+40. L’emittente di ART deve prendere in considerazione, nel proprio processo decisionale, i …
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40. L’emittente di ART deve prendere in considerazione, nel proprio processo decisionale, i …
L’emittente di ART deve prendere in considerazione, nel proprio processo decisionale, i risultati di una valutazione del rischio effettuata per rilevare se tali strutture potrebbero essere utilizzate per uno scopo connesso al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo o ad altri reati finanziari, al fine di garantire che l’emittente o il settore non siano esposti a gravi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, gli emittenti di ART dovrebbero tenere conto, come minimo: - a. della misura in cui il paese nel quale sarà istituita la struttura rispetta effettivamente le norme dell’Unione e internazionali in materia di trasparenza fiscale, contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- b. della misura in cui la struttura serve un evidente obiettivo economico e lecito;
- c. della misura in cui la struttura potrebbe essere utilizzata per nascondere l’identità del titolare effettivo;
- d. della misura in cui la motivazione che porta alla possibile istituzione di una struttura sollevi preoccupazioni;
- e. se la struttura possa impedire la sorveglianza appropriata da parte dell’organo di amministrazione dell’emittente di ART o la capacità dell’emittente di gestire il rischio correlato;
- f. se la struttura ponga ostacoli a un’efficace vigilanza da parte delle autorità competenti.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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