+11.1 Applicazione dello SREP ai gruppi transfrontalieri
---+417. Nel caso in cui lo SREP e i presenti orientamenti si applichino a gruppi di imprese di …
---+418. In conformità dell’ambito di applicazione dei presenti orientamenti, come discusso nel titolo …
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---+420. I risultati di tale valutazione iniziale degli elementi dello SREP, compresi, se individuati …
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11.1 Applicazione dello SREP ai gruppi transfrontalieri

11.1 Applicazione dello SREP ai gruppi transfrontalieri

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
417. Nel caso in cui lo SREP e i presenti orientamenti si applichino a gruppi di imprese di …

Nel caso in cui lo SREP e i presenti orientamenti si applichino a gruppi di imprese di investimento transfrontalieri, le autorità competenti dovrebbero valutare la sostenibilità economica ( viability ) del gruppo nel suo insieme, così come per le sue singole componenti, cercando di evitare l’inutile duplicazione degli obblighi di vigilanza. Ciò può essere svolto dividendo il processo in due fasi: 1) le autorità competenti svolgono una valutazione iniziale delle componenti sotto la loro diretta supervisione e 2) le autorità competenti coordinano la valutazione ove stabilito all’interno dei collegi delle autorità di vigilanza in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 48, paragrafo 2, e articolo 49 della direttiva (UE) 2019/2034.

418. In conformità dell’ambito di applicazione dei presenti orientamenti, come discusso nel titolo …

In conformità dell’ambito di applicazione dei presenti orientamenti, come discusso nel titolo 1:

(23 ) EBA/RTS/2021/06 sui collegi di autorità di vigilanza per i gruppi di imprese di investimento

(24 ) Collegi AML/CFT come definiti negli orientamenti congiunti sulla cooperazione e lo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e degli istituti finanziari («Orientamenti in materia di collegi AML/CFT»). 127

  • a. le autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbero svolgere la valutazione iniziale dell’impresa madre e del gruppo di imprese di investimento a livello consolidato e
  • b. le autorità competenti dovrebbero svolgere la valutazione iniziale delle componenti sottoposte alla loro vigilanza (a livello individuale o subconsolidato, se del caso).
419. Nel caso in cui i presenti orientamenti si applichino alle filiazioni di un gruppo …

Nel caso in cui i presenti orientamenti si applichino alle filiazioni di un gruppo transfrontaliero, le autorità competenti per le filiazioni, al momento di effettuare la propria valutazione iniziale, prendono in considerazione, innanzitutto, l’impresa di investimento su base individuale, ossia valutano il modello imprenditoriale, la strategia, la governance e i controlli interni di un’entità, i rischi che impattano sul capitale e sulla liquidità, e l’adeguatezza del capitale e della liquidità di un’entità come se questa fosse un’impresa d’investimento autonoma. I risultati di tali valutazioni iniziali, se del caso, dovrebbero anche includere l’individuazione delle vulnerabilità principali nell’ambito del gruppo, che possono riferirsi alla dipendenza di un’impresa di investimento dall’impresa madre/dal gruppo per il funding , il capitale e il supporto tecnologico. Nelle loro valutazioni iniziali condotte su base individuale, le autorità competenti dovrebbero anche rappresentare i punti di forza e i fattori attenuanti relativi all’entità facente parte del gruppo, che possono essere legati al supporto tecnologico del gruppo, e alle modalità di sostegno finanziario.

420. I risultati di tale valutazione iniziale degli elementi dello SREP, compresi, se individuati …

I risultati di tale valutazione iniziale degli elementi dello SREP, compresi, se individuati, i giudizi sulle dipendenze principali dall’impresa madre/dal gruppo, dovrebbero servire come input nel processo di valutazione e dovrebbero pertanto essere discussi dalle autorità competenti all’interno dei collegi delle autorità di vigilanza stabiliti ai sensi dell’articolo 48 della direttiva (EU) 2019/2034.

421. A seguito delle discussioni all’interno dei collegi delle autorità di vigilanza, le autorità …

A seguito delle discussioni all’interno dei collegi delle autorità di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero concludere le proprie valutazioni SREP, apportando i necessari aggiustamenti in base agli esiti delle discussioni nel collegio.

422. Le autorità competenti dovrebbero discutere e coordinare le seguenti attività all’interno dei …

Le autorità competenti dovrebbero discutere e coordinare le seguenti attività all’interno dei collegi delle autorità di vigilanza:

  • a. la pianificazione, compresa la frequenza, e le tempistiche di esecuzione della valutazione dei vari elementi SREP per il gruppo consolidato;
  • b. i dettagli dell’applicazione dei benchmark utilizzati per la valutazione degli elementi dello SREP;
  • c. il metodo di valutazione e assegnazione di un punteggio alle sottocategorie di rischio su base individuale, se tali sottocategorie sono state individuate come significative;

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  • d. gli input richiesti dall’impresa di investimento a livello consolidato e di entità per la conduzione della valutazione degli elementi dello SREP;
  • e. i risultati della valutazione, inclusi i punteggi SREP assegnati ai vari elementi, nonché la valutazione SREP complessiva e il punteggio SREP complessivo a livello consolidato e individuale. Nel discutere la valutazione dei rischi individuali per il capitale e la liquidità, le autorità competenti dovrebbero concentrarsi sui rischi individuati come significativi per le rispettive entità;
  • f. implicazioni prudenziali transfrontaliere delle problematiche e dei rischi in materia di ML/TF e
  • g. misure di vigilanza pianificate e misure di intervento precoce, ove pertinente.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/