+4.4 Treatment of deficiencies and margin of conservatism
---+36. Gli enti dovrebbero identificare tutte le carenze relative alla stima dei parametri di rischio …
---+37. Ai fini dell’identificazione e della classificazione di tutte le carenze di cui al paragrafo …
---+38. Al fine di superare le distorsioni nelle stime dei parametri di rischio derivanti dalle carenze …
---+39. Gli enti dovrebbero documentare i metodi utilizzati per applicare gli aggiustamenti appropriati …
---+40. Gli enti dovrebbero monitorare regolarmente l’adeguatezza degli aggiustamenti appropriati. …
---+41. In relazione al requisito secondo cui gli enti dovrebbero aggiungere un margine di cautela …
---+42. Il margine di cautela (MoC) finale sulla stima dei parametri di rischio dovrebbe riflettere …
---+43. Al fine di quantificare il MoC, gli enti dovrebbero eseguire tutte le attività seguenti: (a) …
---+44. Ai fini del paragrafo 43(a) e per ciascuna delle categorie A e B, gli enti possono raggruppare …
---+45. Gli enti dovrebbero calcolare il MoC finale come somma dei seguenti elementi: (a) il MoC per la …
---+46. Gli enti dovrebbero sommare il MoC finale alla migliore stima del parametro di rischio.
---+47. Gli enti dovrebbero garantire che l’impatto del MoC finale non determini una riduzione delle …
---+48. Gli enti dovrebbero considerare l’impatto globale delle carenze identificate e il MoC finale …
---+49. Per ciascun sistema di rating, il MoC applicato deve essere documentato nella documentazione …
---+50. Gli enti dovrebbero monitorare regolarmente i livelli del MoC. L’adozione di un MoC da parte …
---+51. Al momento di rivedere i livelli del MoC, gli enti dovrebbero assicurare tutti i seguenti …
---+52. Gli enti dovrebbero garantire che le necessarie modifiche al MoC siano attuate in modo …

4.4 Treatment of deficiencies and margin of conservatism

4.4.1 Identification of deficiencies

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
36. Gli enti dovrebbero identificare tutte le carenze relative alla stima dei parametri di rischio …

Gli enti dovrebbero identificare tutte le carenze relative alla stima dei parametri di rischio che portano a una distorsione nella quantificazione di tali parametri o a una maggiore incertezza che non sia pienamente colta dall’errore generale di stima e classificare ciascuna carenza in una delle seguenti categorie:

  • (a) categoria A: dati identificati e carenze metodologiche;
  • (b) categoria B: modifiche rilevanti alle prassi di affidamento, propensione al rischio, politiche di riscossione e recupero e qualsiasi altra fonte di ulteriore incertezza.
37. Ai fini dell’identificazione e della classificazione di tutte le carenze di cui al paragrafo …

Ai fini dell’identificazione e della classificazione di tutte le carenze di cui al paragrafo 36, gli enti dovrebbero tener conto di tutte le carenze pertinenti relative a metodi, processi, controlli, dati

  • o sistemi informatici, identificate dall’unità di controllo del rischio di credito, dalla funzione di convalida, dalla funzione di audit interno o qualsiasi altra revisione interna o esterna e dovrebbero analizzare almeno tutte le seguenti potenziali fonti di incertezza aggiuntiva nella quantificazione del rischio:
  • (a) per la categoria A:
  • (i) eventi determinanti il default, mancanti o sostanzialmente modificati nelle osservazioni storiche, incluse le modifiche ai criteri per la rilevazione delle obbligazioni creditizie in arretrato rilevanti;
  • (ii) data di default mancante o inesatta;
  • (iii) attribuzione di rating mancante, inesatta o obsoleta, utilizzata per la valutazione di classi o pool storici ai fini del calcolo dei tassi di default o delle LGD medie realizzate per classe di rating o pool;
  • (iv) informazioni mancanti o inesatte sulla fonte dei flussi finanziari;
  • (v) dati mancanti, inaccurati o obsoleti relativi ai fattori di rischio e criteri di rating;
  • (vi) informazioni mancanti o inesatte utilizzate per la stima dei recuperi futuri di cui al paragrafo 159;
  • (vii) dati mancanti o imprecisi per il calcolo della perdita economica;
  • (viii) rappresentatività limitata delle osservazioni storiche dovute all’uso di dati esterni;
  • (ix) potenziale distorsione derivante dalla scelta dell’approccio al calcolo della media dei tassi di default osservati in un anno, conformemente al paragrafo 80;
  • (x) necessità di aggiustare la media dei tassi di default osservati in un orizzonte temporale di un anno, conformemente al paragrafo 86;
  • (xi) informazioni mancanti ai fini della stima dei tassi di perdita o allo scopo di riflettere la fase recessiva nelle stime della LGD;
  • (b) per la categoria B:
  • (i) variazioni alle norme di affidamento, alle politiche di riscossione o recupero, alla propensione al rischio o ad altri processi interni rilevanti;
  • (ii) scostamenti ingiustificati negli intervalli di valori delle principali caratteristiche di rischio del portafoglio di applicazione rispetto a quelli dell’insieme di dati utilizzato per la quantificazione del rischio;
  • (iii) modifiche al contesto giuridico o di mercato;
  • (iv) aspettative prospettiche in merito a potenziali cambiamenti nella struttura del portafoglio o al livello di rischio, in particolare basati su azioni o decisioni che sono già state adottate ma che non sono riflesse nei dati osservati.

