rilevante;
  • l. la struttura degli utili e delle perdite dell’ente;
  • m. la tipologia dei clienti (ad esempio, clienti retail, clienti aziendali, micro-aziende, enti pubblici);
  • n. la complessità dei prodotti o dei contratti.

89.Nell’applicare i requisiti in materia di remunerazione e le disposizioni stabilite nei presenti orientamenti in modo proporzionato, gli enti sono responsabili di considerare il proprio profilo di rischio, la propensione al rischio e altre caratteristiche e di sviluppare e attuare politiche e prassi di remunerazione adeguatamente allineate alla strategia aziendale, agli obiettivi, valori e interesse a lungo termine dell’ente. Tuttavia, l’obbligo di adottare politiche e prassi di remunerazione sane ed efficaci si applica a tutti gli enti e a tutto il personale, indipendentemente dalle diverse caratteristiche degli enti.

90.Prima che i requisiti in materia di remunerazione e le disposizioni stabilite nei presenti orientamenti siano applicati in modo proporzionato, dovrebbe essere eseguita l’identificazione del personale sulla base dei criteri di cui all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, dal regolamento delegato della Commissione di cui all’articolo 94, paragrafo 2 della direttiva 2013/36/UE e di criteri interni aggiuntivi (24 ).

91.La limitazione del rapporto massimo tra le componenti variabili della remunerazione e le componenti fisse al 100 % (200 % con l’approvazione degli azionisti) dovrebbe essere applicata a tutto il personale più rilevante nell’ente.

92.Nell’attuare politiche di remunerazione specifiche per diverse categorie del personale più rilevante conformemente alle sezioni 3 e 4 dei presenti orientamenti, l’applicazione della proporzionalità dovrebbe tenere conto dell’impatto sul profilo di rischio dell’ente di tale categoria di personale più rilevante.

93.Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti rispettino i requisiti in materia di remunerazione e le disposizioni dei presenti orientamenti in modo da garantire parità di condizioni tra i diversi enti.

Deroghe al processo di erogazione della remunerazione variabile

94.Fatta salva l’attuazione dell’articolo 94, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE da parte degli Stati membri, gli enti che non sono grandi enti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) 575/2013 e la cui somma delle attività è inferiore alla soglia definita nel diritto nazionale, possono non applicare i requisiti per differire la remunerazione variabile e versarla negli strumenti di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettere l), m) e secondo paragrafo della lettera o) della direttiva 2013/36/UE. Un ente che soddisfa uno o più dei criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) 575/2013 è un grande ente.

  • a. La valutazione se un ente sia un G-SII o un O-SII viene effettuata ai sensi dell’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE e del regolamento delegato (UE) 2016/1608 della Commissione europea per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione della metodologia per l’identificazione degli enti a rilevanza

(24 ) Fare riferimento agli orientamenti relativi al processo di identificazione descritti nella sezione 5 dei presenti orientamenti. sistemica a livello mondiale e la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello mondiale e gli orientamenti dell’ABE sui criteri per determinare le condizioni di applicazione dell’articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE (CRD) in relazione alla valutazione di altri enti a rilevanza sistemica.

  • b. Nel valutare se un ente consolidante soddisfa la soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 146, lettera d), del regolamento (UE) 575/2013, i criteri sono soddisfatti se l’importo su base consolidata (25 ) supera la soglia. Gli importi, se necessario, dovrebbero essere convertiti in euro, utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla Commissione per la programmazione finanziaria e il bilancio dell’ultimo mese dell’esercizio finanziario dell’ente consolidante.

95.Nello stabilire l’importo della remunerazione variabile annua corrisposta a un membro del personale e il rapporto tra la remunerazione variabile e fissa annue ai fini dell’articolo 94, paragrafo 3, lettera b), ossia l’applicazione di deroghe al requisito di differire e erogare in strumenti la remunerazione variabile dei singoli membri del personale, gli enti dovrebbero tenere conto degli importi di cui alle lettere a) e b) e applicare le ulteriori condizioni di cui alle lettere da c) a f):

  • a. la remunerazione variabile annua riconosciuta per il periodo di performance che coincide con l’esercizio finanziario per il quale si determina se la deroga può essere applicata e per tutti i periodi di performance che si sono conclusi in questo esercizio finanziario, indipendentemente dalla durata dei periodi di performance sottostanti che si sono conclusi in questo esercizio finanziario; dovrebbe includere, ad esempio, l’intero importo della remunerazione variabile basata su periodi di valutazione pluriennali rotativi e non rotativi e bonus di mantenimento per periodi superiori a un anno, qualora il periodo sottostante si sia concluso nell’esercizio finanziario in questione;
  • b. la remunerazione fissa annua riconosciuta per l’esercizio finanziario rispetto al quale può essere applicata la deroga; gli enti possono escludere dal calcolo altre componenti della remunerazione fissa come precisato ai paragrafi 132 e 133;
  • c. gli importi dovrebbero basarsi sulla definizione di remunerazione fissa e variabile ai sensi dei presenti orientamenti e dovrebbero essere calcolati sulla base della remunerazione lorda riconosciuta;
  • d. la remunerazione variabile dovrebbe consistere in tutte le forme di remunerazione variabile riconosciuta, compresa la remunerazione variabile basata sui risultati, gli importi corrisposti come remunerazione variabile garantita, i bonus di mantenimento, i pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto o i benefici pensionistici discrezionali;

(25 ) Per quanto riguarda le entità escluse dall’ambito del consolidamento prudenziale, si applica l’articolo 19 del regolamento (UE) 575/2013.

  • e. laddove gli importi siano determinati dagli enti su base individuale, la remunerazione riconosciuta dall’ente dovrebbe essere presa in considerazione, quando l’importo è determinato su base consolidata dall’ente consolidante, e si dovrebbe tener conto di tutte le remunerazioni riconosciute dagli enti finanziari e dalle imprese strumentali;
  • f. laddove la remunerazione sia corrisposta in una valuta diversa dall’euro, gli importi dovrebbero essere convertiti in euro utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla Commissione per la programmazione finanziaria e il bilancio dell’ultimo mese dell’esercizio finanziario dell’ente.

96.Nel calcolare la media del valore delle attività per il periodo di quattro anni immediatamente precedente all’esercizio finanziario in corso ai fini dell’articolo 94, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, gli enti dovrebbero utilizzare la media semplice di tale valore alla fine dei quattro esercizi finanziari precedenti. Se i conti sono tenuti in una valuta diversa dall’euro, gli importi dovrebbero essere convertiti in euro utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla Commissione per la programmazione finanziaria e il bilancio dell’ultimo mese di ogni esercizio finanziario.

97.Laddove il diritto nazionale autorizzi le autorità competenti a stabilire le soglie di cui all’articolo 94, paragrafo 3, e all’articolo 94, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE per i singoli enti, le autorità competenti dovrebbero, quando riducono o aumentano le soglie di cui all’articolo 94, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2013/36/UE, tenere conto della natura, della portata e della complessità delle attività dell’ente, della sua organizzazione interna o, se applicabili, delle caratteristiche del gruppo a cui appartiene, nonché dei criteri di proporzionalità stabiliti in questa sezione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/