+Orientamento 3 Risposta agli esponenti
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Orientamento 3 Risposta agli esponenti
3.1. Nel rispondere agli esponenti e, se del caso, nell’informarli dell’esistenza di procedure di risoluzione alternativa delle controversie ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti dovrebbero anche fornire: - a. una conferma dell’avvenuta ricezione dell’esposto;
- b. informazioni sulla competenza generale dell’autorità competente per quanto riguarda la procedura di gestione dell’esposto per presunte violazioni della direttiva (UE) 2015/2366;
- c. informazioni atte a stabilire se l’autorità competente stessa abbia trasmesso l’esposto a un’altra autorità o a un altro organismo, ubicato o meno nello stesso Stato membro, nonché il nome e i recapiti di tale autorità o organismo; e
- d. informazioni sui tempi e la forma di ogni ulteriore comunicazione con l’esponente in merito alla presunta violazione della direttiva (UE) 2015/2366 o la comunicazione che la risposta costituisce la conclusione della procedura di gestione dell’esposto presso l’autorità competente.
3.2. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere la risposta all’esponente senza indebito ritardo. 3.3. Le autorità competenti dovrebbero indicare i dati di cui all’orientamento 3.1.d in ogni successiva comunicazione con l’esponente.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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