+9.3.1 Pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto

9.3.1 Pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto

162.Le politiche di remunerazione degli enti dovrebbero specificare il possibile utilizzo deli pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto, compreso l’importo massimo o i criteri per la determinazione di tali importi che possono essere riconosciuti al personale più rilevante come pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto.

163.Gli enti dovrebbero disporre di un quadro in cui i pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto siano determinati e approvati nel contesto della risoluzione anticipata di un contratto da parte dell’ente, compresa una chiara ripartizione delle responsabilità e dei poteri decisionali e il coinvolgimento procedurale delle funzioni di controllo.

164.In caso di risoluzione anticipata del contratto, i pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto non dovrebbero prevedere un compenso sproporzionato, ma un adeguato indennizzo del membro del personale. Ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2013/36/UE, i pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto devono riflettere i risultati conseguiti nel tempo e non devono ricompensare gli insuccessi o le cattive condotte.

165.I pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto non dovrebbero essere riconosciuti in caso di evidente insuccesso che consenta l’immediata risoluzione del contratto o il licenziamento del personale.

166.I pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto non dovrebbero essere riconosciuti se un membro del personale si dimette volontariamente per assumere una posizione in un’altra entità giuridica, a meno che il pagamento per la conclusione anticipata del rapporto non sia obbligatorio ai sensi del diritto del lavoro nazionale.

167.Oltre alla normale remunerazione, nelle seguenti situazioni specifiche i pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto includono pagamenti aggiuntivi:

  • a. pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto per cessazione dalla carica in caso di risoluzione anticipata del contratto da parte dell’ente o della sua filiazione;
  • b. remunerazione riconosciuta per un periodo di tempo limitato che è convenuta per introdurre un periodo di incompatibilità dopo la risoluzione del contratto ed è soggetta a una clausola di non concorrenza;
  • c. l’ente risolve i contratti del personale a causa del fallimento dell’ente o di misure di intervento precoce;
  • d. l’ente intende risolvere il contratto a seguito di una riduzione sostanziale delle attività dell’ente in cui il membro del personale era attivo o in cui i campi di attività sono acquisiti da altre enti senza la possibilità per il personale di rimanere impiegato nell’ente acquirente;
  • e. l’ente e un membro del personale concordano una composizione in caso di un’effettiva controversia di lavoro che potrebbe altrimenti realisticamente risultare in un’azione giudiziale dinanzi a un tribunale.

168.Qualora gli enti riconoscano pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto, gli enti dovrebbero essere in grado di dimostrare all’autorità competente i motivi dei pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto, l’adeguatezza dell’importo riconosciuto e i criteri utilizzati per determinare l’importo, compreso il fatto che esso è legato ai risultati conseguiti nel tempo e che non ricompensa gli insuccessi o le cattive condotte.

169.Nel determinare l’importo dei pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto da riconoscere, l’ente dovrebbe tenere conto dei risultati conseguiti nel tempo e valutare, se necessario, la gravità di eventuali insuccessi. Gli insuccessi individuati dovrebbero essere distinti tra gli insuccessi dell’ente e gli insuccessi del personale più rilevante come segue:

  • a. gli insuccessi dell’ente dovrebbero essere presi in considerazione quando si determina l’importo complessivo dei pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto per il personale, tenendo conto della base di capitale dell’ente; tali pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto non devono essere superiori alla riduzione dei costi conseguita dalla risoluzione anticipata dei contratti;
  • b. gli insuccessi del personale più rilevante dovrebbero comportare un aggiustamento al ribasso dell’importo dei pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto che sarebbe altrimenti riconosciuto quando nella stima dei pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto verrebbero considerati solo i risultati nel tempo, compresa la possibilità di un azzeramento dell’importo.

170.Gli insuccessi degli enti includono le seguenti situazioni:

  • a. laddove l’ente benefici dell’intervento pubblico o sia soggetto a misure di intervento precoce o di risoluzione ai sensi della direttiva 2014/59/UE (32 );
  • b. laddove sia stata depositata l’apertura della procedura ordinaria di insolvenza dell’ente, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 47, della direttiva 2014/59/UE;
  • c. laddove perdite significative determinino una situazione per cui l’ente non dispone più di una solida base di capitale e, in seguito, l’area aziendale viene venduta o l’attività viene ridotta.

(32 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). 171.Gli insuccessi del personale più rilevante dovrebbero essere valutati caso per caso e includere le seguenti situazioni:

  • a. laddove un membro dell’organo di gestione non sia più considerato conforme per soddisfare adeguati standard di professionalità e onorabilità;
  • b. laddove il membro del personale più rilevante abbia partecipato o sia responsabile di una condotta che ha comportato perdite significative per l’ente, così come precisato nella politica di remunerazione dell’ente;
  • c. qualora un membro del personale più rilevante agisca contrariamente alle norme, ai valori
  • o alle procedure interne per dolo o negligenza grave.

172.I pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto dovrebbero essere considerati come una remunerazione variabile e come principio generale ad essi,, se riconosciuti al personale più rilevante, si applicano tutti i requisiti di cui all’articolo 94 della direttiva 2013/36/UE. Tuttavia, i pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto non dovrebbero essere presi in considerazione nelle seguenti circostanze ai fini del calcolo di tale rapporto e per l’applicazione del differimento e dell’erogazione negli strumenti:

  • a. pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto obbligatori ai sensi del diritto nazionale del lavoro o obbligatori a seguito di una decisione di un tribunale;
  • b. i pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto di cui ai punti i) e ii) qualora l’ente sia in grado di dimostrare le ragioni e l’adeguatezza dell’importo dei pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto:
  • (i) i pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto calcolati attraverso un’apposita formula generica predefinita (ad esempio sospensione) prevista dalla politica di remunerazione nei casi di cui al paragrafo 167;
  • (ii) i pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto corrispondenti all’importo aggiuntivo dovuto in applicazione di una clausola di non concorrenza stipulata nel contratto e corrisposti nei periodi successivi, fino a concorrenza dell’importo della remunerazione fissa che sarebbe stata corrisposta, per il periodo di non concorrenza, se il personale fosse stato ancora impiegato;
  • c. i pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto ai sensi del paragrafo 167, che non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 172, lettera b), punto i), qualora l’ente abbia dimostrato all’autorità competente le ragioni e la congruità dell’importo dei pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto.

173.Nel computo dell’importo che non viene preso in considerazione nel calcolo del rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione, il fatto che nel contratto sia prevista una clausola di non concorrenza non implica necessariamente che l’intero importo corrisposto per la risoluzione anticipata del contratto sia corrisposto per compensare il personale più rilevante che si è impegnato a non concorrere per un determinato periodo di tempo. Solo gli importi della liquidazione specificamente individuata nel contratto come indennizzo per il divieto di concorrenza sarebbero conformi al paragrafo 172. Laddove la legislazione interna limiti la durata delle clausole di non concorrenza, l’eventuale pagamento corrisposto oltre tali termini non può essere considerato come «risoluzione effettuata per una clausola di non concorrenza» e quindi non può essere escluso dal rapporto tra le componenti variabile e fissa.

174.Nel calcolare il rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione complessiva, i seguenti importi dei pagamenti per la conclusione anticipata del rapporto dovrebbero essere presi in considerazione come remunerazione variabile ai fini del calcolo di tale rapporto per l’ultimo periodo di riferimento:

  • a. la somma di eventuali importi superiori alla remunerazione fissa per i periodi futuri di cui alla lettera b), punto ii) del paragrafo 172;
  • b. qualsiasi altro pagamento per la conclusione anticipata del rapporto non elencato nel paragrafo 172.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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