+5.1. Canali di trasmissione
---+22. Gli enti dovrebbero individuare, mediante osservazione e giudizio, i canali di trasmissione più …
---+23. Gli enti dovrebbero individuare fonti di dati affidabili, applicare metodologie trasparenti e …
---+24. Per individuare i canali di trasmissione ambientali, gli enti dovrebbero individuare i fattori …
---+25. Gli enti dovrebbero valutare in quale misura le loro controparti possano essere indirettamente …
---+26. In base all’orizzonte temporale dell’analisi, gli enti dovrebbero prendere in considerazione i …
---+27. Gli enti dovrebbero valutare in che modo i rischi ambientali di transizione e fisici si …

5.1. Canali di trasmissione

5.1. Canali di trasmissione

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
22. Gli enti dovrebbero individuare, mediante osservazione e giudizio, i canali di trasmissione più …

Gli enti dovrebbero individuare, mediante osservazione e giudizio, i canali di trasmissione più pertinenti attraverso i quali i rischi ambientali possono incidere sulle loro esposizioni. A tal fine, dovrebbero istituire una procedura strutturata, ben documentata e periodicamente riesaminata.

23. Gli enti dovrebbero individuare fonti di dati affidabili, applicare metodologie trasparenti e …

Gli enti dovrebbero individuare fonti di dati affidabili, applicare metodologie trasparenti e formulare ipotesi chiaramente articolate. Conformemente alla sezione 4.2 degli orientamenti sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance, gli enti dovrebbero raccogliere i dati necessari in base alla loro valutazione della rilevanza.

24. Per individuare i canali di trasmissione ambientali, gli enti dovrebbero individuare i fattori …

Per individuare i canali di trasmissione ambientali, gli enti dovrebbero individuare i fattori di rischio pertinenti prendendo in considerazione sia i rischi di transizione che quelli fisici. Un elenco non esaustivo dei potenziali canali di trasmissione, sia micro che macro, è presentato nell’allegato.

25. Gli enti dovrebbero valutare in quale misura le loro controparti possano essere indirettamente …

Gli enti dovrebbero valutare in quale misura le loro controparti possano essere indirettamente esposte ai rischi ambientali attraverso la loro catena del valore o attraverso potenziali effetti di ricaduta sull’economia locale, a partire dalle controparti più grandi o più concentrate. Qualora tali impatti indiretti siano ritenuti rilevanti, gli enti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di tenerne conto nei pertinenti canali di trasmissione.

26. In base all’orizzonte temporale dell’analisi, gli enti dovrebbero prendere in considerazione i …

In base all’orizzonte temporale dell’analisi, gli enti dovrebbero prendere in considerazione i potenziali fattori di mitigazione o di amplificazione del rischio. Tali fattori potrebbero includere:

  • a. la copertura assicurativa privata e pubblica, tenendo conto allo stesso tempo delle lacune esistenti e future potenziali in materia di protezione assicurativa;
  • b. gli sforzi in atto delle controparti e le strategie di lungo termine relative alla mitigazione e/o all’adattamento ai cambiamenti climatici (ad esempio piani di transizione, se disponibili), compresi i rischi derivanti dall’eventuale mancata o tardiva adoz ione efficace di tale transizione/adattamento; e
  • c. le misure di adattamento locali o governative pertinenti, prestando attenzione a non fare affidamento su azioni governative eccessivamente ottimistiche o su regimi di sostegno finanziario promossi dallo Stato.
27. Gli enti dovrebbero valutare in che modo i rischi ambientali di transizione e fisici si …

Gli enti dovrebbero valutare in che modo i rischi ambientali di transizione e fisici si propagano attraverso i canali di trasmissione pertinenti e si concretizzano nelle categorie di rischio stabilite, tra cui:

  • a. il modello aziendale e il rischio strategico (ad esempio, un costo del rischio maggiore e una redditività minore);
  • b. il rischio di credito (ad esempio, inadempimento delle controparti o maggiore probabilità di inadempimento, impatto sui valori delle garanzie reali);
  • c. il rischio di mercato (ad esempio perdita di valore delle attività finanziarie, aumento della volatilità, ampliamento dei differenziali creditizi su determinate attività);
  • d. il rischio di liquidità (ad esempio, difficoltà di accesso al finanziamento o alla liquidazione delle attività, aumento del fabbisogno di liquidità dei clienti) e
  • e. il rischio operativo (ad esempio, interruzioni improvvise o graduali dei processi, compresa l’assenza di personale e l’indisponibilità dei sistemi informatici).

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/