+4. I presenti orientamenti non trovano applicazione qualora un’impresa riceva un reclamo in merito …

4. I presenti orientamenti non trovano applicazione qualora un’impresa riceva un reclamo in merito …

I presenti orientamenti non trovano applicazione qualora un’impresa riceva un reclamo in merito a:

  • a. attività diverse da quelle vigilate dalle «autorità competenti» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento AESFEM o dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento ABE o dell’articolo 5 della direttiva in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali; oppure
  • b. attività di un altro soggetto rispetto alle quali l’impresa in questione non ha alcuna responsabilità giuridica o normativa (e laddove dette attività costituiscano il merito del reclamo). Tuttavia l’impresa in questione dovrebbe rispondere, ove possibile, spiegando la propria posizione riguardo al reclamo e/o, se del caso, fornendo gli estremi dell’impresa o di altro istituto finanziario responsabile della gestione del reclamo.

Conformità, obblighi di comunicazione e data di applicazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/