+3. Politiche di remunerazione e contesto del gruppo
---+71. Ai sensi dell’articolo 25 della direttiva (UE) 2019/2034, le imprese di investimento, fatte …
---+72. A livello consolidato, l’impresa madre nell’Unione e le autorità competenti dovrebbero …
---+73. Per quanto concerne le imprese di investimento e le entità appartenenti a un gruppo situate in …
---+74. Nell’applicare i requisiti su base consolidata, i requisiti in materia di remunerazione …
---+75. Il personale distaccato da un’impresa madre in un paese terzo presso una filiazione dell’UE che …
---+76. I contratti o i distacchi a breve termine non devono essere utilizzati come mezzo per eludere i …
---+77. I requisiti in materia di remunerazione di cui alla direttiva (UE) 2019/2034 e le indicazioni …
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3. Politiche di remunerazione e contesto del gruppo
3. Politiche di remunerazione e contesto del gruppo
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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71. Ai sensi dell’articolo 25 della direttiva (UE) 2019/2034, le imprese di investimento, fatte …
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Ai sensi dell’articolo 25 della direttiva (UE) 2019/2034, le imprese di investimento, fatte salve le deroghe previste all’articolo 32, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/2034, devono conformarsi a tutti i requisiti di cui agli articoli 26, 30, 31, 32 e 33 della suddetta direttiva, ivi comprese le norme tecniche di regolamentazione applicabili in materia di remunerazione. I requisiti e le relative specifiche all’interno dei presenti orientamenti si applicano su base EBA Public individuale e, ove applicabile, su base consolidata conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033.
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72. A livello consolidato, l’impresa madre nell’Unione e le autorità competenti dovrebbero …
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A livello consolidato, l’impresa madre nell’Unione e le autorità competenti dovrebbero garantire l’attuazione e il rispetto di una politica di remunerazione per tutto il personale, compreso tutto il personale più rilevante, di tutte le imprese di investimento e delle altre entità che rientrano nell’ambito del consolidamento prudenziale, ivi comprese tutte le succursali. La politica di remunerazione dovrebbe essere neutrale rispetto al genere. Occorre tenere conto dei requisiti specifici delle filiazioni in materia di remunerazione.
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73. Per quanto concerne le imprese di investimento e le entità appartenenti a un gruppo situate in …
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Per quanto concerne le imprese di investimento e le entità appartenenti a un gruppo situate in più di uno Stato membro, la politica di remunerazione a livello di gruppo dovrebbe specificare come trattare, in sede di applicazione, le differenze nazionali nelle modalità di attuazione dei requisiti in materia di remunerazione stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/2034.
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74. Nell’applicare i requisiti su base consolidata, i requisiti in materia di remunerazione …
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Nell’applicare i requisiti su base consolidata, i requisiti in materia di remunerazione applicabili nello Stato membro in cui ha sede l’impresa madre nell’Unione si applicano anche al personale più rilevante che ha un impatto considerevole sul profilo di rischio del gruppo, anche nel caso in cui l’attuazione dei requisiti prescritti dagli articoli 30 e 32 della direttiva (UE) 2019/2034 da parte dello Stato membro in cui ha sede l’impresa madre nell’Unione sia più rigorosa.
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75. Il personale distaccato da un’impresa madre in un paese terzo presso una filiazione dell’UE che …
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Il personale distaccato da un’impresa madre in un paese terzo presso una filiazione dell’UE che è un’impresa di investimento o una succursale e che, se fosse impiegato direttamente dall’impresa di investimento o dalla succursale dell’UE, si configurerebbe come personale più rilevante di tale impresa di investimento o succursale dell’UE, costituisce personale più rilevante. Tale personale distaccato dovrebbe essere soggetto alle disposizioni di remunerazione di cui alla direttiva (UE) 2019/2034 nella loro attuazione nello Stato membro in cui è stabilita l’impresa di investimento o la succursale dell’UE, nonché alle norme tecniche di regolamentazione applicabili. Ai fini dei distacchi di breve durata, ad esempio laddove una persona risieda in uno Stato membro solo per alcune settimane per svolgere lavori a progetto, la persona in questione dovrebbe essere soggetta a tali disposizioni solo se identificabile ai sensi degli RTS sul personale più rilevante, tenendo conto della remunerazione riconosciuta per il periodo di tempo pertinente e del ruolo e delle responsabilità ricoperti durante il distacco.
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76. I contratti o i distacchi a breve termine non devono essere utilizzati come mezzo per eludere i …
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I contratti o i distacchi a breve termine non devono essere utilizzati come mezzo per eludere i requisiti in materia di remunerazione di cui alla direttiva (UE) 2019/2034 ed eventuali norme o orientamenti correlati.
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77. I requisiti in materia di remunerazione di cui alla direttiva (UE) 2019/2034 e le indicazioni …
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I requisiti in materia di remunerazione di cui alla direttiva (UE) 2019/2034 e le indicazioni dei presenti orientamenti si applicano alle imprese di investimento negli Stati membri indipendentemente dal fatto che siano o meno filiazioni di un’impresa di investimento madre - o di un ente di un paese terzo. Laddove una filiazione nell’UE di un’impresa di investimento madre in un paese terzo sia un’impresa madre nell’Unione, l’ambito del consolidamento prudenziale non comprende il livello dell’impresa di investimento madre situata in un paese EBA Public
terzo e altre filiazioni dirette di tale impresa di investimento madre. L’impresa madre nell’Unione dovrebbe assicurare che le sue politiche di remunerazione tengano conto della politica di remunerazione a livello di gruppo dell’impresa di investimento madre in un paese terzo, nella misura in cui tale politica di remunerazione non contravvenga ai requisiti previsti dal diritto nazionale o dell’Unione applicabile, ivi compresi i presenti orientamenti.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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