+5.1 Preparazione della vendita
---+52. Nei piani di risoluzione o in qualsiasi documento giustificativo le autorità di risoluzione …
---+53. Per garantire la fattibilità/credibilità della vendita dell’attività d’impresa in quanto …
---+54. Sebbene la strategia di vendita dipenda dalla definizione del perimetro di trasferimento …
---+55. Nel definire la tempistica ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 7, lettere d) e j), della …
---+56. Le autorità di risoluzione dovrebbero individuare le approvazioni o i consensi che non …
---+57. In caso di gruppi transfrontalieri, perimetro transfrontaliero della cessione o operazioni …
---+58. Le autorità di risoluzione dovrebbero garantire che la loro procedura di vendita sia …
---+59. Le autorità di risoluzione dovrebbero essere pronte a effettuare la valutazione della …
---+60. La procedura di vendita dovrebbe consentire un’esecuzione agevole della vendita accelerata …
---+61. Nel caso di una vendita strategica dell’attività d’impresa, le autorità di risoluzione …
---+62. Le autorità di risoluzione dovrebbero prepararsi alla richiesta di assistenza esterna (tra cui …
---+63. La valutazione della possibilità di risoluzione di cui alla sezione C dell’allegato della …
---+64. Qualora sia chiesto loro di dimostrare come possono segregare le attività in difficoltà, gli …
---+65. Se del caso, gli enti dovrebbero altresì dimostrare le proprie capacità di costituire entità …

5.1 Preparazione della vendita

5.1.1 Preparazione della procedura di vendita

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
52. Nei piani di risoluzione o in qualsiasi documento giustificativo le autorità di risoluzione …

Nei piani di risoluzione o in qualsiasi documento giustificativo le autorità di risoluzione dovrebbero indicare in quali modalità sono in grado di attuare agevolmente la procedura di vendita di cui al paragrafo 50, lettera a), nel modo più trasparente possibile.

53. Per garantire la fattibilità/credibilità della vendita dell’attività d’impresa in quanto …

Per garantire la fattibilità/credibilità della vendita dell’attività d’impresa in quanto strumento di risoluzione, l’autorità di risoluzione dovrebbe prestabilire, con l’aiuto degli enti, un elenco dei criteri che i potenziali acquirenti devono soddisfare, sulla base delle caratteristiche del perimetro di trasferimento nonché alla luce delle caratteristiche degli operatori di mercato esistenti e di fattori esterni (quali considerazioni normative riguardanti la concentrazione del mercato, la necessità di licenze e autorizzazioni ed eventuali ostacoli all’accesso al mercato). Le autorità di risoluzione dovrebbero poter fare riferimento alle informazioni a disposizione delle autorità di vigilanza e contenute nei piani di risanamento.

54. Sebbene la strategia di vendita dipenda dalla definizione del perimetro di trasferimento …

Sebbene la strategia di vendita dipenda dalla definizione del perimetro di trasferimento (specifico per l’ente e la situazione), le autorità di risoluzione dovrebbero elaborare la procedura di vendita prendendo in considerazione almeno i seguenti elementi:

  • - la tempistica della procedura di vendita: un calendario con le tappe fondamentali e i risultati tangibili;
  • - la definizione dei sottoprocessi operativi, con una chiara attribuzione dei compiti alle diverse squadre e agli esperti, compresi le autorità di risoluzione, gli enti, le autorità competenti e tutti i soggetti rilevanti, conformemente ai paragrafi 56 e 57;
  • - la composizione e i ruoli delle squadre e degli organismi;
  • - la documentazione su cui si fondano il quadro della vendita e il processo di commercializzazione (tra cui, in via non esclusiva, le liste delle condizioni, gli accordi di riservatezza e altri documenti giuridici, i modelli a disposizione degli offerenti, le schede di valutazione delle offerte, l’elenco dei criteri, la documentazione dell’appalto e i mandati per i consulenti esterni, i modelli per la comunicazione mediatica);
  • - uno o più canali di comunicazione ufficiali, uno o più piani di comunicazione nonché informazioni, dati e relazioni.
55. Nel definire la tempistica ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 7, lettere d) e j), della …

Nel definire la tempistica ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 7, lettere d) e j), della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione dovrebbero considerare le diverse tappe fondamentali che sono pertinenti per le cessioni e, in particolare, la data di riferimento della pianificazione della risoluzione (11 ), la data della valutazione (12 ), la data della risoluzione (13 ) e la o le date della cessione.

