+6.3 Strutture complesse e attività non standard o non trasparenti
---+76. Gli enti dovrebbero evitare di istituire strutture complesse e potenzialmente non trasparenti. …
---+77. In ogni caso, gli enti non dovrebbero istituire strutture poco chiare o inutilmente complesse …
---+78. Nell’istituzione di tali strutture, l’organo di gestione dovrebbe comprenderne le …
---+79. Gli enti dovrebbero documentare le loro decisioni ed essere in grado di giustificarle alle …
---+80. L’organo di gestione dovrebbe garantire che siano adottate opportune misure per evitare o …
---+81. Tali strutture e attività, inclusa la rispettiva conformità alla legislazione e alle norme …
---+82. Gli enti dovrebbero adottare le stesse misure di gestione dei rischi di cui si avvalgono per le …
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6.3 Strutture complesse e attività non standard o non trasparenti
6.3 Strutture complesse e attività non standard o non trasparenti
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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76. Gli enti dovrebbero evitare di istituire strutture complesse e potenzialmente non trasparenti. …
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Gli enti dovrebbero evitare di istituire strutture complesse e potenzialmente non trasparenti. Gli enti dovrebbero tener conto, nel loro processo decisionale, dei risultati della valutazione dei rischi effettuata allo scopo di valutare se tali strutture possano essere utilizzate a fini di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari, nonché dei rispettivi controlli e del quadro normativo in vigore (23 ). A tal fine, gli enti dovrebbero tener conto quantomeno: (23 ) Per ulteriori dettagli sulla valutazione del rischio paese e del rischio associato a singoli prodotti e clienti, gli enti dovrebbero fare riferimento anche agli orientamenti congiunti sui fattori di rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo (EBA GL JC/2017/37) attualmente in fase di revisione. - a. della misura in cui il paese nel quale sarà istituita la struttura rispetta effettivamente le norme dell’Unione e internazionali in materia di trasparenza fiscale, contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (24 );
- b. della misura in cui la struttura serve un evidente obiettivo economico e lecito;
- c. della misura in cui la struttura potrebbe essere utilizzata per nascondere l’identità del titolare effettivo;
- d. della misura in cui la richiesta del cliente che porta alla possibile istituzione di una struttura sollevi preoccupazioni;
- e. se la struttura possa impedire la sorveglianza appropriata da parte dell’organo di gestione dell’ente o la capacità dell’ente di gestire il rischio correlato;
- f. se la struttura ponga ostacoli a un’efficace vigilanza da parte delle autorità competenti.
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77. In ogni caso, gli enti non dovrebbero istituire strutture poco chiare o inutilmente complesse …
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In ogni caso, gli enti non dovrebbero istituire strutture poco chiare o inutilmente complesse che non abbiano una chiara motivazione economica o un obiettivo lecito, o strutture che potrebbero far pensare che siano state create per un obiettivo legato a reati finanziari.
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78. Nell’istituzione di tali strutture, l’organo di gestione dovrebbe comprenderne le …
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Nell’istituzione di tali strutture, l’organo di gestione dovrebbe comprenderne le caratteristiche, l’obiettivo e i rischi specifici a queste associati, e garantire che le funzioni di controllo interno siano adeguatamente coinvolte. Tali strutture dovrebbero essere approvate e mantenute soltanto quando il loro obiettivo è stato definito e compreso in modo chiaro e quando l’organo di gestione abbia accertato che tutti i rischi sostanziali, inclusi i rischi reputazionali, siano stati individuati, che tutti i rischi possano essere gestiti in modo efficace e debitamente comunicati, e che venga garantita una sorveglianza efficace. Quanto più complessa e poco chiara è la struttura organizzativa e operativa, tanto più elevati sono i rischi e tanto più intensa dovrebbe essere la sorveglianza della struttura.
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79. Gli enti dovrebbero documentare le loro decisioni ed essere in grado di giustificarle alle …
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Gli enti dovrebbero documentare le loro decisioni ed essere in grado di giustificarle alle autorità competenti.
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80. L’organo di gestione dovrebbe garantire che siano adottate opportune misure per evitare o …
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L’organo di gestione dovrebbe garantire che siano adottate opportune misure per evitare o mitigare i rischi di attività all’interno di tali strutture. Ciò include la garanzia che: - a. l’ente disponga di politiche e procedure adeguate e di processi documentati (ad es. limiti applicabili, flussi d’informazione) per la valutazione, la conformità, l’approvazione e la gestione dei rischi di tali attività, tenendo conto delle conseguenze per la struttura organizzativa e operativa del gruppo, del suo profilo di rischio e del relativo rischio reputazionale;
(24 ) Cfr. anche: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/rts-on-the-implementation-of-group-wide-aml/cft-policies-in-third-countries - b. le informazioni relative a tali attività e ai rischi associati siano accessibili da parte dell’ente consolidante e dei revisori contabili interni ed esterni e vengano comunicate all’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione;
- c. l’ente valuti periodicamente la continua necessità di mantenere tali strutture.
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81. Tali strutture e attività, inclusa la rispettiva conformità alla legislazione e alle norme …
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Tali strutture e attività, inclusa la rispettiva conformità alla legislazione e alle norme professionali, dovrebbero essere soggette a revisione periodica da parte della funzione di audit interno sulla base di un approccio basato sul rischio.
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82. Gli enti dovrebbero adottare le stesse misure di gestione dei rischi di cui si avvalgono per le …
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Gli enti dovrebbero adottare le stesse misure di gestione dei rischi di cui si avvalgono per le proprie attività operative quando svolgono attività non standard o non trasparenti per i clienti (ad es. assistenza ai clienti per istituire società veicolo in paesi offshore, sviluppo di strutture complesse, finanziamento di transazioni per queste ultime o prestazione di servizi fiduciari) che pongono analoghe sfide di governance interna e creano significativi rischi operativi e reputazionali. In particolare, gli enti dovrebbero analizzare il motivo per cui un cliente intende istituire una determinata struttura.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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