+2.5 Riesame della politica di remunerazione

2.5 Riesame della politica di remunerazione

63.La funzione di supervisione strategica o, ove istituito, il comitato per le remunerazioni dovrebbe garantire che la politica e le prassi di remunerazione dell’ente siano soggette a un riesame interno centrale e indipendente almeno una volta all’anno. Il riesame dovrebbe includere un’analisi per stabilire se la politica di remunerazione è neutrale rispetto al genere.

64.Gli enti dovrebbero monitorare l’evoluzione del divario retributivo di genere paese per paese e separatamente per:

  • a. il personale più rilevante, esclusi i membri dell’organo di gestione;
  • b. i membri dell’organo di gestione nella sua funzione di gestione,
  • c. i membri dell’organo di gestione nella funzione di supervisione strategica; e
  • d. altro personale.

65.Laddove esistano differenze sostanziali tra la remunerazione media del personale di genere maschile e femminile o tra i componenti maschili e femminili dell’organo di gestione, gli enti dovrebbero documentare i motivi principali e adottare le misure appropriate, se necessarie, o dovrebbero essere in grado di dimostrare che la differenza non deriva da una politica di remunerazione non neutrale rispetto al genere. 66.Un riesame centrale della conformità alla normativa, alle politiche del gruppo, alle procedure e alle regole interne dovrebbe essere effettuato dalla funzione di controllo interno e revisione contabile dell’ente consolidante.

67.Gli enti dovrebbero svolgere il riesame centrale e indipendente su base individuale. In un gruppo, gli enti creditizi non significativi, che sono filiazioni, possono fare affidamento sul riesame effettuato dall’ente consolidante, se il riesame effettuato su base consolidata o sub-consolidata includeva l’ente e qualora i risultati siano messi a disposizione della funzione di supervisione strategica di tale ente.

68.Ferma restando la responsabilità dell’organo di gestione, le mansioni relative al riesame periodico indipendente delle politiche di remunerazione possono essere, in tutto o in parte, esternalizzate dagli enti che sono enti creditizi non significativi (18 ). Consulenti esterni qualificati e indipendenti (19 ) possono integrare e assistere l’ente nello svolgimento di tali mansioni. La funzione di supervisione strategica è responsabile del riesame.

69.Nell’ambito del riesame interno centrale e indipendente, gli enti dovrebbero valutare se le politiche, le prassi e i processi complessivi di remunerazione:

  • a. funzionano come previsto (in particolare, che le politiche, le procedure e le regole interne approvate siano rispettate; che i pagamenti delle remunerazioni siano adeguati, in linea con la strategia aziendale; e che il profilo di rischio, gli obiettivi a lungo termine e gli altri obiettivi dell’ente siano adeguatamente riflessi);
  • b. sono conformi alle disposizioni legislative, ai principi e alle norme nazionali e internazionali; e
  • c. sono attuati in modo coerente in tutto il gruppo, sono conformi agli articoli 141 e 141 ter della direttiva 2013/36/UE e all’articolo 16 bis della direttiva 2014/59/UE e non limitano la capacità dell’ente di mantenere o ripristinare una solida base di capitale in linea con la sezione 6 di questi orientamenti.

70.Le altre funzioni aziendali interne pertinenti (ad esempio, risorse umane, ufficio legale, pianificazione strategica, ecc.), nonché gli altri comitati chiave per le funzioni di vigilanza strategica (ad esempio, comitato controllo interno e revisione contabile, comitato rischi e comitato nomine), dovrebbero partecipare attivamente al riesame delle politiche di remunerazione dell’ente al fine di garantire l’allineamento con la strategia e il quadro di gestione del rischio degli enti.

71.Laddove i riesami periodici rivelino che le politiche di remunerazione non funzionano come previsto o prescritto o quando vengono formulate raccomandazioni, il comitato per le

(18 ) Fare riferimento agli orientamenti dell’ABE sui dispositivi di esternalizzazione. (19 ) Per ulteriori dettagli sull’esternalizzazione, cfr. gli orientamenti dell’ABE sulla governance interna. remunerazioni, ove istituito, o la funzione di supervisione strategica, dovrebbe garantire che un piano di azioni correttive sia proposto, approvato e attuato tempestivamente.

72.I risultati del riesame interno svolto e le azioni intraprese per porre rimedio a eventuali risultati dovrebbero essere documentati mediante relazioni scritte o tramite il verbale della riunione dei comitati competenti o della funzione di supervisione strategica, e messi a disposizione dell’organo di gestione, dei comitati competenti e delle funzioni aziendali.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/