4.4.2 Aggiustamento appropriato

38. Al fine di superare le distorsioni nelle stime dei parametri di rischio derivanti dalle carenze …

Al fine di superare le distorsioni nelle stime dei parametri di rischio derivanti dalle carenze indicate nei paragrafi 36 e 37, gli enti, per quanto possibile, dovrebbero applicare metodologie adeguate per correggere le carenze identificate. L’impatto di queste metodologie sul parametro di rischio ("aggiustamento appropriato"), che dovrebbe portare a una stima più accurata del parametro di rischio ("miglior stima"), si manifesta in un aumento o una diminuzione del valore del parametro di rischio. Gli enti dovrebbero garantire e dimostrare che l’applicazione di un aggiustamento appropriato si traduce nella stima migliore.

39. Gli enti dovrebbero documentare i metodi utilizzati per applicare gli aggiustamenti appropriati …

Gli enti dovrebbero documentare i metodi utilizzati per applicare gli aggiustamenti appropriati per correggere le carenze identificate, se del caso, nonché la loro giustificazione.

40. Gli enti dovrebbero monitorare regolarmente l’adeguatezza degli aggiustamenti appropriati. …

Gli enti dovrebbero monitorare regolarmente l’adeguatezza degli aggiustamenti appropriati. L’adozione di un aggiustamento appropriato da parte degli enti non dovrebbe sostituirsi alla necessità di rimediare alle carenze individuate.

4.4.3 Margine di cautela

41. In relazione al requisito secondo cui gli enti dovrebbero aggiungere un margine di cautela …

In relazione al requisito secondo cui gli enti dovrebbero aggiungere un margine di cautela ("MoC") commisurato al presumibile margine di errore, come previsto dall’articolo 179, paragrafo 1, lettera f), e dall’articolo 180, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero attuare un quadro di riferimento per la quantificazione, la documentazione e il monitoraggio dei margini di errore.

42. Il margine di cautela (MoC) finale sulla stima dei parametri di rischio dovrebbe riflettere …

Il margine di cautela (MoC) finale sulla stima dei parametri di rischio dovrebbe riflettere l’incertezza della stima in tutte le seguenti categorie:

Categoria A: MoC relativo ai dati e alle carenze metodologiche identificate nella categoria A, di cui al paragrafo 36(a);

Categoria B: MoC relativo alle modifiche pertinenti alle prassi di affidamento, alla propensione al rischio, alle politiche di riscossione e recupero e a qualsiasi altra fonte di incertezza aggiuntiva identificata nella categoria B, di cui al paragrafo 36(b);

Categoria C: errore generale di stima.

43. Al fine di quantificare il MoC, gli enti dovrebbero eseguire tutte le attività seguenti: (a) …

Al fine di quantificare il MoC, gli enti dovrebbero eseguire tutte le attività seguenti:

  • (a) quantificare il MoC per le carenze individuate in virtù dei paragrafi 36 e 37, nella misura in cui non sono coperte dall’errore generale di stima, almeno per ciascuna delle categorie A e B a livello del segmento di calibrazione, assicurando quanto segue:
  • (i) se vengono utilizzati gli aggiustamenti appropriati definiti ai sensi del paragrafo 38, il MoC deve tenere conto dell’aumento dell’incertezza o dell’errore di stima aggiuntivo associato a tali aggiustamenti;
  • (ii) il MoC a livello di categoria relativo agli aggiustamenti appropriati deve essere proporzionale all’incertezza relativa a tali aggiustamenti;
  • (iii) il MoC deve essere applicato per far fronte all’incertezza nella stima dei parametri di rischio derivante da eventuali carenze (tra quelle indicate nei paragrafi 36 e 37) che non sono state corrette mediante aggiustamenti appropriati come indicato al punto (i);
  • (b) quantificare l’errore generale di stima della categoria C di cui al paragrafo 42 associato al metodo di stima sottostante almeno per ogni segmento di calibrazione; il MoC per l’errore generale di stima dovrebbe riflettere la dispersione della distribuzione dello stimatore statistico.
44. Ai fini del paragrafo 43(a) e per ciascuna delle categorie A e B, gli enti possono raggruppare …

Ai fini del paragrafo 43(a) e per ciascuna delle categorie A e B, gli enti possono raggruppare tutte o alcune carenze, se giustificato, allo scopo di quantificare il MoC.

