+17. Politiche di remunerazione

17. Politiche di remunerazione

308.Le autorità competenti dovrebbero garantire, tenendo conto dei presenti orientamenti, degli orientamenti dell’ABE sul tasso di sconto figurativo applicabile e degli orientamenti dell’ABE sulla procedura di riesame prudenziale, che gli enti rispettino i requisiti relativi alle politiche di remunerazione di cui alla direttiva 2013/36/UE, al regolamento (UE) 575/2013 e alle disposizioni della RTS sul personale più rilevante, compresa l’adozione da parte degli enti di adeguate politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere per tutto il personale e per il personale più rilevante. Nella vigilanza sulle politiche di remunerazione degli enti, le autorità competenti dovrebbero applicare un approccio basato sul rischio.

309.Fatte salve altre misure e sanzioni di vigilanza e disciplinari, le autorità competenti dovrebbero richiedere agli enti di prendere adeguate misure per porre rimedio a eventuali carenze individuate. Qualora gli enti non ottemperino a tali richieste, dovrebbero essere adottate misure di vigilanza adeguate.

310.Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti allineino la loro politica e prassi di remunerazione alla strategia aziendale e all’interesse a lungo termine dell’ente, tenendo conto della sua strategia aziendale e di rischio, della cultura aziendale e dei valori aziendali e del profilo di rischio.

311.Le autorità competenti dovrebbero garantire che le politiche, le prassi e i processi di remunerazione degli enti siano appropriati e verificare, oltre ai riesami richiesti ai sensi degli orientamenti dell’ABE sulla procedura di riesame prudenziale, in particolare:

  • a. i dispositivi e i processi di governance per l’elaborazione e il monitoraggio della politica di remunerazione;
  • b. che sia effettuato un adeguato scambio di informazioni tra tutti gli organi e le funzioni interne, anche all’interno del gruppo, che partecipano all’elaborazione, esecuzione e monitoraggio della politica di remunerazione;
  • c. il processo sviluppato per condurre il riesame annuale delle politiche e prassi di remunerazione e dei suoi principali risultati, inclusa la circostanza che la politica di remunerazione è neutrale rispetto al genere;
  • d. che sia costituito, ove richiesto, un comitato per le remunerazioni dotato di poteri e risorse sufficienti per svolgere le proprie funzioni;
  • e. l’impatto della politica e delle prassi di remunerazione sulla conduzione degli affari, compresa la consulenza e la vendita di prodotti a diversi gruppi di clienti;
  • f. che le politiche di remunerazione siano prese in considerazione nell’ambito del processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale e della pianificazione della liquidità e viceversa.

312.Nell’ambito dei suddetti riesami, le autorità competenti dovrebbero in particolare, ma non solo:

  • a. utilizzare il verbale della deliberazione della funzione di supervisione strategica sulle politiche di remunerazione, con particolare riguardo ai risultati del controllo svolto sull’elaborazione e sui processi del sistema di remunerazione dell’ente e sulle mansioni svolte dal comitato per le remunerazioni;
  • b. utilizzare il verbale del comitato per le remunerazioni e degli altri comitati, compreso il comitato rischi, che partecipano al controllo svolto sull’elaborazione e sul funzionamento del sistema di remunerazione;
  • c. tenere riunioni con i membri dell’organo di gestione dell’ente e di altre funzioni pertinenti.

313.Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti vigilati su base consolidata e sub-consolidata abbiano stabilito una politica di remunerazione a livello di gruppo e a livello sub-consolidato, comprese, per quanto prescritto dall’attuazione nazionale dell’articolo 109, paragrafi da 4 a 6, della direttiva 2013/36/UE – le filiazioni che non sono esse stesse soggette alla direttiva 2013/36/UE, che trova attuazione coerentemente all’interno del gruppo, anche ai fini della determinazione del personale più rilevante. (33 )

314.Le autorità competenti dovrebbero garantire che il processo di identificazione degli enti:

  • a. includa i criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 92 della direttiva 2013/36/UE e della RTS sul personale più rilevante e, se necessario, criteri aggiuntivi definiti dall’ente;

(33 ) Fare anche riferimento agli orientamenti nei paragrafi 74 e 75 dei presenti orientamenti.

  • b. si applichi adeguatamente a livello individuale, consolidato o sub-consolidato; e
  • c. assicuri che le richieste di approvazione preventiva ai sensi della RTS sul personale più rilevante siano elaborate in conformità con questi orientamenti.

315.Le autorità competenti dovrebbero essere soddisfatte dell’esito complessivo del processo di identificazione e dovrebbero valutare se sono stati identificati tutti i membri del personale le cui attività hanno o possono avere un impatto rilevante sul profilo di rischio dell’ente e che eventuali esclusioni del personale dalla categoria del personale più rilevante, in cui il personale è stato identificato solo dai criteri quantitativi di cui all’articolo 92 della direttiva 2013/36/UE e della RTS, sono ben motivate e che i requisiti di cui all’articolo 92 della direttiva 2013/36/UE e le rispettive procedure stabilite nei presenti orientamenti e nella RTS sono stati rispettati.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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