+4.2 Rischi da valutare
---+11. Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero valutare in condizioni di stress la propensione alle …
---+12. Ai fini del paragrafo 11, gli emittenti di ART/EMT dovrebbero considerare tutti i seguenti …
---+13. Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero valutare la necessità di integrare le percentuali della …
---+14. Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero valutare, in condizioni di stress, la possibilità di non …
---+15. Ai fini del paragrafo 14, gli emittenti di ART/EMT dovrebbero considerare tutti i seguenti …
---+16. Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero valutare la necessità, in condizioni di stress, di …
---+17. Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero prendere in considerazione i casi in cui per la …
---+18. Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero valutare il rischio che il valore di mercato degli ART/EMT …

4.2 Rischi da valutare

4.2.1 Rischio di rimborso

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
11. Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero valutare in condizioni di stress la propensione alle …

Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero valutare in condizioni di stress la propensione alle richieste di rimborso in qualsiasi momento.

12. Ai fini del paragrafo 11, gli emittenti di ART/EMT dovrebbero considerare tutti i seguenti …

Ai fini del paragrafo 11, gli emittenti di ART/EMT dovrebbero considerare tutti i seguenti aspetti: il profilo dei possessori di token (compresi quelli al dettaglio o all’ingrosso), il tipo di token (compreso il fatto che sia significativo o meno), il tipo di attività cui si fa riferimento (ad esempio, valuta ufficiale o altro), le caratteristiche dell’emittente (ad esempio, ente creditizio

  • o altro), l’esperienza passata delle richieste di rimborso, e il profilo delle scadenze della riserva di attività. Gli emittenti possono prendere in considerazione qualsiasi altro aspetto ritenuto rilevante ai fini della valutazione.
13. Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero valutare la necessità di integrare le percentuali della …

Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero valutare la necessità di integrare le percentuali della riserva di attività con una scadenza residua fino a uno o cinque giorni lavorativi conformemente all’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114, laddove si applichi il regolamento delegato pertinente, stimando un intervallo di confidenza del 99 % rispetto all’importo medio rimborsato nei peggiori casi osservati di scadenza residua di 1 e 5 giorni in termini di deflussi lordi, sulla base delle loro particolari osservazioni storiche. 4.2.2 Rischio legato ai depositi presso enti creditizi

14. Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero valutare, in condizioni di stress, la possibilità di non …

Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero valutare, in condizioni di stress, la possibilità di non riuscire ad accedere prontamente all’importo dei depositi detenuti presso enti creditizi come parte della riserva di attività.

15. Ai fini del paragrafo 14, gli emittenti di ART/EMT dovrebbero considerare tutti i seguenti …

Ai fini del paragrafo 14, gli emittenti di ART/EMT dovrebbero considerare tutti i seguenti aspetti: i) la qualità creditizia e il profilo di liquidità della controparte del deposito; ii) la concentrazione per controparte e depositario; iii) l’ubicazione del deposito; iv) la scadenza del deposito; v) le potenziali garanzie (tra cui il volume, il tipo o la qualità) comprese nel deposito; e vi) qualsiasi fattore di rischio non richiesto ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 che potrebbero considerare rilevante per tale rischio.

4.2.3 Rischio di mercato e volatilità

16. Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero valutare la necessità, in condizioni di stress, di …

Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero valutare la necessità, in condizioni di stress, di ulteriori requisiti di liquidità per coprire il rischio di mercato della riserva di attività nonché le differenze di denominazione valutaria, la volatilità e la correlazione rispetto a quella delle attività di riferimento, tenendo conto dei relativi derivati di copertura e dell’eccesso di garanzia ( overcollateralization ) in essere imposti in conformità delle specifiche di cui all’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114, laddove si applichi il regolamento delegato pertinente, o di qualsiasi altro eccesso di garanzia richiesto dall’autorità competente/di vigilanza o detenuto su base volontaria.

17. Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero prendere in considerazione i casi in cui per la …

Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero prendere in considerazione i casi in cui per la determinazione dell’eccesso di garanzia in essere (di cui al paragrafo precedente) viene utilizzato un approccio basato sul riferimento storico fondato su un periodo di osservazione in cui non si è verificato alcun evento di stress. In questi casi, ad esempio, dovrebbero essere considerati periodi più lunghi, compresi gli eventi di stress, o dovrebbero essere integrate ipotesi di stress.

4.2.4 Rischio di disancoraggio

18. Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero valutare il rischio che il valore di mercato degli ART/EMT …

Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero valutare il rischio che il valore di mercato degli ART/EMT differisca dal valore di mercato dell’attività di riferimento e se siano necessari ulteriori requisiti di liquidità per mitigare tale differenza.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/