+19. Il membro del personale di alto livello dovrebbe: a. adottare le misure necessarie a garantire …

19. Il membro del personale di alto livello dovrebbe: a. adottare le misure necessarie a garantire …

Il membro del personale di alto livello dovrebbe:

  • a. adottare le misure necessarie a garantire la conformità alle disposizioni di cui alla sezione 4.2 relativa alla valutazione dell’esposizione a misure restrittive;
  • b. adottare le misure necessarie a garantire la conformità alle disposizioni di cui alla sezione 4.3 relativa all’efficacia delle politiche e delle procedure in materia di misure restrittive;
  • c. fornire periodicamente informazioni adeguate all’organo di gestione per consentirgli di svolgere le proprie funzioni di cui alla sezione 4.1.1 e alla sezione 4.1.2. Le informazioni all’organo di gestione dovrebbero includere quanto meno:
  • i) le modifiche all’esposizione dell’istituto finanziario a misure restrittive e l’esito della valutazione di tale esposizione;
  • ii) le modifiche ai regimi di misure restrittive e il loro impatto sull’istituto finanziario;
  • iii) statistiche e informazioni relative a:
  •  il numero di segnalazioni generate;
  •  il numero di segnalazioni in attesa di analisi;
  •  il numero di relazioni presentate all’autorità nazionale competente per l’attuazione di misure restrittive (5 ) e/o all’autorità di vigilanza competente in conformità della normativa applicabile;
  •  il tempo medio intercorso tra un vero riscontro positivo e la relazione presentata all’autorità nazionale competente per l’attuazione di misure restrittive e/o all’autorità di vigilanza competente in conformità della normativa applicabile;
  •  il valore dei fondi e/o delle risorse economiche congelati (6 ) e il tipo di attività detenuti presso l’istituto finanziario;
  • iv) informazioni sulle risorse umane e tecniche e sull’adeguatezza di tali risorse alla luce dell’esposizione dell’istituto finanziario a misure restrittive;
  • v) carenze o lacune individuate in relazione alle politiche, alle procedure e ai controlli dell’istituto finanziario in materia di misure restrittive, comprese le osservazioni trasmesse dalle autorità competenti per la supervisione delle politiche, delle procedure e dei controlli finalizzati all’attuazione delle suddette misure restrittive;
  • vi) i casi di violazione e di elusione di misure restrittive con i relativi motivi;
  • vii) proposte relative alle modalità atte a gestire eventuali modifiche dei requisiti normativi o dell’esposizione a misure restrittive o eventuali carenze o lacune in relazione alle politiche, alle procedure e ai controlli sulle misure restrittive dell’istituto finanziario che sono state individuate e casi di violazione e di elusione di misure restrittive che sono stati constatati;
  • d. segnalare tutte le violazioni di misure restrittive alle autorità nazionali competenti per l’attuazione di misure restrittive e/o all’autorità di vigilanza competente in conformità della normativa applicabile;
  • e. collaborare in modo efficace e costruttivo con le autorità nazionali competenti per l’attuazione di misure restrittive e con l’autorità di vigilanza competente in conformità della normativa applicabile.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/