+10.2 Elusione
---+175. Le imprese di investimento dovrebbero garantire che la remunerazione variabile non sia …
---+176. L’«elusione» è l’inosservanza dei requisiti in materia di remunerazione e si verifica se …
---+177. L’elusione si verifica, tra l’altro, nelle seguenti circostanze: a. se la remunerazione …
---+178. Le imprese di investimento dovrebbero garantire che il metodo per misurare i risultati preveda …
---+179. Le imprese di investimento non dovrebbero compensare eventuali riduzioni o ristrutturazioni …
---+180. Le imprese di investimento non dovrebbero creare strutture di gruppo o entità offshore o …
---+181. Qualora i contratti a breve termine (per esempio di durata pari a un anno) siano utilizzati e …
---+182. Qualora la remunerazione sia fissa in conformità degli orientamenti di cui alla sezione 7, ma …

10.2 Elusione

10.2 Elusione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
175. Le imprese di investimento dovrebbero garantire che la remunerazione variabile non sia …

Le imprese di investimento dovrebbero garantire che la remunerazione variabile non sia corrisposta attraverso veicoli o metodi che perseguano o comportino di fatto la mancata conformità dei requisiti in materia di remunerazione e delle disposizioni dei presenti orientamenti per il personale più rilevante o, se tali requisiti si applicano a tutto il personale, l’inosservanza dei requisiti in materia di remunerazione per tutto il personale, ivi inclusi gli accordi tra l’impresa di investimento e soggetti terzi in cui il membro del personale detiene un interesse finanziario o personale.

176. L’«elusione» è l’inosservanza dei requisiti in materia di remunerazione e si verifica se …

L’«elusione» è l’inosservanza dei requisiti in materia di remunerazione e si verifica se un’impresa di investimento non soddisfa di fatto l’obiettivo e la finalità dei requisiti considerati nel loro insieme, benché formalmente l’impresa di investimento rispetti la formulazione dei singoli requisiti in materia di remunerazione.

177. L’elusione si verifica, tra l’altro, nelle seguenti circostanze: a. se la remunerazione …

L’elusione si verifica, tra l’altro, nelle seguenti circostanze:

  • a. se la remunerazione variabile è considerata una remunerazione fissa in linea con la formulazione dei presenti orientamenti, ma non con i suoi obiettivi;
  • b. quando viene riconosciuta o attribuita una remunerazione variabile diversa dalla remunerazione variabile garantita sebbene, di fatto:
  • i. non siano stati registrati risultati positivi ai sensi del titolo IV dei presenti orientamenti dal membro del personale, dall’unità aziendale o dall’impresa di investimento;
  • ii. non vi sia alcun allineamento al rischio effettivo (ossia una correzione per i rischi ex ante o ex post); o
  • iii. la remunerazione variabile non sia sostenibile in base alla situazione finanziaria dell’impresa di investimento;
  • c. se il personale riceve pagamenti dall’impresa di investimento o da un’entità nell’ambito del consolidamento che non rientrano nella definizione di remunerazione, ma sono veicoli
  • o metodi di pagamento che prevedono un incentivo all’assunzione di rischi o forniscono rendimenti sproporzionati sugli investimenti negli strumenti dell’impresa che si discostano considerevolmente dalle condizioni per altri risparmiatori che investirebbero in tale veicolo; EBA Public
  • d. se il personale riceve dall’impresa di investimento o da un’entità nell’ambito del consolidamento pagamenti che non rientrano nella definizione di remunerazione, ma sono veicoli o metodi per eludere i requisiti in materia di remunerazione;
  • e. laddove le componenti fisse della remunerazione siano riconosciute come un numero fisso di strumenti e non come un importo fisso;
  • f. se al personale è riconosciuta una remunerazione in strumenti o il personale è in grado di acquistare strumenti che non sono prezzati al valore di mercato o al fair value nel caso di strumenti non quotati e il valore addizionale ricevuto non è preso in considerazione nella remunerazione variabile;
  • g. se gli aggiustamenti alle componenti fisse della remunerazione sono frequentemente negoziati e vengono di fatto apportati aggiustamenti per allineare la remunerazione ai risultati del personale;
  • h. se le indennità sono riconosciute per un importo eccessivo non giustificato dalle circostanze sottostanti;
  • i. se la remunerazione è qualificata come versamento per prepensionamento e non è considerata come remunerazione variabile, ove di fatto il versamento abbia il carattere di pagamento relativo alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro, in quanto effettuata nel contesto della risoluzione anticipata del contratto, o se il membro del personale non va in pensione dopo tale attribuzione o se i pagamenti non sono riconosciuti su base mensile;
  • j. eventuali misure che determinerebbero una situazione in cui di fatto la politica di remunerazione non sarebbe più neutrale rispetto al genere.
178. Le imprese di investimento dovrebbero garantire che il metodo per misurare i risultati preveda …

