+Criteri generali
---+15. Un’attività dovrebbe essere identi fi cata come «accessoria a un’attività bancaria» quando …
---+16. Al fi ne di valutare se le attività siano accessorie all’attività bancaria, sulla base dei …
---+17. Ai fi ni del paragrafo 15, un’attività sostiene il settore bancario quando migliora …
---+18. Fatto salvo il paragrafo 17, quelle che seguono dovrebbero essere considerate attività che …
---+19. Ai fi ni del paragrafo 15, un’attività integra il settore bancario quando: a. consente a un …
---+20. Per determinare se un’attività integri o meno il settore bancario ci si dovrebbe basare su una …
---+21. Ai fi ni del paragrafo 15, un’attività si basa sul settore bancario quando: a. fa signi fi …
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Criteri generali
Criteri generali
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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15. Un’attività dovrebbe essere identi fi cata come «accessoria a un’attività bancaria» quando …
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Un’attività dovrebbe essere identi fi cata come «accessoria a un’attività bancaria» quando sostiene, integra o si basa sulla prestazione di qualsiasi servizio o attività elencati nell’allegato I, punti da 1 a 12 e da 15 a 17 della direttiva 2013/36/UE, nonché nell’allegato I, sezione A o B, della direttiva 2014/65/UE, in relazione agli strumenti fi nanziari elencati nell’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE, da parte di un ente o di un ente fi nanziario («sostiene, integra o si basa sul settore bancario»).
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16. Al fi ne di valutare se le attività siano accessorie all’attività bancaria, sulla base dei …
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Al fi ne di valutare se le attività siano accessorie all’attività bancaria, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 15 la valutazione dovrebbe: - a. limitarsi alle attività svolte dalle imprese che, se considerate IS, devono o possono essere soggette a consolidamento prudenziale conformemente agli articoli 11 e 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 e ai criteri di cui al regolamento (UE) 2022/676. Sono comprese le imprese madri, le fi liazioni e gli accordi a controllo congiunto, nonché qualsiasi altra situazione di cui all’articolo 18, paragra fi 3, 5 e 6, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013; e
- b. svolgersi tenendo conto della pertinenza del collegamento o del nesso dell’attività con quella di un ente o di un ente fi nanziario di cui al paragrafo 15.
Sostiene il settore bancario
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17. Ai fi ni del paragrafo 15, un’attività sostiene il settore bancario quando migliora …
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Ai fi ni del paragrafo 15, un’attività sostiene il settore bancario quando migliora considerevolmente l’e (cid:431) icienza e l’e (cid:431) icacia dei processi bancari o consente o agevola la fornitura di prodotti e/o servizi bancari ai clienti. La prestazione di tali servizi di assistenza ad altre IS del gruppo dovrebbe essere considerata un supporto indiretto.
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18. Fatto salvo il paragrafo 17, quelle che seguono dovrebbero essere considerate attività che …
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Fatto salvo il paragrafo 17, quelle che seguono dovrebbero essere considerate attività che sostengono il settore bancario: - a. supporto operativo, come l’ottimizzazione di processi e lo sviluppo e la manutenzione di infrastrutture;
- b. supporto alle relazioni con i clienti, come la facilitazione dell’interazione tra i clienti e la banca (ad esempio, piattaforme di assistenza clienti);
- c. gestione del rischio e supporto alla conformità normativa;
- d. supporto strategico e competitivo, come ricerche di mercato, analisi di big data, innovazione e trasformazione digitale o attività di marketing;
- e. supporto amministrativo e back-o (cid:431) ice, come la gestione delle risorse umane o dei documenti.
Integra il settore bancario
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19. Ai fi ni del paragrafo 15, un’attività integra il settore bancario quando: a. consente a un …
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Ai fi ni del paragrafo 15, un’attività integra il settore bancario quando: - a. consente a un ente o a un ente fi nanziario del gruppo, mediante speci fi ci canali di distribuzione e commercializzazione, di ampliare l’o (cid:431) erta dei suoi servizi e prodotti bancari per i clienti dell’impresa; o
- b. i servizi e i prodotti non bancari dell’impresa, attraverso speci fi ci canali di distribuzione e commercializzazione, sono o (cid:431) erti e forniti alla clientela di un ente o di un ente fi nanziario del gruppo.
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20. Per determinare se un’attività integri o meno il settore bancario ci si dovrebbe basare su una …
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Per determinare se un’attività integri o meno il settore bancario ci si dovrebbe basare su una valutazione obiettiva e fattuale e non sulla possibilità astratta che l’ente o l’ente fi nanziario o l’impresa o (cid:431) ra i propri servizi e prodotti alla stessa clientela. Si basa sul settore bancario
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21. Ai fi ni del paragrafo 15, un’attività si basa sul settore bancario quando: a. fa signi fi …
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Ai fi ni del paragrafo 15, un’attività si basa sul settore bancario quando: - a. fa signi fi cativamente assegnamento su prodotti o servizi bancari pertinenti forniti da un ente o da un ente fi nanziario del gruppo per svolgere la propria attività (ad esempio KYC, gestione delle domande di prestito, valutazione del rischio di credito). A questo proposito, le dipendenze operative e del personale dovrebbero rientrare nella valutazione; oppure
- b. dipende in misura signi fi cativa dai fi nanziamenti erogati da un ente o da un ente fi nanziario del gruppo per fi nanziare la fornitura di prodotti o servizi che fanno parte della sua attività. Gli enti dovrebbero non solo considerare il fi nanziamento ricevuto dall’impresa, ma anche valutare l’esistenza di un impegno esplicito a erogare il fi nanziamento.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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