+5.7 Monitoraggio
---+78. Gli enti dovrebbero monitorare i rischi ESG tramite efficaci quadri di segnalazione interni che …
---+79. Gli enti dovrebbero monitorare i rischi ESG su base continuativa e assicurare una visione …
---+80. Gli enti dovrebbero stabilire indicatori e soglie di allerta precoce e disporre di procedure …
---+81. Gli enti dovrebbero monitorare una serie di metriche e di indicatori dei rischi ESG storici e …
---+82. Gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi dimensioni dovrebbero …
---+83. Gli enti dovrebbero disporre di metodologie chiare e ben documentate per quanto concerne le …

5.7 Monitoraggio

5.7 Monitoraggio

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
78. Gli enti dovrebbero monitorare i rischi ESG tramite efficaci quadri di segnalazione interni che …

Gli enti dovrebbero monitorare i rischi ESG tramite efficaci quadri di segnalazione interni che trasmettano informazioni adeguate e dati aggregati all’alta dirigenza e all’organo di gestione, ad esempio inserendo i rischi ESG in relazioni periodiche sui rischi o sotto forma di cruscotti operativi contenenti metriche che supportino efficacemente l’attività di controllo.

79. Gli enti dovrebbero monitorare i rischi ESG su base continuativa e assicurare una visione …

Gli enti dovrebbero monitorare i rischi ESG su base continuativa e assicurare una visione complessiva a tutti i livelli dell’organizzazione, che copra adeguatamente la natura, l’entità e la complessità delle proprie attività, nonché, per i portafogli più significativi determinati sulla base della valutazione della rilevanza, una visione a livello di portafoglio della propria vulnerabilità ai rischi ESG. Inoltre, gli enti dovrebbero attuare un monitoraggio granulare e

(16 ) ABE, Relazione finale in materia di monitoraggio e sorveglianza del greenwashing (EBA/REP/2024/09). frequente delle controparti, delle esposizioni e dei portafogli valutati come maggiormente esposti ai rischi ESG, anche integrando le considerazioni relative ai rischi ESG nel processo di monitoraggio del rischio di credito delle controparti al dettaglio e nelle revisioni periodiche del credito per le controparti di medie e grandi dimensioni e/o aumentando la frequenza e la granularità di tali revisioni in ragione dei rischi ESG.

80. Gli enti dovrebbero stabilire indicatori e soglie di allerta precoce e disporre di procedure …

Gli enti dovrebbero stabilire indicatori e soglie di allerta precoce e disporre di procedure per l’attivazione dei successivi livelli di intervento per allerta, scostamenti e violazioni e per l’adozione di misure correttive e/o di mitigazione in caso di superamento dei limiti, anche tramite l’adeguamento della strategia aziendale e degli strumenti di gestione dei rischi.

81. Gli enti dovrebbero monitorare una serie di metriche e di indicatori dei rischi ESG storici e …

Gli enti dovrebbero monitorare una serie di metriche e di indicatori dei rischi ESG storici e prospettici. Gli enti di grandi dimensioni dovrebbero monitorare almeno gli indicatori seguenti:

  • a) importo e quota delle esposizioni e dei proventi (interessi, commissioni e provvigioni) derivanti da rapporti commerciali con controparti operanti in settori che contribuiscono in misura considerevole ai cambiamenti climatici, in conformità del considerando (6) del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, ossia i settori di cui alle sezioni da A a H e alla sezione L dell’allegato I del regolamento (CE)
  • n. 1893/2006.

Gli enti dovrebbero utilizzare una differenziazione settoriale il più granulare possibile. In particolare, il grado di granularità dovrebbe consentire agli enti di monitorare l’importo e la quota delle esposizioni e dei proventi derivanti da rapporti con controparti specifiche, come i soggetti del settore dei combustibili fossili e/o le società escluse dagli indici di riferimento UE (benchmark) allineati con l’accordo di Parigi (17 );

  • b) metriche di allineamento del portafoglio che mostrano a livello settoriale la misura in cui le esposizioni e le capacità produttive gestite dai clienti sono, o si prevede che siano, (dis)allineate con un percorso coerente con l’obiettivo legale e normativo applicabile in materia di clima, come ad esempio il raggiungimento di emissioni nette di gas a effetto serra pari a zero entro il 2050, sulla base di metriche di allineamento pertinenti per i settori selezionati e utilizzando i metodi descritti nella sezione 4.2.3, lettera b).

Gli enti dovrebbero integrare tali indicatori con informazioni relative alla valutazione dei potenziali impatti dei rischi finanziari derivanti dai disallineamenti;

  • c) emissioni di gas a effetto serra finanziate con una ripartizione per ambito 1, 2 e 3 in valore assoluto e, ove pertinente, di intensità relativa alle unità di produzione o ai

(17 ) Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere da d) a g), e dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento sulle norme per gli indici di riferimento climatici. ricavi, suddivise per settori, mediante una differenziazione settoriale il più granulare possibile e almeno per i settori selezionati sulla base della valutazione della rilevanza.

Gli enti dovrebbero integrare dette metriche con informazioni e criteri qualitativi o quantitativi a supporto dell’interpretazione della propria evoluzione nel tempo, includendo, ad esempio, un aumento temporaneo dovuto all’erogazione di finanziamenti di transizione a controparti ad alta intensità di gas a effetto serra, e individuando i fattori sottostanti alle variazioni delle emissioni.

