+9.7 Valutazione delle garanzie escusse
---+229. Gli enti creditizi dovrebbero vivamente considerare l’idea di classificare le garanzie escusse …
---+230. Le garanzie escusse ricevute andrebbero valutate al valore più basso tra: a) l’importo delle …
---+231. Laddove il fair value non sia ottenuto con riferimento a un mercato attivo ma si basi su una …
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---+233. Qualora una garanzia escussa superi il periodo medio di detenzione di beni analoghi, per i …
---+234. La frequenza di valutazione delle garanzie escusse e le procedure applicabili dovrebbero …

9.7 Valutazione delle garanzie escusse

9.7 Valutazione delle garanzie escusse

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
229. Gli enti creditizi dovrebbero vivamente considerare l’idea di classificare le garanzie escusse …

Gli enti creditizi dovrebbero vivamente considerare l’idea di classificare le garanzie escusse come attività non correnti detenute per la vendita ai sensi dell’IFRS 5. Questo trattamento contabile comporta la disponibilità dell’attività costituita in garanzia per la vendita immediata (IFRS 5.7), l’approvazione da parte dell’organo di amministrazione di un piano individuale per la vendita in tempi brevi dell’attività (solitamente un anno) e il perseguimento di una politica di vendita attiva (IFRS 5.8); in tal modo si agevolano i recuperi.

230. Le garanzie escusse ricevute andrebbero valutate al valore più basso tra: a) l’importo delle …

Le garanzie escusse ricevute andrebbero valutate al valore più basso tra:

  • a) l’importo delle attività finanziarie applicato, trattando l’attività escussa o ricevuta a saldo del debito come garanzia reale;
  • b) il fair value delle garanzie escusse, al netto dei costi di vendita.
231. Laddove il fair value non sia ottenuto con riferimento a un mercato attivo ma si basi su una …

Laddove il fair value non sia ottenuto con riferimento a un mercato attivo ma si basi su una tecnica di valutazione (livello 2 o livello 3), possono rendersi necessarie alcune rettifiche dovute in particolare ai seguenti due fattori:

  • a) le condizioni o l’ubicazione delle attività. La stima del fair value dovrebbe tenere conto del rischio e delle incertezze riguardo alle attività;
  • b) il volume o il livello di operatività dei mercati relativi a tali attività. Andrebbero altresì integrate nel calcolo le precedenti esperienze dell’ente sui realizzi e sulle differenze tra l’importo ottenuto utilizzando la tecnica di valutazione e l’importo finale realizzato dall’escussione. Le ipotesi formulate per valutare tale rettifica possono essere documentate e dovrebbero essere rese disponibili all’autorità di vigilanza su richiesta. Si possono prendere in considerazione attualizzazioni per illiquidità.
232. Nei casi in cui le garanzie escusse dell’ente creditizio siano ancora in costruzione e si …

Nei casi in cui le garanzie escusse dell’ente creditizio siano ancora in costruzione e si decida di portare a termine i lavori prima della cessione, gli enti dovrebbero dimostrare i vantaggi di una strategia del genere e il costo non dovrebbe superare il fair value al netto dei costi di completamento dell’opera e di vendita del bene, tenendo conto di opportune attualizzazioni per illiquidità, come illustrato poc’anzi.

233. Qualora una garanzia escussa superi il periodo medio di detenzione di beni analoghi, per i …

Qualora una garanzia escussa superi il periodo medio di detenzione di beni analoghi, per i quali esistono politiche di vendita attive, gli enti creditizi dovrebbero rivedere l’attualizzazione per illiquidità applicata nel citato processo di valutazione e incrementarla di conseguenza. In tali circostanze, l’ente creditizio dovrebbe astenersi dal rilevare attuali riprese di valore/ripristini di riduzioni di valore accumulate del bene in quanto la sua prolungata presenza in bilancio dimostra che l’ente creditizio non è in grado di vendere i beni a una valutazione superiore.

234. La frequenza di valutazione delle garanzie escusse e le procedure applicabili dovrebbero …

La frequenza di valutazione delle garanzie escusse e le procedure applicabili dovrebbero essere in linea con il trattamento dei beni immobili di cui alle sezioni 9.1.2 e 9.2.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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