+2.1 Panoramica del processo comune dello SREP
---+14. Le autorità competenti dovrebbero garantire che lo SREP di un’impresa di investimento comprenda …
---+15. Le autorità competenti dovrebbero classificare ogni impresa di investimento per la quale va …
---+16. Le autorità competenti dovrebbero avvalersi di tale classificazione come base per …
---+17. Con riferimento alle categorie da 1 a 3, le autorità competenti possono, caso per caso …
---+18. Le autorità competenti dovrebbero basare la classificazione sui dati segnalati a fini di …
---+19. Le autorità competenti dovrebbero valutare costantemente i rischi cui l’impresa di investimento …
---+20. Le valutazioni dovrebbero essere condotte in conformità dei criteri di proporzionalità di cui …
---+21. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le risultanze delle valutazioni descritte …
---+22. Le autorità competenti dovrebbero esaminare periodicamente l’adeguatezza dei fondi propri e …
---+23. Le autorità competenti dovrebbero effettuare valutazioni periodiche tenendo conto dei criteri …
---+24. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le risultanze delle valutazioni: a. siano …
---+25. Le autorità competenti dovrebbero valutare costantemente il profilo di rischio dell’impresa di …
---+26. La valutazione dovrebbe essere costantemente rivista alla luce delle risultanze emerse dalle …
---+27. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le risultanze delle valutazioni: a. si …
---+28. Seguendo il modello di impegno minimo, come indicato nella sezione 2.4, le autorità competenti …
---+29. Sulla base della valutazione SREP complessiva e sulla scorta delle valutazioni dei singoli …
---+30. Qualora i risultati del monitoraggio degli indicatori principali, la valutazione degli elementi …
---+31. Come delineato nella sezione 2.4, le autorità competenti dovrebbero inoltre impegnarsi in un …
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2.1 Panoramica del processo comune dello SREP
2.1 Panoramica del processo comune dello SREP
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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14. Le autorità competenti dovrebbero garantire che lo SREP di un’impresa di investimento comprenda …
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Le autorità competenti dovrebbero garantire che lo SREP di un’impresa di investimento comprenda le seguenti componenti: - a. classificazione dell’impresa di investimento e revisione periodica di tale classificazione;
- b. monitoraggio degli indicatori principali ( key indicators );
- c. analisi del modello imprenditoriale ( Business Model Analysis , BMA);
- d. valutazione della governance e dei controlli interni;
- e. valutazione dei rischi che impattano sul capitale;
- f. valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità;
- g. valutazione dell’adeguatezza dei fondi propri dell’impresa di investimento;
- h. valutazione dell’adeguatezza delle risorse di liquidità dell’impresa di investimento;
- i. valutazione SREP complessiva; e
- j. misure di vigilanza (e misure d’intervento precoce, ove necessarie).
2.1.1 Classificazione delle imprese di investimento
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15. Le autorità competenti dovrebbero classificare ogni impresa di investimento per la quale va …
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Le autorità competenti dovrebbero classificare ogni impresa di investimento per la quale va svolto, secondo quanto previsto dall’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034, una revisione e una valutazione prudenziale, in una delle seguenti categorie: - • categoria 1 – imprese di investimento che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:
- i. il valore delle loro attività totali e delle esposizioni fuori bilancio è pari o superiore a 1 miliardo di EUR; oppure
- ii. il valore delle loro attività totali e delle esposizioni fuori bilancio è pari o superiore a 250 milioni di EUR e svolgono attività di cui ai punti 3) o 6), sezione A, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE (8 ); oppure
(8 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349). 7 - iii. sono considerate significative sulla base del giudizio di vigilanza dell’autorità competente.
- • categoria 2 – imprese di investimento il cui valore delle attività totali e delle esposizioni fuori bilancio è inferiore a 1 miliardo di EUR e pari o superiore a 250 milioni di EUR e che non svolgono nessuna delle attività di cui ai punti 3) o 6), sezione A, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;
- • categoria 3 – imprese di investimento il cui valore delle attività totali e delle esposizioni fuori bilancio è inferiore a 250 milioni di EUR e che non soddisfano le condizioni per essere considerate imprese di investimento piccole e non interconnesse, come indicato nell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
- • Imprese di investimento piccole e non interconnesse, come indicato nell’articolo 12 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2033.
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16. Le autorità competenti dovrebbero avvalersi di tale classificazione come base per …
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Le autorità competenti dovrebbero avvalersi di tale classificazione come base per l’applicazione del principio di proporzionalità, cfr. la sezione 2.4, e non come strumento per indicare la qualità di un’impresa di investimento.