56. Le autorità di risoluzione dovrebbero individuare le approvazioni o i consensi che non …

Le autorità di risoluzione dovrebbero individuare le approvazioni o i consensi che non rientrerebbero tra le esenzioni di cui all’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, e garantire che essi siano contemplati nella procedura di vendita. Essi possono comprendere l’approvazione da parte della Commissione europea della concentrazione di una dimensione europea, conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (norme UE sul controllo delle fusioni, EUMR) (14 ). Le autorità di risoluzione dovrebbero prendere in considerazione le interazioni con le autorità di mercato e con qualsiasi altra autorità che prevedibilmente interverrà nel processo di vendita. Tali interazioni con altre autorità dovrebbero avvenire tempestivamente e non

(11 ) A norma dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (GU L 277 del 7.11.2018, pag. 1).

(12 ) Come indicato nel manuale dell’ABE sulla valutazione per finalità di risoluzione (manuale ABE per la valutazione).

(13 ) Quale definita all’articolo 1, lettera j), del regolamento delegato 2018/345 della Commissione.

(14 ) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 024 del 29.1.2004, pag. 1). dovrebbero rendere inappropriato il calendario di vendita sotto il profilo della possibilità di risoluzione.

57. In caso di gruppi transfrontalieri, perimetro transfrontaliero della cessione o operazioni …

In caso di gruppi transfrontalieri, perimetro transfrontaliero della cessione o operazioni transfrontaliere, le autorità di risoluzione dovrebbero discutere il proprio quadro di vendita, laddove pertinente, con altre autorità di risoluzione e autorità competenti, per concordare l’attribuzione dei compiti, lo scambio di informazioni e la tempistica, aggiornare periodicamente il quadro di vendita e garantire la disponibilità di linee di comunicazione riservate. Le discussioni possono svolgersi, ad esempio, in collegi di risoluzione (laddove esistenti) o in gruppi di gestione delle crisi (laddove esistenti; per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale), ovvero in altri contesti, su base ad hoc e meno formale.

58. Le autorità di risoluzione dovrebbero garantire che la loro procedura di vendita sia …

Le autorità di risoluzione dovrebbero garantire che la loro procedura di vendita sia applicabile in almeno due scenari: vendita dopo un processo di commercializzazione ai sensi dell’articolo 39 della direttiva 2014/59/UE (qualificabile come «vendita strategica dell’attività d’impresa») e vendita senza il processo di commercializzazione ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva citata (qualificabile come «vendita accelerata dell’attività d’impresa»).

59. Le autorità di risoluzione dovrebbero essere pronte a effettuare la valutazione della …

Le autorità di risoluzione dovrebbero essere pronte a effettuare la valutazione della fattibilità del processo di commercializzazione il prima possibile e comunque non dopo la dichiarazione di dissesto o rischio di dissesto, conformemente agli orientamenti dell’ABE sull’efficacia dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa (15 ).

60. La procedura di vendita dovrebbe consentire un’esecuzione agevole della vendita accelerata …

La procedura di vendita dovrebbe consentire un’esecuzione agevole della vendita accelerata dell’attività d’impresa durante il fine settimana della risoluzione. A tale scopo, l’autorità di risoluzione dovrebbe essere in grado di aggiornare l’elenco dei criteri che i potenziali acquirenti devono soddisfare e l’elenco prestabilito dei potenziali acquirenti sulla base del paragrafo 19 dei presenti orientamenti (ad esempio attraverso attività di monitoraggio del mercato, l’accesso esistente ai pertinenti dati di mercato aggiornati o procedure esistenti per chiedere l’assistenza di esperti in materia), a seconda delle condizioni del mercato e del perimetro di trasferimento alla data della dichiarazione di dissesto o rischio di dissesto. L’autorità di risoluzione dovrebbe valutare il prima possibile le potenziali implicazioni di una vendita accelerata dell’attività d’impresa in riferimento alle norme sugli aiuti di Stato, e garantire che la vendita accelerata sia eseguita in modo tale da ridurre al minimo tali implicazioni (16 ).

61. Nel caso di una vendita strategica dell’attività d’impresa, le autorità di risoluzione …

Nel caso di una vendita strategica dell’attività d’impresa, le autorità di risoluzione dovrebbero essere in grado di aggiornare l’elenco dei criteri che i potenziali acquirenti devono soddisfare, sulla base della sezione 4.1 e del paragrafo 19 dei presenti orientamenti. La procedura di vendita dovrebbe consentire un’esecuzione agevole della vendita strategica dell’attività d’impresa che assicuri un processo di commercializzazione aperto, trasparente e non discriminatorio (requisiti di commercializzazione), con l’obiettivo di massimizzare il prezzo di

(15 ) Orientamenti dell’ABE sulle circostanze materiali che costituiscono una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria e sugli elementi relativi all’efficacia dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa (articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE) (EBA/GL/2015/04).

(16 ) Conformemente al documento dell’ABE Final Q&A2015_2339. vendita e individuare potenziali conflitti di interesse. Tali criteri dovrebbero comprendere una varietà di indicatori relativi alla capacità finanziaria, giuridica e operativa dei potenziali acquirenti, adeguati al perimetro di trasferimento e non concepiti al fine di avvantaggiare i potenziali compratori individuati ex ante. L’autorità di risoluzione può richiedere piani che descrivano il processo di integrazione del perimetro di trasferimento da parte del potenziale compratore ed evidenzino le capacità richieste.

