+81. Al responsabile antiriciclaggio di gruppo dovrebbero essere affidati almeno i compiti seguenti …
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81. Al responsabile antiriciclaggio di gruppo dovrebbero essere affidati almeno i compiti seguenti …
Al responsabile antiriciclaggio di gruppo dovrebbero essere affidati almeno i compiti seguenti: - a) coordinare la valutazione a livello di area di business dei rischi di ML/TF a livello locale da soggetti del gruppo e organizzare l’aggregazione delle relative risultanze per comprendere bene la natura, l’intensità e l’ubicazione dei rischi di ML/TF cui è esposto il gruppo nel suo complesso;
- b) redigere una valutazione del rischio di ML/TF a livello di gruppo. A tale proposito, la capogruppo dovrebbe tenere conto, nel proprio sistema di gestione del rischio di ML/TF a livello di gruppo, sia dei rischi individuali dei diversi soggetti del gruppo sia delle loro possibili interrelazioni che potrebbero incidere notevolmente sull’esposizione al rischio a livello di gruppo. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata, in tale contesto, ai rischi cui sono esposte le filiali o le succursali del gruppo stabilite in paesi terzi, in particolare se sono ad alto rischio di ML/TF;
- c) stabilire standard in materia di AML/CFT a livello di gruppo e garantire che le politiche e le procedure locali a livello di singolo soggetto siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di AML/CFT applicabili individualmente a ciascun soggetto del gruppo e siano altresì in linea con gli standard stabiliti a livello di gruppo;
- d) coordinare le attività dei diversi responsabili antiriciclaggio delle entità del gruppo, per assicurare che operino in modo coerente;
- e) monitorare la conformità delle filiazioni e delle succursali ubicate in paesi terzi alle disposizioni dell’UE in materia di AML/CFT, in particolare qualora i requisiti per la prevenzione dell’ML/TF siano meno stringenti di quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/849 (16 );
- f) definire politiche, procedure e misure a livello di gruppo riguardanti, in particolare, la protezione dei dati e la condivisione di informazioni all’interno del gruppo per le finalità di AML/CFT, conformemente alle disposizioni giuridiche nazionali;
- g) garantire che i soggetti del gruppo dispongano di adeguate procedure di segnalazione di operazioni sospette e condividano le informazioni correttamente, inclusa la comunicazione che è stata trasmessa una segnalazione di un’operazione sospetta (fatte salve le norme nazionali in materia di riservatezza, laddove esistenti).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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