+81. Al responsabile antiriciclaggio di gruppo dovrebbero essere affidati almeno i compiti seguenti …

81. Al responsabile antiriciclaggio di gruppo dovrebbero essere affidati almeno i compiti seguenti …

Al responsabile antiriciclaggio di gruppo dovrebbero essere affidati almeno i compiti seguenti:

  • a) coordinare la valutazione a livello di area di business dei rischi di ML/TF a livello locale da soggetti del gruppo e organizzare l’aggregazione delle relative risultanze per comprendere bene la natura, l’intensità e l’ubicazione dei rischi di ML/TF cui è esposto il gruppo nel suo complesso;
  • b) redigere una valutazione del rischio di ML/TF a livello di gruppo. A tale proposito, la capogruppo dovrebbe tenere conto, nel proprio sistema di gestione del rischio di ML/TF a livello di gruppo, sia dei rischi individuali dei diversi soggetti del gruppo sia delle loro possibili interrelazioni che potrebbero incidere notevolmente sull’esposizione al rischio a livello di gruppo. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata, in tale contesto, ai rischi cui sono esposte le filiali o le succursali del gruppo stabilite in paesi terzi, in particolare se sono ad alto rischio di ML/TF;
  • c) stabilire standard in materia di AML/CFT a livello di gruppo e garantire che le politiche e le procedure locali a livello di singolo soggetto siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di AML/CFT applicabili individualmente a ciascun soggetto del gruppo e siano altresì in linea con gli standard stabiliti a livello di gruppo;
  • d) coordinare le attività dei diversi responsabili antiriciclaggio delle entità del gruppo, per assicurare che operino in modo coerente;
  • e) monitorare la conformità delle filiazioni e delle succursali ubicate in paesi terzi alle disposizioni dell’UE in materia di AML/CFT, in particolare qualora i requisiti per la prevenzione dell’ML/TF siano meno stringenti di quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/849 (16 );
  • f) definire politiche, procedure e misure a livello di gruppo riguardanti, in particolare, la protezione dei dati e la condivisione di informazioni all’interno del gruppo per le finalità di AML/CFT, conformemente alle disposizioni giuridiche nazionali;
  • g) garantire che i soggetti del gruppo dispongano di adeguate procedure di segnalazione di operazioni sospette e condividano le informazioni correttamente, inclusa la comunicazione che è stata trasmessa una segnalazione di un’operazione sospetta (fatte salve le norme nazionali in materia di riservatezza, laddove esistenti).

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/