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17. Con riferimento alle categorie da 1 a 3, le autorità competenti possono, caso per caso …
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Con riferimento alle categorie da 1 a 3, le autorità competenti possono, caso per caso, inserire un’impresa di investimento in una categoria di un livello superiore o inferiore rispetto a quello specificato dai criteri di cui al paragrafo 15. A tal fine le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione aspetti quali le dimensioni e la complessità delle operazioni, le dimensioni delle attività di negoziazione, l’ammontare del denaro del cliente detenuto , il profilo di rischio dell’impresa di investimento, nonché ogni altro aspetto rilevante. Laddove viene effettuata questa riclassificazione, le autorità competenti dovrebbero mirare ad assicurare un’omogeneità e una comparabilità sufficienti tra le imprese di investimento della stessa categoria.
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18. Le autorità competenti dovrebbero basare la classificazione sui dati segnalati a fini di …
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Le autorità competenti dovrebbero basare la classificazione sui dati segnalati a fini di vigilanza e sulle informazioni contenute nell’analisi preliminare del modello imprenditoriale (cfr. la sezione 4.2). La classificazione dovrebbe essere rivista su base annuale o nell’eventualità di un cambio sostanziale delle attività svolte. Qualora per un’impresa di investimento si verifichi un passaggio di categoria, per stabilire le tempistiche della successiva valutazione degli elementi dello SREP dovrebbe essere preso in considerazione l’ultimo anno in cui è stato completato il ciclo SREP. 2.1.2 Valutazione costante dei rischi
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19. Le autorità competenti dovrebbero valutare costantemente i rischi cui l’impresa di investimento …
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Le autorità competenti dovrebbero valutare costantemente i rischi cui l’impresa di investimento è o potrebbe essere esposta, avvalendosi delle seguenti attività: - a. monitoraggio degli indicatori principali, come specificato nel titolo 3;
- b. analisi del modello imprenditoriale, come specificato nel titolo 4;
- c. valutazione della governance e dei controlli interni come specificato nel titolo 5;
8 - d. valutazione dei rischi che impattano sul capitale, come specificato nel titolo 6; e
- e. valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità, come specificato nel titolo 8.
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20. Le valutazioni dovrebbero essere condotte in conformità dei criteri di proporzionalità di cui …
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Le valutazioni dovrebbero essere condotte in conformità dei criteri di proporzionalità di cui alla sezione 2.4. Le valutazioni dovrebbero essere riviste alla luce delle nuove informazioni.
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21. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le risultanze delle valutazioni descritte …
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Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le risultanze delle valutazioni descritte sopra: - a. siano chiaramente documentate in una sintesi delle risultanze;
- b. si riflettano in un punteggio assegnato in conformità delle indicazioni specifiche contenute nel titolo dei presenti orientamenti che tratta l’elemento in questione in modo specifico;
- c. supportino le valutazioni di altri elementi o richiedano un’indagine approfondita delle incongruenze tra le valutazioni di tali elementi;
- d. contribuiscano alla valutazione SREP complessiva e al punteggio SREP complessivo nonché
- e. comportino misure di vigilanza, ove appropriato, e siano alla base delle decisioni adottate riguardanti le suddette misure.
2.1.3 Valutazione periodica dell’adeguatezza del capitale e della liquidità
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22. Le autorità competenti dovrebbero esaminare periodicamente l’adeguatezza dei fondi propri e …
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Le autorità competenti dovrebbero esaminare periodicamente l’adeguatezza dei fondi propri e della liquidità dell’impresa di investimento che deve essere in grado di fornire una solida copertura dei rischi cui l’impresa stessa è o potrebbe essere esposta, avvalendosi delle seguenti valutazioni: - a. valutazione del capitale nello SREP, come specificato nel titolo 7 e
- b. valutazione della liquidità nello SREP, come specificato nel titolo 9.
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23. Le autorità competenti dovrebbero effettuare valutazioni periodiche tenendo conto dei criteri …
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Le autorità competenti dovrebbero effettuare valutazioni periodiche tenendo conto dei criteri di impegno minimo e proporzionalità di cui alla sezione 2.4. Le autorità competenti possono effettuare valutazioni con maggiore frequenza e dovrebbero rivedere la valutazione alla luce di nuove risultanze significative emerse dalla valutazione dei rischi ove le autorità competenti stabiliscano che le risultanze potrebbero avere un impatto significativo sui fondi propri e/o sulle risorse di liquidità dell’impresa di investimento.
