+8.2 Human judgement in the application of risk parameters
---+201. Gli enti possono utilizzare il giudizio umano nell’applicazione del modello nei seguenti casi …
---+202. Gli enti dovrebbero specificare criteri chiari per l’uso di dati immessi nel modello …
---+203. Ai fini dell’articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero …
---+204. Gli enti dovrebbero documentare la scala e la motivazione di ogni modifica. Ove possibile, gli …
---+205. Gli enti dovrebbero monitorare regolarmente il livello e le giustificazioni per le modifiche …
---+206. Gli enti dovrebbero analizzare regolarmente la performance delle esposizioni in relazione alle …
---+207. Gli enti dovrebbero valutare periodicamente la performance del modello prima e dopo la …
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8.2 Human judgement in the application of risk parameters
8.2 Human judgement in the application of risk parameters
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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201. Gli enti possono utilizzare il giudizio umano nell’applicazione del modello nei seguenti casi …
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Gli enti possono utilizzare il giudizio umano nell’applicazione del modello nei seguenti casi: - (a) nell’applicazione delle variabili qualitative utilizzate all’interno del modello;
- (b) tramite la modifica dei dati immessi (input) nel processo di assegnazione del rating;
- (c) tramite la modifica dei dati risultanti (output) dal processo di assegnazione del rating.
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202. Gli enti dovrebbero specificare criteri chiari per l’uso di dati immessi nel modello …
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Gli enti dovrebbero specificare criteri chiari per l’uso di dati immessi nel modello qualitativo e dovrebbero garantire un’applicazione coerente di tali dati di input da parte di tutto il personale interessato e un’assegnazione coerente di debitori o operazioni che presentino rischi simili alla stessa classe di rating o pool, ai sensi dell’articolo 171, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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203. Ai fini dell’articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero …
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Ai fini dell’articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero specificare le politiche e i criteri per l’uso della modifica nel processo di assegnazione del rating. Queste politiche dovrebbero fare riferimento alle possibili modifiche sia di input, sia di output di tale processo e dovrebbero essere specificate in modo prudenziale, in modo tale che la scala delle modifiche prudenziali non debba essere limitata. Al contrario, la scala delle potenziali riduzioni delle stime risultanti dal modello, mediante modifiche di input o output del processo di assegnazione del rating, dovrebbe essere limitata. Nell’applicare le modifiche, gli enti dovrebbero tenere conto di tutte le informazioni pertinenti e aggiornate.
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204. Gli enti dovrebbero documentare la scala e la motivazione di ogni modifica. Ove possibile, gli …
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Gli enti dovrebbero documentare la scala e la motivazione di ogni modifica. Ove possibile, gli enti dovrebbero specificare un elenco predefinito di possibili giustificazioni delle modifiche da cui scegliere. Inoltre, gli enti dovrebbero memorizzare informazioni sulla data della modifica e sulla persona che l’ha eseguito e approvato.
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205. Gli enti dovrebbero monitorare regolarmente il livello e le giustificazioni per le modifiche …
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Gli enti dovrebbero monitorare regolarmente il livello e le giustificazioni per le modifiche degli input e degli output del processo di assegnazione del rating. Nelle loro politiche, gli enti dovrebbero specificare il tasso massimo accettabile di modifiche per ciascun modello. In caso di violazione di tali livelli massimi, l’ente dovrebbe adottare misure adeguate. Le percentuali di modifiche dovrebbero essere specificate e monitorate a livello del segmento di calibrazione. Laddove vi sia un numero elevato di modifiche, gli enti dovrebbero adottare misure adeguate per migliorare il modello.
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206. Gli enti dovrebbero analizzare regolarmente la performance delle esposizioni in relazione alle …
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Gli enti dovrebbero analizzare regolarmente la performance delle esposizioni in relazione alle quali è stato eseguito una modifica di input o output del processo di assegnazione del rating, in conformità dell’articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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207. Gli enti dovrebbero valutare periodicamente la performance del modello prima e dopo la …
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Gli enti dovrebbero valutare periodicamente la performance del modello prima e dopo la modifica degli output del processo di assegnazione del rating. Laddove la valutazione concluda che l’uso di modifiche abbia ridotto significativamente la capacità del modello di quantificare accuratamente i parametri di rischio ("potere predittivo del modello"), gli enti dovrebbero adottare misure adeguate per assicurare la corretta applicazione delle modifiche.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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