+28. Nella determinazione dei fattori di stress per le seguenti attività nella riserva di attività …

28. Nella determinazione dei fattori di stress per le seguenti attività nella riserva di attività …

Nella determinazione dei fattori di stress per le seguenti attività nella riserva di attività, gli emittenti di ART/EMT dovrebbero prendere in considerazione, in condizioni di stress, tutti i seguenti parametri.

  • a. Depositi presso enti creditizi :
i.la qualità creditizia dell’ente di deposito e le previsioni di inadempimento;
ii.la qualità creditizia e di liquidità delle garanzie sottostanti se il deposito è garantito;
iii.la concentrazione per l’ente di deposito;
iv.le opzioni di maturazione ( tenor ) e riscatto anticipato; e
v.il rischio di rinnovo ( roll-over ) derivante da operazioni di finanziamento tramite titoli, in particolare pronti contro termine, in cui il contante è ricevuto a fronte di attività non liquide (3 ).
  • b. Merci :
i.la misura in cui le attività di riserva replicano le attività cui sono collegati i token; e
ii.il potenziale rischio di distribuzione e i costi associati se il rimborso è fisico.
  • c. Attività liquide di livello 1 del coefficiente di copertura della liquidità soggette a coefficienti di scarto ( haircut ) dello 0 % [conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione] e, laddove si applichi il regolamento delegato pertinente, ulteriormente specificate come strumenti finanziari altamente liquidi conformemente all’articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 :
i.la scadenza residua media ponderata/durata finanziaria ( duration ) per tenere conto della loro potenziale sensibilità al rischio di tasso di interesse e alla relativa volatilità;
ii.il premio di rischio paese per tenere conto della relativa volatilità;
iii.la concentrazione per emittente;

(3 ) Per attività liquide si intendono quelle definite all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, rispettivamente come «attività di livello 1»

  • o «attività di livello 2» del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 011 del 17.1.2015, pag. 1).
iv.l’ubicazione del titolo (depositario) per tenere conto di qualsiasi potenziale ostacolo in caso di rapido trasferimento; e
v.l’evoluzione del valore di mercato dello specifico titolo, per valutarne la volatilità e la correlazione rispetto alle attività di riferimento.
  • d. Obbligazioni garantite di livello 1 del coefficiente di copertura della liquidità [conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione] e, laddove si applichi il regolamento delegato pertinente, ulteriormente specificate come strumenti finanziari altamente liquidi a norma dell’articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114:
i.i coefficienti di scarto richiesti per il coefficiente di copertura della liquidità;
ii.la scadenza residua media ponderata/durata finanziaria ( duration ) per tenere conto della loro potenziale sensibilità al rischio di tasso di interesse e alla relativa volatilità;
iii.la loro percentuale della riserva di attività;
iv.la concentrazione per emittente;
v.l’ubicazione del titolo (depositario) per tenere conto di qualsiasi potenziale ostacolo in caso di rapido trasferimento;
vi.l’evoluzione del valore di mercato dello specifico titolo, per valutarne la volatilità e la correlazione rispetto alle attività di riferimento.
  • e. Altri strumenti finanziari altamente liquidi, laddove si applichi il regolamento delegato pertinente, come ulteriormente specificato a norma dell’articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114:
i.i coefficienti di scarto richiesti per il coefficiente di copertura della liquidità;
ii.la scadenza residua media ponderata/durata finanziaria ( duration ) per tenere conto della loro potenziale sensibilità al rischio di tasso di interesse e alla relativa volatilità;
iii.la loro percentuale della riserva di attività;
iv.la concentrazione per emittente;
v.l’ubicazione del titolo (depositario) per tenere conto di qualsiasi potenziale ostacolo in caso di rapido trasferimento; e
vi.l’evoluzione del valore di mercato dello specifico titolo, per valutarne la volatilità e la correlazione rispetto alle attività di riferimento.
  • b) Parametri relativi alla calibrazione dei fattori di stress delle attività di riferimento

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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