+Titolo II – Utilizzo del sistema informativo delle AEV
---+4. Ai fini delle valutazioni della professionalità e dell’onorabilità delle persone di interesse …
---+5. Le autorità competenti che effettuano una valutazione della professionalità e onorabilità di una …
---+6. Nel caso in cui si proceda a un’ulteriore valutazione o a una nuova valutazione di una persona …
---+7. I dati da fornire nel sistema informativo delle AEV dovrebbero includere, per quanto riguarda la …
---+7.1. natural person:
---+7.2. legal person:
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------+8. Le informazioni inserite nel sistema informativo delle AEV conformemente al paragrafo 7 saranno …
------+9. Le autorità competenti dovrebbero nominare referenti incaricati di ricevere e rispondere alle …
------+10. Le autorità competenti dovrebbero tenere aggiornati gli elenchi dei referenti, compresi gli …
------+11. Prima che un’autorità competente effettui una valutazione della professionalità e onorabilità …

Titolo II – Utilizzo del sistema informativo delle AEV

Utilizzo del sistema informativo delle AEV

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
4. Ai fini delle valutazioni della professionalità e dell’onorabilità delle persone di interesse …

Ai fini delle valutazioni della professionalità e dell’onorabilità delle persone di interesse conformemente alle disposizioni settoriali dell’Unione, le autorità competenti dovrebbero utilizzare il sistema informativo delle AEV per trasmettere, ricercare e richiedere informazioni pertinenti alla valutazione della professionalità e dell’onorabilità, in linea con i presenti orientamenti.

Inserimento di dati nel sistema informativo delle AEV

5. Le autorità competenti che effettuano una valutazione della professionalità e onorabilità di una …

Le autorità competenti che effettuano una valutazione della professionalità e onorabilità di una persona di interesse dovrebbero inserire i dati di cui al paragrafo 7 dei presenti orientamenti nel sistema informativo delle AEV entro due settimane dal ricevimento di una notifica o di un’istanza di valutazione della professionalità e onorabilità (data di inserimento).

6. Nel caso in cui si proceda a un’ulteriore valutazione o a una nuova valutazione di una persona …

Nel caso in cui si proceda a un’ulteriore valutazione o a una nuova valutazione di una persona di interesse già sottoposta a valutazione, dovrebbe essere inserita una nuova richiesta nel sistema informativo delle AEV.

7. I dati da fornire nel sistema informativo delle AEV dovrebbero includere, per quanto riguarda la …

I dati da fornire nel sistema informativo delle AEV dovrebbero includere, per quanto riguarda la persona di interesse:

7.1. se persona fisica:

  • a. nome(i);
  • b. cognome;
  • c. data di nascita;
  • d. luogo di nascita;
  • e. laddove disponibili, altri nomi utilizzati dalla persona, inclusi, se noti, il nome alla nascita ed eventuali alias; 7.2. se persona giuridica:
  • a. la denominazione giuridica della persona o dell’entità giuridica (compresa l’abbreviazione della forma giuridica);
  • b. gli alias della persona giuridica;
  • c. l’identificativo dell’entità giuridica ( Legal Entity Identifier – LEI);
  • d. se il codice LEI non è disponibile, il numero di registrazione, ad esempio quello rilasciato da un registro centrale, un registro commerciale, un registro delle imprese o un altro registro pubblico equivalente; e
  • e. paese di costituzione (sede centrale);

e per quanto riguarda l’autorità competente che effettua la valutazione:

7.3. per una persona fisica o una persona giuridica:

  • a. i dati riportati di seguito:
  • i. per i dati trasmessi dopo l’istituzione del sistema informativo delle AEV, dovrebbe essere riportata la data di inserimento di cui al paragrafo 5;
  • ii. per i dati storici trasmessi al sistema informativo delle AEV, dovrebbe essere riportata la data pertinente a disposizione dell’autorità competente (ad esempio, data dell’istanza o della notifica, della decisione, dell’entrata in carica ecc.);
  • b. atto giuridico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti istitutivi in base al quale è stata effettuata la valutazione; e
  • c. se disponibile, numero di protocollo assegnato dall’autorità competente.
7.1. natural person:
  • a. first name(s);
  • b. surname/family name;
  • c. date of birth;
  • d. place of birth;
  • e. where available, other names (including, where available, birth name) used by the person (AKA names);
7.2. legal person:
  • a. the legal name of the legal person or entity (including abbreviation of legal form);
  • b. AKA names of the legal person;
  • c. the legal entity identifier (LEI);
  • d. where the LEI is not available, the registration number, such as from a central register, commercial register, companies register or similar public register; and
  • e. country of incorporation (headquarters);

and with regard to the assessing competent authority:

7.3. for a natural person and legal person:
  • a. data as set out below:
  • i. for data added after the establishment of the ESAs Information System: the date of entry as per paragraph 5;
  • ii. for historical data added to the ESAs Information System: relevant date available to the competent authority (e.g. date of application or notification, decision, entry into function, etc.);
  • b. legal act referred to in Articles 1(2) of the Founding Regulations under which the assessment was performed; and
  • c. where available, reference number of the record held by the competent authority.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/