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17. Politiche di remunerazione308.Le autorità competenti dovrebbero garantire, tenendo conto dei presenti orientamenti, degli orientamenti dell’ABE sul tasso di sconto figurativo applicabile e degli orientamenti dell’ABE sulla procedura di riesame prudenziale, che gli enti rispettino i requisiti relativi alle politiche di remunerazione di cui alla direttiva 2013/36/UE, al regolamento (UE) 575/2013 e alle disposizioni della RTS sul personale più rilevante, compresa l’adozione da parte degli enti di adeguate politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere per tutto il personale e per il personale più rilevante. Nella vigilanza sulle politiche di remunerazione degli enti, le autorità competenti dovrebbero applicare un approccio basato sul rischio. 309.Fatte salve altre misure e sanzioni di vigilanza e disciplinari, le autorità competenti dovrebbero richiedere agli enti di prendere adeguate misure per porre rimedio a eventuali carenze individuate. Qualora gli enti non ottemperino a tali richieste, dovrebbero essere adottate misure di vigilanza adeguate. 310.Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti allineino la loro politica e prassi di remunerazione alla strategia aziendale e all’interesse a lungo termine dell’ente, tenendo conto della sua strategia aziendale e di rischio, della cultura aziendale e dei valori aziendali e del profilo di rischio. 311.Le autorità competenti dovrebbero garantire che le politiche, le prassi e i processi di remunerazione degli enti siano appropriati e verificare, oltre ai riesami richiesti ai sensi degli orientamenti dell’ABE sulla procedura di riesame prudenziale, in particolare:
312.Nell’ambito dei suddetti riesami, le autorità competenti dovrebbero in particolare, ma non solo:
313.Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti vigilati su base consolidata e sub-consolidata abbiano stabilito una politica di remunerazione a livello di gruppo e a livello sub-consolidato, comprese, per quanto prescritto dall’attuazione nazionale dell’articolo 109, paragrafi da 4 a 6, della direttiva 2013/36/UE – le filiazioni che non sono esse stesse soggette alla direttiva 2013/36/UE, che trova attuazione coerentemente all’interno del gruppo, anche ai fini della determinazione del personale più rilevante. (33 ) 314.Le autorità competenti dovrebbero garantire che il processo di identificazione degli enti:
(33 ) Fare anche riferimento agli orientamenti nei paragrafi 74 e 75 dei presenti orientamenti.
315.Le autorità competenti dovrebbero essere soddisfatte dell’esito complessivo del processo di identificazione e dovrebbero valutare se sono stati identificati tutti i membri del personale le cui attività hanno o possono avere un impatto rilevante sul profilo di rischio dell’ente e che eventuali esclusioni del personale dalla categoria del personale più rilevante, in cui il personale è stato identificato solo dai criteri quantitativi di cui all’articolo 92 della direttiva 2013/36/UE e della RTS, sono ben motivate e che i requisiti di cui all’articolo 92 della direttiva 2013/36/UE e le rispettive procedure stabilite nei presenti orientamenti e nella RTS sono stati rispettati. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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