+4. I presenti orientamenti non trovano applicazione qualora un’impresa riceva un reclamo in merito …
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4. I presenti orientamenti non trovano applicazione qualora un’impresa riceva un reclamo in merito …
I presenti orientamenti non trovano applicazione qualora un’impresa riceva un reclamo in merito a: - a. attività diverse da quelle vigilate dalle «autorità competenti» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento AESFEM o dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento ABE o dell’articolo 5 della direttiva in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali; oppure
- b. attività di un altro soggetto rispetto alle quali l’impresa in questione non ha alcuna responsabilità giuridica o normativa (e laddove dette attività costituiscano il merito del reclamo). Tuttavia l’impresa in questione dovrebbe rispondere, ove possibile, spiegando la propria posizione riguardo al reclamo e/o, se del caso, fornendo gli estremi dell’impresa o di altro istituto finanziario responsabile della gestione del reclamo.
Conformità, obblighi di comunicazione e data di applicazione
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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