+Titolo II – Utilizzo del sistema informativo delle AEV
---+4. Ai fini delle valutazioni della professionalità e dell’onorabilità delle persone di interesse …
---+5. Le autorità competenti che effettuano una valutazione della professionalità e onorabilità di una …
---+6. Nel caso in cui si proceda a un’ulteriore valutazione o a una nuova valutazione di una persona …
---+7. I dati da fornire nel sistema informativo delle AEV dovrebbero includere, per quanto riguarda la …
---+7.1. natural person:
---+7.2. legal person:
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------+8. Le informazioni inserite nel sistema informativo delle AEV conformemente al paragrafo 7 saranno …
------+9. Le autorità competenti dovrebbero nominare referenti incaricati di ricevere e rispondere alle …
------+10. Le autorità competenti dovrebbero tenere aggiornati gli elenchi dei referenti, compresi gli …
------+11. Prima che un’autorità competente effettui una valutazione della professionalità e onorabilità …
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Titolo II – Utilizzo del sistema informativo delle AEV
Utilizzo del sistema informativo delle AEV
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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4. Ai fini delle valutazioni della professionalità e dell’onorabilità delle persone di interesse …
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Ai fini delle valutazioni della professionalità e dell’onorabilità delle persone di interesse conformemente alle disposizioni settoriali dell’Unione, le autorità competenti dovrebbero utilizzare il sistema informativo delle AEV per trasmettere, ricercare e richiedere informazioni pertinenti alla valutazione della professionalità e dell’onorabilità, in linea con i presenti orientamenti. Inserimento di dati nel sistema informativo delle AEV
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5. Le autorità competenti che effettuano una valutazione della professionalità e onorabilità di una …
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Le autorità competenti che effettuano una valutazione della professionalità e onorabilità di una persona di interesse dovrebbero inserire i dati di cui al paragrafo 7 dei presenti orientamenti nel sistema informativo delle AEV entro due settimane dal ricevimento di una notifica o di un’istanza di valutazione della professionalità e onorabilità (data di inserimento).
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6. Nel caso in cui si proceda a un’ulteriore valutazione o a una nuova valutazione di una persona …
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Nel caso in cui si proceda a un’ulteriore valutazione o a una nuova valutazione di una persona di interesse già sottoposta a valutazione, dovrebbe essere inserita una nuova richiesta nel sistema informativo delle AEV.
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7. I dati da fornire nel sistema informativo delle AEV dovrebbero includere, per quanto riguarda la …
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I dati da fornire nel sistema informativo delle AEV dovrebbero includere, per quanto riguarda la persona di interesse: 7.1. se persona fisica: - a. nome(i);
- b. cognome;
- c. data di nascita;
- d. luogo di nascita;
- e. laddove disponibili, altri nomi utilizzati dalla persona, inclusi, se noti, il nome alla nascita ed eventuali alias; 7.2. se persona giuridica:
- a. la denominazione giuridica della persona o dell’entità giuridica (compresa l’abbreviazione della forma giuridica);
- b. gli alias della persona giuridica;
- c. l’identificativo dell’entità giuridica ( Legal Entity Identifier – LEI);
- d. se il codice LEI non è disponibile, il numero di registrazione, ad esempio quello rilasciato da un registro centrale, un registro commerciale, un registro delle imprese o un altro registro pubblico equivalente; e
- e. paese di costituzione (sede centrale);
e per quanto riguarda l’autorità competente che effettua la valutazione: 7.3. per una persona fisica o una persona giuridica: - a. i dati riportati di seguito:
- i. per i dati trasmessi dopo l’istituzione del sistema informativo delle AEV, dovrebbe essere riportata la data di inserimento di cui al paragrafo 5;
- ii. per i dati storici trasmessi al sistema informativo delle AEV, dovrebbe essere riportata la data pertinente a disposizione dell’autorità competente (ad esempio, data dell’istanza o della notifica, della decisione, dell’entrata in carica ecc.);
- b. atto giuridico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti istitutivi in base al quale è stata effettuata la valutazione; e
- c. se disponibile, numero di protocollo assegnato dall’autorità competente.
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7.1. natural person:
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- a. first name(s);
- b. surname/family name;
- c. date of birth;
- d. place of birth;
- e. where available, other names (including, where available, birth name) used by the person (AKA names);
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7.2. legal person:
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- a. the legal name of the legal person or entity (including abbreviation of legal form);
- b. AKA names of the legal person;
- c. the legal entity identifier (LEI);
- d. where the LEI is not available, the registration number, such as from a central register, commercial register, companies register or similar public register; and
- e. country of incorporation (headquarters);
and with regard to the assessing competent authority:
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7.3. for a natural person and legal person:
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- a. data as set out below:
- i. for data added after the establishment of the ESAs Information System: the date of entry as per paragraph 5;
- ii. for historical data added to the ESAs Information System: relevant date available to the competent authority (e.g. date of application or notification, decision, entry into function, etc.);
- b. legal act referred to in Articles 1(2) of the Founding Regulations under which the assessment was performed; and
- c. where available, reference number of the record held by the competent authority.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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