+28. Nella determinazione dei fattori di stress per le seguenti attività nella riserva di attività …
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28. Nella determinazione dei fattori di stress per le seguenti attività nella riserva di attività …
Nella determinazione dei fattori di stress per le seguenti attività nella riserva di attività, gli emittenti di ART/EMT dovrebbero prendere in considerazione, in condizioni di stress, tutti i seguenti parametri. - a. Depositi presso enti creditizi :
| i. | la qualità creditizia dell’ente di deposito e le previsioni di inadempimento; | | ii. | la qualità creditizia e di liquidità delle garanzie sottostanti se il deposito è garantito; | | iii. | la concentrazione per l’ente di deposito; | | iv. | le opzioni di maturazione ( tenor ) e riscatto anticipato; e | | v. | il rischio di rinnovo ( roll-over ) derivante da operazioni di finanziamento tramite titoli, in particolare pronti contro termine, in cui il contante è ricevuto a fronte di attività non liquide (3 ). |
| i. | la misura in cui le attività di riserva replicano le attività cui sono collegati i token; e | | ii. | il potenziale rischio di distribuzione e i costi associati se il rimborso è fisico. |
- c. Attività liquide di livello 1 del coefficiente di copertura della liquidità soggette a coefficienti di scarto ( haircut ) dello 0 % [conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione] e, laddove si applichi il regolamento delegato pertinente, ulteriormente specificate come strumenti finanziari altamente liquidi conformemente all’articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 :
| i. | la scadenza residua media ponderata/durata finanziaria ( duration ) per tenere conto della loro potenziale sensibilità al rischio di tasso di interesse e alla relativa volatilità; | | ii. | il premio di rischio paese per tenere conto della relativa volatilità; | | iii. | la concentrazione per emittente; |
(3 ) Per attività liquide si intendono quelle definite all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, rispettivamente come «attività di livello 1» - o «attività di livello 2» del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 011 del 17.1.2015, pag. 1).
| iv. | l’ubicazione del titolo (depositario) per tenere conto di qualsiasi potenziale ostacolo in caso di rapido trasferimento; e | | v. | l’evoluzione del valore di mercato dello specifico titolo, per valutarne la volatilità e la correlazione rispetto alle attività di riferimento. |
- d. Obbligazioni garantite di livello 1 del coefficiente di copertura della liquidità [conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione] e, laddove si applichi il regolamento delegato pertinente, ulteriormente specificate come strumenti finanziari altamente liquidi a norma dell’articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114:
| i. | i coefficienti di scarto richiesti per il coefficiente di copertura della liquidità; | | ii. | la scadenza residua media ponderata/durata finanziaria ( duration ) per tenere conto della loro potenziale sensibilità al rischio di tasso di interesse e alla relativa volatilità; | | iii. | la loro percentuale della riserva di attività; | | iv. | la concentrazione per emittente; | | v. | l’ubicazione del titolo (depositario) per tenere conto di qualsiasi potenziale ostacolo in caso di rapido trasferimento; | | vi. | l’evoluzione del valore di mercato dello specifico titolo, per valutarne la volatilità e la correlazione rispetto alle attività di riferimento. |
- e. Altri strumenti finanziari altamente liquidi, laddove si applichi il regolamento delegato pertinente, come ulteriormente specificato a norma dell’articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114:
| i. | i coefficienti di scarto richiesti per il coefficiente di copertura della liquidità; | | ii. | la scadenza residua media ponderata/durata finanziaria ( duration ) per tenere conto della loro potenziale sensibilità al rischio di tasso di interesse e alla relativa volatilità; | | iii. | la loro percentuale della riserva di attività; | | iv. | la concentrazione per emittente; | | v. | l’ubicazione del titolo (depositario) per tenere conto di qualsiasi potenziale ostacolo in caso di rapido trasferimento; e | | vi. | l’evoluzione del valore di mercato dello specifico titolo, per valutarne la volatilità e la correlazione rispetto alle attività di riferimento. |
- b) Parametri relativi alla calibrazione dei fattori di stress delle attività di riferimento
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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