Le imprese di investimento dovrebbero garantire che il metodo per misurare i risultati preveda controlli appropriati per assicurare che i criteri di riconoscimento non possano essere manipolati. Qualora tali controlli non siano previsti, la remunerazione variabile non è adeguatamente collegata ai risultati e la politica di remunerazione non è adeguatamente attuata e qualsiasi pagamento della remunerazione variabile può comportare una violazione degli obblighi regolamentari. Possibili manipolazioni includono, per esempio, decisioni di cortesia nel processo bilaterale di misurazione dei risultati, ad esempio qualora non esistano norme oggettive per il processo decisionale relativo al raggiungimento degli obiettivi dei membri del personale.

179. Le imprese di investimento non dovrebbero compensare eventuali riduzioni o ristrutturazioni …

Le imprese di investimento non dovrebbero compensare eventuali riduzioni o ristrutturazioni della remunerazione variabile, per esempio quelle effettuate nel contesto di misure di risanamento e risoluzione o di altri interventi pubblici straordinari, negli anni successivi o con altri pagamenti, veicoli o metodi. EBA Public

180. Le imprese di investimento non dovrebbero creare strutture di gruppo o entità offshore o …

Le imprese di investimento non dovrebbero creare strutture di gruppo o entità offshore o contratti con persone che agiscono per conto dell’impresa di investimento al fine di manipolare l’esito del processo di identificazione e di eludere l’applicazione dei requisiti in materia di remunerazione e delle disposizioni dei presenti orientamenti al personale cui dovrebbero applicarsi altrimenti tali requisiti e disposizioni.

181. Qualora i contratti a breve termine (per esempio di durata pari a un anno) siano utilizzati e …

Qualora i contratti a breve termine (per esempio di durata pari a un anno) siano utilizzati e rinnovati regolarmente dalle imprese di investimento, le autorità competenti dovrebbero verificare se tali contratti costituiscano un veicolo o un metodo di elusione dei requisiti in materia di remunerazione ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034 (ad esempio se costituiscono di fatto una remunerazione variabile) e adottare misure appropriate per garantire che le imprese di investimento rispettino i requisiti di cui agli articoli 30 e 32 della direttiva (UE) 2019/2034.

182. Qualora la remunerazione sia fissa in conformità degli orientamenti di cui alla sezione 7, ma …

Qualora la remunerazione sia fissa in conformità degli orientamenti di cui alla sezione 7, ma venga corrisposta in strumenti, le imprese di investimento e le autorità competenti dovrebbero valutare se gli strumenti utilizzati trasformino la componente fissa della remunerazione in una componente variabile della remunerazione, dal momento che si crea un collegamento ai risultati dell’impresa di investimento. Le imprese di investimento non dovrebbero utilizzare strumenti finanziari nell’ambito della remunerazione fissa per eludere i requisiti in materia di remunerazione variabile e gli strumenti utilizzati non dovrebbero fornire incentivi all’assunzione di rischi eccessivi.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/