45. Gli enti dovrebbero calcolare il MoC finale come somma dei seguenti elementi: (a) il MoC per la …

Gli enti dovrebbero calcolare il MoC finale come somma dei seguenti elementi:

  • (a) il MoC per la categoria A, definito nel paragrafo 43(a);
  • (b) il MoC per la categoria B, definito nel paragrafo 43(a);
  • (c) il MoC per l’errore generale di stima (categoria C), definito nel paragrafo 43(b).
46. Gli enti dovrebbero sommare il MoC finale alla migliore stima del parametro di rischio.

Gli enti dovrebbero sommare il MoC finale alla migliore stima del parametro di rischio.

47. Gli enti dovrebbero garantire che l’impatto del MoC finale non determini una riduzione delle …

Gli enti dovrebbero garantire che l’impatto del MoC finale non determini una riduzione delle stime dei parametri di rischio e in particolare che:

  • (a) il MoC derivante dall’errore generale di stima sia maggiore di zero;
  • (b) il MoC derivante da ciascuna delle categorie A e B sia proporzionale all’incremento dell’incertezza nella migliore stima dei parametri di rischio causata dalle carenze identificate ed elencate in ciascuna categoria. In ogni caso, il MoC in ciascuna delle categorie A e B deve essere maggiore o uguale a zero.
48. Gli enti dovrebbero considerare l’impatto globale delle carenze identificate e il MoC finale …

Gli enti dovrebbero considerare l’impatto globale delle carenze identificate e il MoC finale risultante sulla solidità del modello e garantire che le stime dei parametri di rischio e i requisiti in materia di fondi propri risultanti non siano distorti dalla necessità di aggiustamenti eccessivi.

49. Per ciascun sistema di rating, il MoC applicato deve essere documentato nella documentazione …

Per ciascun sistema di rating, il MoC applicato deve essere documentato nella documentazione relativa al modello e nei manuali relativi alla metodologia. La documentazione dovrebbe contenere almeno quanto segue:

  • (a) un elenco completo di tutte le carenze individuate, compresi errori e incertezze, e le componenti del modello potenzialmente interessate o i parametri di rischio;
  • (b) la categoria in cui tali carenze sono classificate, come indicato al paragrafo 42;
  • (c) una descrizione dei metodi di quantificazione del MoC, relativi alle carenze identificate indicate al paragrafo 43(a) e in particolare alle metodologie utilizzate per la quantificazione del MoC per categoria.
50. Gli enti dovrebbero monitorare regolarmente i livelli del MoC. L’adozione di un MoC da parte …

Gli enti dovrebbero monitorare regolarmente i livelli del MoC. L’adozione di un MoC da parte degli enti non dovrebbe sostituire la necessità di far fronte allee cause di errori o incertezze o di correggere i modelli per garantire la loro piena conformità ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. A seguito di una valutazione delle carenze o delle fonti di incertezza, gli enti dovrebbero sviluppare un piano per rettificare i dati e le carenze metodologiche, nonché qualsiasi altra potenziale fonte di ulteriore incertezza e ridurre gli errori di stima entro un lasso di tempo ragionevole, tenendo conto della rilevanza dell’errore di stima e della rilevanza del sistema di rating.

51. Al momento di rivedere i livelli del MoC, gli enti dovrebbero assicurare tutti i seguenti …

Al momento di rivedere i livelli del MoC, gli enti dovrebbero assicurare tutti i seguenti aspetti:

  • (a) che il MoC derivante dalle categorie A e B di cui ai paragrafi 36 e 37 sia incluso nella reportistica interna, separatamente per ciascuna categoria, e possa essere ridotto nel tempo ed eventualmente eliminato una volta sanate le carenze in tutte le parti del sistema di rating che sono state interessate;
  • (b) che il MoC derivante dall’errore generale di stima di cui al paragrafo 43(b) sia incluso nella reportistica interna in una categoria separata ("C");
  • (c) che il livello del MoC sia valutato come parte integrante delle revisioni periodiche di cui al capo 9 e in particolare che il livello di MoC relativo all’errore generale di stima rimanga appropriato dopo l’inclusione di dati più recenti rilevanti per la stima dei parametri di rischio.
52. Gli enti dovrebbero garantire che le necessarie modifiche al MoC siano attuate in modo …

Gli enti dovrebbero garantire che le necessarie modifiche al MoC siano attuate in modo tempestivo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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