Esempi di metodologie o banche dati che possono aiutare gli enti nel calcolo di tali metriche comprendono il Global GHG Accounting and Reporting Standard per il settore finanziario, sviluppato dal Partnership for Carbon Accounting Financials e il Carbon Disclosure Project ;

  • d) il livello di progressi compiuti nell’attuazione delle strategie chiave di finanziamento stabilite dall’ente per assicurare la resilienza ai rischi ESG e la preparazione alla transizione verso un’economia più sostenibile, ad esempio monitorando i flussi finanziari verso attivi finanziari o controparti che condividono una serie comune di caratteristiche pertinenti per gli obiettivi o la propensione al rischio dell’ente in relazione ai rischi ESG;
  • e) metriche di coinvolgimento del cliente che forniscono informazioni su quanto segue:
  • i. la percentuale di controparti per le quali è stata effettuata una valutazione dei rischi ESG, anche per quanto riguarda le loro strategie di transizione e, se disponibili, i piani di transizione e la loro coerenza con gli obiettivi dell’ente, specificando l’ambito dei settori, dei prodotti e delle linee di business selezionati oggetto di tali valutazioni;
  • ii. i risultati e gli esiti di tale coinvolgimento, come ad esempio le valutazioni positive (o qualsiasi sottoclassificazione all’interno di tale categoria) o negative (o qualsiasi sottoclassificazione all’interno di tale categoria) dell’adattabilità e della resilienza di tali controparti alla transizione verso un’economia sostenibile, i progressi di allineamento rispetto agli obiettivi dell’ente e le azioni di follow-up intraprese dall’ente;
  • f) ripartizione dei portafogli garantiti da immobili in base al livello di efficienza energetica della garanzia;
  • g) rapporto tra il finanziamento delle tecnologie di approvvigionamento energetico a basse emissioni di carbonio e il finanziamento delle tecnologie di approvvigionamento energetico a combustibili fossili;
  • h) percentuale di esposizioni ecosostenibili che finanziano attività che contribuiscono all’obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici di cui all’articolo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852 (18 ) o che ne consentono il raggiungimento, in relazione alle esposizioni ad alta intensità di gas a effetto serra;
  • i) livelli di rischio fisico a cui l’ente è esposto e il relativo impatto sui rischi finanziari, considerando diversi scenari e tutti i pericoli pertinenti per l’attività dell’ente, integrati da informazioni sui progressi compiuti nell’attuazione delle misure di mitigazione dei rischi;
  • j) misurazioni del rischio di concentrazione legato ai fattori determinanti del rischio fisico (ad esempio misurazione delle esposizioni e/o delle garanzie in aree ad alto rischio di inondazione, di stress idrico o di incendio naturale) e ai fattori determinanti del rischio di transizione (ad esempio esposizioni a settori con rischi di transizione elevati), utilizzando una ripartizione geografica delle esposizioni sufficientemente granulare;
  • k) importo delle perdite storiche legate ai rischi ESG e, secondo metodi basati sull’analisi di scenario, stima o stime prospettiche delle esposizioni a rischio e delle potenziali perdite finanziarie future legate ai rischi ESG;
  • l) misurazione del rischio reputazionale legato ai fattori ESG che tiene conto del modo in cui la regolamentazione, la comunicazione, gli impegni o le controversie pubbliche riguardanti le attività aziendali attuali e future hanno un impatto diretto o indiretto sull’ente, considerando le interazioni con il rischio operativo e i rischi strategici e del modello di business, come la perdita di opportunità commerciali o di partenariati strategici;
  • m) eventuali controversie legali legate ai fattori ESG in cui l’ente è stato, è o potrebbe essere coinvolto, sulla base delle informazioni disponibili;
  • n) stato di sviluppo delle capacità legate ai rischi ESG, come ad esempio la percentuale di personale che ha ricevuto una formazione specifica;
  • o) metriche legate a fattori non climatici, come ad esempio le dipendenze a livello di portafoglio e gli impatti sui servizi ecosistemici, o le esposizioni a controparti con dipendenze rilevanti o impatti negativi sulla biodiversità, tenendo conto delle informazioni sull’ubicazione sia settoriale sia geografica;
  • p) progressi compiuti rispetto a tutti gli obiettivi dell’ente fissati in relazione ai rischi ESG e agli obiettivi ESG, anche nell’ambito del piano dell’ente di cui alla sezione 6 o nell’ambito di altri impegni di sostenibilità assunti dall’ente.

(18 ) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

82. Gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi dimensioni dovrebbero …

Gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi dimensioni dovrebbero monitorare una serie di indicatori inclusi nel paragrafo 81, selezionati sulla base dei risultati della valutazione della rilevanza che hanno svolto, e dovrebbero adottare misure per ampliare nel tempo l’elenco degli indicatori monitorati.

83. Gli enti dovrebbero disporre di metodologie chiare e ben documentate per quanto concerne le …

Gli enti dovrebbero disporre di metodologie chiare e ben documentate per quanto concerne le metriche e gli indicatori di monitoraggio. Quando inizialmente mancano i dati necessari per calcolare le metriche, gli enti dovrebbero seguire le fasi di cui ai paragrafi 26, 27 e 29.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/