+23. La valutazione dell’esposizione a misure restrittive dovrebbe consentire agli enti finanziari …
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23. La valutazione dell’esposizione a misure restrittive dovrebbe consentire agli enti finanziari …
La valutazione dell’esposizione a misure restrittive dovrebbe consentire agli enti finanziari di individuare e valutare: - a. quali regimi di misure restrittive si applicano loro;
- b. la probabilità di una mancata attuazione di misure restrittive;
- c. la probabilità di elusione di misure restrittive;
- d. le conseguenze di eventuali violazioni di misure restrittive;
- e. i seguenti fattori di rischio:
- a) il rischio geografico, tra cui:
- i. dove l’istituto finanziario svolge la propria attività, ossia le giurisdizioni e i territori in cui è stabilito o opera;
- ii. fino a che punto tali giurisdizioni e territori sono esposti a misure restrittive o sono notoriamente utilizzati per eludere misure restrittive;
- iii. origine e destinazione delle transazioni;
- b) il rischio in relazione ai clienti, tra cui:
- i. i legami dei clienti e, se del caso, dei loro titolari effettivi e dei loro azionisti di controllo, con paesi per i quali sono in atto misure restrittive a causa di una situazione che interessa i paesi in questione o che sono notoriamente utilizzati per eludere misure restrittive;
- ii. il numero, la tipologia e la complessità dei clienti, come ad esempio eventuali problemi in termini di identificazione del titolare effettivo;
- iii. l’attività del suo portafoglio clienti e la complessità dell’attività, compresi eventuali legami con industrie o settori che possono essere soggetti a misure economiche o a eventuali altre misure restrittive, nonché la frequenza e la tipologia delle transazioni;
- c) il rischio in relazione ai prodotti e servizi, tra cui:
- i. la tipologia dei prodotti e dei servizi dell’istituto finanziario;
- ii. la misura in cui la fornitura di tali prodotti e servizi espone l’istituto finanziario al rischio di violazioni di misure restrittive e di elusione delle stesse;
- d) il rischio in relazione ai canali di distribuzione, inclusa la possibilità che il ricorso a intermediari, agenti, terzi, rapporti bancari di corrispondenza o altri canali di distribuzione comporti vulnerabilità, anche con le modalità seguenti:
- i. limitando la visibilità delle parti interessate di cui l’istituto finanziario dispone;
- ii. rendendo l’istituto finanziario dipendente dalle procedure di screening di terzi;
- iii. aumentando l’esposizione dell’istituto finanziario ai rischi geografici perché opera
- o ha sede in un paese nel quale sono in vigore misure restrittive a causa di una situazione che riguarda il paese in questione o in paesi che notoriamente vengono utilizzati per eludere misure restrittive.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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