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+9.3.1 Pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto |
9.3.1 Pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto162.Le politiche di remunerazione degli enti dovrebbero specificare il possibile utilizzo deli pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto, compreso l’importo massimo o i criteri per la determinazione di tali importi che possono essere riconosciuti al personale più rilevante come pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto. 163.Gli enti dovrebbero disporre di un quadro in cui i pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto siano determinati e approvati nel contesto della risoluzione anticipata di un contratto da parte dell’ente, compresa una chiara ripartizione delle responsabilità e dei poteri decisionali e il coinvolgimento procedurale delle funzioni di controllo. 164.In caso di risoluzione anticipata del contratto, i pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto non dovrebbero prevedere un compenso sproporzionato, ma un adeguato indennizzo del membro del personale. Ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2013/36/UE, i pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto devono riflettere i risultati conseguiti nel tempo e non devono ricompensare gli insuccessi o le cattive condotte. 165.I pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto non dovrebbero essere riconosciuti in caso di evidente insuccesso che consenta l’immediata risoluzione del contratto o il licenziamento del personale. 166.I pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto non dovrebbero essere riconosciuti se un membro del personale si dimette volontariamente per assumere una posizione in un’altra entità giuridica, a meno che il pagamento per la conclusione anticipata del rapporto non sia obbligatorio ai sensi del diritto del lavoro nazionale. 167.Oltre alla normale remunerazione, nelle seguenti situazioni specifiche i pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto includono pagamenti aggiuntivi:
168.Qualora gli enti riconoscano pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto, gli enti dovrebbero essere in grado di dimostrare all’autorità competente i motivi dei pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto, l’adeguatezza dell’importo riconosciuto e i criteri utilizzati per determinare l’importo, compreso il fatto che esso è legato ai risultati conseguiti nel tempo e che non ricompensa gli insuccessi o le cattive condotte. 169.Nel determinare l’importo dei pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto da riconoscere, l’ente dovrebbe tenere conto dei risultati conseguiti nel tempo e valutare, se necessario, la gravità di eventuali insuccessi. Gli insuccessi individuati dovrebbero essere distinti tra gli insuccessi dell’ente e gli insuccessi del personale più rilevante come segue:
170.Gli insuccessi degli enti includono le seguenti situazioni:
(32 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). 171.Gli insuccessi del personale più rilevante dovrebbero essere valutati caso per caso e includere le seguenti situazioni:
172.I pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto dovrebbero essere considerati come una remunerazione variabile e come principio generale ad essi,, se riconosciuti al personale più rilevante, si applicano tutti i requisiti di cui all’articolo 94 della direttiva 2013/36/UE. Tuttavia, i pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto non dovrebbero essere presi in considerazione nelle seguenti circostanze ai fini del calcolo di tale rapporto e per l’applicazione del differimento e dell’erogazione negli strumenti:
173.Nel computo dell’importo che non viene preso in considerazione nel calcolo del rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione, il fatto che nel contratto sia prevista una clausola di non concorrenza non implica necessariamente che l’intero importo corrisposto per la risoluzione anticipata del contratto sia corrisposto per compensare il personale più rilevante che si è impegnato a non concorrere per un determinato periodo di tempo. Solo gli importi della liquidazione specificamente individuata nel contratto come indennizzo per il divieto di concorrenza sarebbero conformi al paragrafo 172. Laddove la legislazione interna limiti la durata delle clausole di non concorrenza, l’eventuale pagamento corrisposto oltre tali termini non può essere considerato come «risoluzione effettuata per una clausola di non concorrenza» e quindi non può essere escluso dal rapporto tra le componenti variabile e fissa. 174.Nel calcolare il rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione complessiva, i seguenti importi dei pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto dovrebbero essere presi in considerazione come remunerazione variabile ai fini del calcolo di tale rapporto per l’ultimo periodo di riferimento:
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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