62. Le autorità di risoluzione dovrebbero prepararsi alla richiesta di assistenza esterna (tra cui …

Le autorità di risoluzione dovrebbero prepararsi alla richiesta di assistenza esterna (tra cui consulenti, consulenti legali o revisori contabili) durante il processo di vendita o alla delega del processo di commercializzazione. La responsabilità in capo all’autorità di risoluzione non dovrebbe essere delegata; l’autorità dovrebbe aver predisposto una procedura di selezione e nomina dei consulenti esterni sulla base di criteri prestabiliti secondo un mandato definito, controllarli e verificarne il contributo, nonché garantire l’assenza di conflitti di interesse e il rispetto della riservatezza. Il mandato dovrebbe stabilire con chiarezza, tra l’altro, gli obiettivi e i risultati tangibili, le competenze e le risorse previste, la tempistica o le tariffe.

5.1.2 Segregazione interna

63. La valutazione della possibilità di risoluzione di cui alla sezione C dell’allegato della …

La valutazione della possibilità di risoluzione di cui alla sezione C dell’allegato della direttiva 2014/59/UE deve basarsi sulla valutazione delle strutture giuridiche e societarie dell’ente (punto 2 della citata sezione C dell’allegato della direttiva 2014/59/UE), della complessità di tali strutture e della difficoltà di associare le linee di business alle entità del gruppo (punto 16 della sezione C dell’allegato della direttiva 2014/59/UE), nonché della compatibilità di tali strutture con lo strumento o gli strumenti di risoluzione prescelti (punto 21 della sezione C dell’allegato della direttiva 2014/59/UE). Pertanto, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare quale sia il modo migliore per preparare lo strumento della separazione delle attività, considerato che molte delle componenti del perimetro di trasferimento potrebbero non essere comprese in un’unica entità giuridica o un’unica linea di business; laddove necessario e fatti salvi i poteri di cui all’articolo 17 della direttiva 2014/59/UE, tali autorità dovrebbero quindi promuovere la separazione dei portafogli:

  • a. chiedendo agli enti di dotarsi di manuali (cfr. paragrafo 75) che definiscano le modalità di segregazione delle attività in difficoltà (17 ) in una linea di business o in una entità giuridica, qualora la strategia di risoluzione contempli lo strumento della separazione delle attività e i portafogli ammissibili a tale strumento siano sparpagliati in tutto il gruppo;
  • b. valutando il sostegno che le opzioni di risanamento di cui al punto 14 della sezione A dell’allegato della direttiva 2014/59/UE potrebbero fornire alla separazione delle attività in difficoltà dal resto del gruppo.
64. Qualora sia chiesto loro di dimostrare come possono segregare le attività in difficoltà, gli …

Qualora sia chiesto loro di dimostrare come possono segregare le attività in difficoltà, gli enti dovrebbero evidenziare in quale modo le loro azioni:

(17 ) Ai fini dei presenti orientamenti, per attività in difficoltà si intendono le attività deteriorate o in sofferenza quali citate al considerando 59 della direttiva 2014/59/UE.

  • - agevoleranno gli esercizi diagnostici, come indicato negli orientamenti dell’ABE sui test, le verifiche o gli esercizi che possono comportare misure di sostegno (18 ), dato che la maggior parte delle attività in difficoltà saranno centralizzate in un’unica unità di business dedicata;
  • - consentiranno una corretta individuazione degli ostacoli contrattuali, dei requisiti giuridici connessi con le attività in difficoltà e di altri tipi di ostacoli alla cessione;
  • - consentiranno una valutazione più agevole delle attività in difficoltà (e, conseguentemente, delle linee di business non in difficoltà che supportano la scelta dello strumento di risoluzione complementare);
  • - creeranno all’interno dell’unità di business un elevato livello di competenze in materia di gestione delle attività in difficoltà;
  • - porteranno all’elaborazione di un insieme di dati dedicato comprendente le garanzie reali e le questioni concernenti i diritti correlate alle attività in difficoltà;
  • - individueranno i servizi specifici necessari per questi elementi e avvieranno l’applicazione delle misure per la loro gestione;
  • - porteranno alla segregazione delle risorse necessarie (comprese quelle finanziarie e di personale), che potrebbero così essere più facilmente trasferite al momento della risoluzione, in particolare con l’ausilio di accordi di servizio.
65. Se del caso, gli enti dovrebbero altresì dimostrare le proprie capacità di costituire entità …

Se del caso, gli enti dovrebbero altresì dimostrare le proprie capacità di costituire entità giuridiche in conformità del paragrafo 48 dei presenti orientamenti.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/