+5.1 Valutazione dei rischi della succursale
---+34. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …
---+35. La valutazione dei rischi della succursale dovrebbe essere allegata alla relazione sulla …
---+36. Gli enti o le succursali molto significative non dovrebbero essere tenuti a produrre …
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---+38. In aggiunta a quanto sopra, la valutazione dei rischi della succursale dovrebbe fornire una …
---+39. Durante la stesura della valutazione dei rischi della succursale, l’autorità di vigilanza su …
---+40. L’autorità competente ospitante dovrebbe fornire i dati specificati al paragrafo precedente …
---+41. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …

5.1 Valutazione dei rischi della succursale

5.1 Valutazione dei rischi della succursale

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
34. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …

L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero garantire che una succursale «significant-plus» sia oggetto di una valutazione di vigilanza efficace ed efficiente nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) applicato agli enti e al gruppo, conformemente all’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE e al documento dell’ABE Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)6 . In particolare, l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbero garantire che la valutazione dei rischi del gruppo o la relazione SREP di un ente di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione includano un riferimento preciso ed evidente alla valutazione di vigilanza di una succursale «significant-plus», compresa una valutazione dei rischi sostanziali a cui la succursale è o potrebbe essere esposta, il modello di business e la strategia commerciale della succursale, nonché i rischi che questa pone al sistema finanziario nello Stato membro ospitante (valutazione dei rischi della succursale).


6 ABE/GL/2014/13

35. La valutazione dei rischi della succursale dovrebbe essere allegata alla relazione sulla …

La valutazione dei rischi della succursale dovrebbe essere allegata alla relazione sulla valutazione dei rischi del gruppo o alla relazione SREP per l’ente.

36. Gli enti o le succursali molto significative non dovrebbero essere tenuti a produrre …

Gli enti o le succursali molto significative non dovrebbero essere tenuti a produrre informazioni ICAAP o ILAAP specifiche per la succursale. L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbero garantire che le informazioni ICAAP e ILAAP dell’ente, raccolte conformemente al documento dell’ABE Orientamenti sull’acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP7 , trattino debitamente le succursali «significant-plus» e riportino adeguatamente le loro esposizioni al rischio nonché il capitale e la liquidità destinati a coprire tali rischi. A tal fine, l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbero garantire all’ente la cui succursale abbia soddisfatto il test di intensificazione, a seguito della comunicazione della conclusione comune delle autorità, tempo sufficiente per preparare tali informazioni specifiche.


7 ABE/GL/2016/10

37. L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro …

L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbero garantire che la valutazione dei rischi della succursale tenga conto della valutazione di tutti gli elementi di cui allo SREP pertinenti alla succursale. A tal fine, la valutazione dei rischi della succursale non dovrebbe includere una valutazione dell’adeguatezza patrimoniale, in quanto non pertinente a livello di succursale; tuttavia, la valutazione dovrebbe includere una valutazione dell’adeguatezza del capitale interno e dell’allocazione della liquidità alle esposizioni al rischio assunte dall’ente attraverso la succursale «significant-plus», preparata sulla base delle informazioni ICAAP e ILAAP del gruppo o dell’ente, poiché ciò potrebbe essere ritenuto rilevante per la succursale. La valutazione dei rischi della succursale dovrebbe includere quanto meno i risultati di una valutazione dei seguenti elementi:

  • a. modello di business e strategia commerciale specifici della succursale nonché il ruolo/posizione di essa all’interno del modello di business e della strategia commerciale di un ente;
  • b. governance specifica della succursale, controlli sulla gestione dei rischi e misura in cui la succursale si integra con la governance e i controlli interni dell’ente;
  • c. rischi sostanziali per capitale, liquidità e finanziamenti a cui la succursale è o potrebbe essere esposta, come specificato nel documento dell’ABE Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e qualsiasi rischio per la sopravvivenza dell’ente che derivi o potrebbe derivare dai rischi assunti dall’ente attraverso la succursale «significant-plus»;
  • d. il rischio che la succursale potrebbe rappresentare per il sistema finanziario dello Stato membro ospitante;
  • e. il contesto macroeconomico in cui la succursale opera.
38. In aggiunta a quanto sopra, la valutazione dei rischi della succursale dovrebbe fornire una …

In aggiunta a quanto sopra, la valutazione dei rischi della succursale dovrebbe fornire una panoramica di tutti i risultati delle ispezioni e dei controlli in loco effettuati dall’autorità competente dello Stato membro di origine o ospitante, rilevanti per la valutazione dei rischi dell’ente o del sistema finanziario nello Stato membro ospitante.

39. Durante la stesura della valutazione dei rischi della succursale, l’autorità di vigilanza su …

Durante la stesura della valutazione dei rischi della succursale, l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbero assicurarsi di aver ottenuto e debitamente considerato i dati adeguati forniti dall’autorità competente ospitante. L’autorità competente ospitante dovrebbe, quanto meno, fornire i seguenti dati:

  • a. valutazione del modello di business e della strategia commerciale specifici per le succursali e relative informazioni nel contesto operativo dello Stato membro ospitante;
  • b. valutazione dei rischi che la succursale può comportare per la stabilità finanziaria dello Stato membro ospitante e relative informazioni;
  • c. una descrizione e una valutazione del rischio di condotta e informazioni su possibili episodi di rischi di condotta relativi alle operazioni della succursale;
  • d. una descrizione e una valutazione del contesto macroeconomico in cui opera la succursale.
40. L’autorità competente ospitante dovrebbe fornire i dati specificati al paragrafo precedente …

L’autorità competente ospitante dovrebbe fornire i dati specificati al paragrafo precedente sulla base delle informazioni a sua disposizione, tra cui:

  • a. relazioni relative alla stabilità statistica e finanziaria di cui agli articoli 40 e 52 della direttiva 2013/36/UE;
  • b. eventuali controlli e ispezioni in loco, conformemente alla sezione 5.3;
  • c. informazioni ricevute dall’autorità di vigilanza su base consolidata o dall’autorità competente dello Stato membro d’origine conformemente alla sezione 5.4;
  • d. informazioni ottenute a seguito di eventuali incontri con la direzione della succursale, conformemente alla sezione 5.6; nonché
  • e. qualsiasi altra informazione disponibile alle autorità competenti.
41. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …

L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero coordinare i tempi di stesura della valutazione dei rischi delle succursali così da essere in linea con i tempi di preparazione della valutazione dei rischi del gruppo o delle relazioni SREP (vale a dire, il ciclo SREP). Se del caso, tale coordinamento dovrebbe avere luogo nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza e dovrebbe figurare nel programma di revisione prudenziale dello stesso collegio (PRP del collegio) e nel calendario fissato per il raggiungimento di una decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell’ente conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/