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24. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le risultanze delle valutazioni: a. siano …
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Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le risultanze delle valutazioni: - a. siano chiaramente documentate in una sintesi;
- b. si riflettano nel punteggio assegnato all’adeguatezza del capitale e della liquidità dell’impresa di investimento, in conformità delle indicazioni fornite nei titoli che trattano tali elementi in modo specifico;
- c. contribuiscano alla valutazione SREP complessiva e al punteggio SREP complessivo nonché
9 - d. tengano in considerazione e informino riguardo al requisito di vigilanza che impone all’impresa di investimento di detenere fondi propri e/o risorse di liquidità in eccesso rispetto ai requisiti minimi previsti dal regolamento (UE) 2019/2033, a seconda dei casi.
2.1.4 Valutazione SREP complessiva
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25. Le autorità competenti dovrebbero valutare costantemente il profilo di rischio dell’impresa di …
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Le autorità competenti dovrebbero valutare costantemente il profilo di rischio dell’impresa di investimento e la sua sostenibilità economica ( viability ) mediante la valutazione SREP complessiva, come indicato nel titolo 10. Mediante la valutazione SREP complessiva, le autorità competenti dovrebbero stabilire la probabilità che i rischi causino il dissesto dell’impresa di investimento in considerazione dell’adeguatezza dei fondi propri e delle risorse di liquidità, della governance interna, dei controlli e/o del modello imprenditoriale o della strategia, e sulla base di tale analisi esse dovrebbero stabilire la necessità di adottare, ove necessario, misure di intervento precoce e/o accertare se l’impresa di investimento possa essere considerata in dissesto o a rischio di dissesto.
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26. La valutazione dovrebbe essere costantemente rivista alla luce delle risultanze emerse dalle …
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La valutazione dovrebbe essere costantemente rivista alla luce delle risultanze emerse dalle valutazioni dei rischi o dall’esito delle valutazioni del capitale e della liquidità nello SREP.
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27. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le risultanze delle valutazioni: a. si …
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Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le risultanze delle valutazioni: - a. si riflettano nel punteggio assegnato alla sostenibilità economica ( viability ) complessiva dell’impresa di investimento, in conformità delle indicazioni di cui al titolo 10;
- b. siano chiaramente documentate in una sintesi della valutazione SREP complessiva recante i punteggi assegnati (globalmente e per i singoli elementi dello SREP) e tutte le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’ultima valutazione e
- c. Costituiscano la base per accertare a fini di vigilanza se l’impresa di investimento possa essere considerata «in dissesto o a rischio di dissesto»; per le imprese di investimento soggette alla direttiva 2014/59/UE, tale accertamento dovrebbe essere svolto in ottemperanza all’articolo 32 della suddetta direttiva, tenuto conto anche degli orientamenti dell’ABE in merito al concetto di «in dissesto o a rischio di dissesto» (9 ).
2.1.5 Dialogo con le imprese di investimento, applicazione delle misure di vigilanza e comunicazione delle risultanze
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28. Seguendo il modello di impegno minimo, come indicato nella sezione 2.4, le autorità competenti …
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Seguendo il modello di impegno minimo, come indicato nella sezione 2.4, le autorità competenti dovrebbero avviare un dialogo con le imprese di investimento per valutare i singoli elementi dello SREP, come previsto nei titoli che trattano i singoli elementi in modo specifico. (9 ) Orientamenti dell’ABE sull’interpretazione delle diverse situazioni nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto (articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE) (EBA/GL/2015/07). 10
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29. Sulla base della valutazione SREP complessiva e sulla scorta delle valutazioni dei singoli …
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Sulla base della valutazione SREP complessiva e sulla scorta delle valutazioni dei singoli elementi dello SREP, le autorità competenti dovrebbero adottare misure di vigilanza come indicato nel titolo 10.
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30. Qualora i risultati del monitoraggio degli indicatori principali, la valutazione degli elementi …
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Qualora i risultati del monitoraggio degli indicatori principali, la valutazione degli elementi dello SREP o qualsiasi altra attività di vigilanza richiedano l’applicazione di misure di vigilanza per fronteggiare problematiche immediate, le autorità competenti non dovrebbero attendere il completamento della valutazione di tutti gli elementi dello SREP e l’aggiornamento della relativa valutazione SREP complessiva, ma decidere le misure necessarie per porre rimedio alla situazione esaminata e procedere successivamente all’aggiornamento della valutazione SREP complessiva.
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31. Come delineato nella sezione 2.4, le autorità competenti dovrebbero inoltre impegnarsi in un …
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Come delineato nella sezione 2.4, le autorità competenti dovrebbero inoltre impegnarsi in un dialogo sulla base delle risultanze della valutazione SREP complessiva e , contemporaneamente, delle misure di vigilanza ad esse associate, e al termine del processo informare l’impresa di investimento dei requisiti di capitale, di liquidità, nonché delle misure di vigilanza che essa è obbligata a rispettare.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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