+23. La valutazione dell’esposizione a misure restrittive dovrebbe consentire agli enti finanziari …

23. La valutazione dell’esposizione a misure restrittive dovrebbe consentire agli enti finanziari …

La valutazione dell’esposizione a misure restrittive dovrebbe consentire agli enti finanziari di individuare e valutare:

  • a. quali regimi di misure restrittive si applicano loro;
  • b. la probabilità di una mancata attuazione di misure restrittive;
  • c. la probabilità di elusione di misure restrittive;
  • d. le conseguenze di eventuali violazioni di misure restrittive;
  • e. i seguenti fattori di rischio:
  • a) il rischio geografico, tra cui:
  • i. dove l’istituto finanziario svolge la propria attività, ossia le giurisdizioni e i territori in cui è stabilito o opera;
  • ii. fino a che punto tali giurisdizioni e territori sono esposti a misure restrittive o sono notoriamente utilizzati per eludere misure restrittive;
  • iii. origine e destinazione delle transazioni;
  • b) il rischio in relazione ai clienti, tra cui:
  • i. i legami dei clienti e, se del caso, dei loro titolari effettivi e dei loro azionisti di controllo, con paesi per i quali sono in atto misure restrittive a causa di una situazione che interessa i paesi in questione o che sono notoriamente utilizzati per eludere misure restrittive;
  • ii. il numero, la tipologia e la complessità dei clienti, come ad esempio eventuali problemi in termini di identificazione del titolare effettivo;
  • iii. l’attività del suo portafoglio clienti e la complessità dell’attività, compresi eventuali legami con industrie o settori che possono essere soggetti a misure economiche o a eventuali altre misure restrittive, nonché la frequenza e la tipologia delle transazioni;
  • c) il rischio in relazione ai prodotti e servizi, tra cui:
  • i. la tipologia dei prodotti e dei servizi dell’istituto finanziario;
  • ii. la misura in cui la fornitura di tali prodotti e servizi espone l’istituto finanziario al rischio di violazioni di misure restrittive e di elusione delle stesse;
  • d) il rischio in relazione ai canali di distribuzione, inclusa la possibilità che il ricorso a intermediari, agenti, terzi, rapporti bancari di corrispondenza o altri canali di distribuzione comporti vulnerabilità, anche con le modalità seguenti:
  • i. limitando la visibilità delle parti interessate di cui l’istituto finanziario dispone;
  • ii. rendendo l’istituto finanziario dipendente dalle procedure di screening di terzi;
  • iii. aumentando l’esposizione dell’istituto finanziario ai rischi geografici perché opera
  • o ha sede in un paese nel quale sono in vigore misure restrittive a causa di una situazione che riguarda il paese in questione o in paesi che notoriamente vengono utilizzati per eludere misure restrittive.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/