+9.3.2 Flussi di cassa futuri attesi
---+209. Gli enti creditizi dovrebbero stimare i flussi di cassa attualizzati in modo prudenziale e in …
---+210. Il calcolo dei flussi di cassa attualizzati dovrebbe tenere conto delle seguenti situazioni …
---+211. Se la stima si basa sull’ipotesi che i flussi di cassa operativi del debitore continueranno …
---+212. Se la stima si basa sull’ipotesi secondo la quale i flussi di cassa operativi del debitore …
---+213. In aggiunta ai suddetti costi di liquidazione, alla valutazione aggiornata andrebbe …
---+214. Il prezzo del bene alla data di liquidazione dovrebbe tener conto delle condizioni di mercato …
---+215. Andrebbero altresì considerati i tempi di vendita riguardanti la cessione dei beni ipotecati …
---+216. L’escussione delle garanzie può includere strategie di liquidazione sia consensuali sia non …
---+217. L’attualizzazione del costo di liquidazione dovrebbe essere connessa alla modalità di …
---+218. L’attualizzazione del prezzo di mercato dovrebbe rispecchiare la liquidità del mercato e la …
---+219. Gli enti creditizi dovrebbero applicare adeguate attualizzazioni dei prezzi di mercato ai fini …
---+220. Tutti gli enti creditizi dovrebbero sviluppare ipotesi proprie sui costi di liquidazione e …

9.3.2 Flussi di cassa futuri attesi

9.3.2 Flussi di cassa futuri attesi

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
209. Gli enti creditizi dovrebbero stimare i flussi di cassa attualizzati in modo prudenziale e in …

Gli enti creditizi dovrebbero stimare i flussi di cassa attualizzati in modo prudenziale e in conformità delle norme contabili applicabili.

210. Il calcolo dei flussi di cassa attualizzati dovrebbe tenere conto delle seguenti situazioni …

Il calcolo dei flussi di cassa attualizzati dovrebbe tenere conto delle seguenti situazioni:

  • a) i flussi di cassa operativi del debitore continuano a essere generati e possono essere utilizzati per rimborsare il debito finanziario e le garanzie possono essere escusse nella misura in cui ciò non influisca sui flussi di cassa operativi; e
  • b) i flussi di cassa operativi del debitore vengono meno e le garanzie sono escusse.
211. Se la stima si basa sull’ipotesi che i flussi di cassa operativi del debitore continueranno …

Se la stima si basa sull’ipotesi che i flussi di cassa operativi del debitore continueranno, ivi comprensivi i flussi di cassa derivanti dalle garanzie, sono necessarie informazioni aggiornate e attendibili sui flussi di cassa.

212. Se la stima si basa sull’ipotesi secondo la quale i flussi di cassa operativi del debitore …

Se la stima si basa sull’ipotesi secondo la quale i flussi di cassa operativi del debitore cesseranno, i proventi di vendite future derivanti dall’escussione delle garanzie andrebbero rettificati per tenere conto dei costi di liquidazione adeguati e dell’attualizzazione del prezzo di mercato.

213. In aggiunta ai suddetti costi di liquidazione, alla valutazione aggiornata andrebbe …

In aggiunta ai suddetti costi di liquidazione, alla valutazione aggiornata andrebbe eventualmente applicata un’attualizzazione del prezzo di mercato, come di seguito illustrato.

214. Il prezzo del bene alla data di liquidazione dovrebbe tener conto delle condizioni di mercato …

Il prezzo del bene alla data di liquidazione dovrebbe tener conto delle condizioni di mercato correnti e attese.

215. Andrebbero altresì considerati i tempi di vendita riguardanti la cessione dei beni ipotecati …

Andrebbero altresì considerati i tempi di vendita riguardanti la cessione dei beni ipotecati sulla base delle pratiche di esecuzione del debito, delle esperienze da procedimenti giudiziari a livello nazionale e su evidenze empiriche, e sottoposti a test retrospettivi. Tali considerazioni dovrebbero comprendere eventuali costi operativi o spese in conto capitale da sostenere prima del momento della vendita.

216. L’escussione delle garanzie può includere strategie di liquidazione sia consensuali sia non …

L’escussione delle garanzie può includere strategie di liquidazione sia consensuali sia non consensuali (forzate).

217. L’attualizzazione del costo di liquidazione dovrebbe essere connessa alla modalità di …

L’attualizzazione del costo di liquidazione dovrebbe essere connessa alla modalità di escussione delle garanzie, ossia se consensuale o non consensuale.

218. L’attualizzazione del prezzo di mercato dovrebbe rispecchiare la liquidità del mercato e la …

L’attualizzazione del prezzo di mercato dovrebbe rispecchiare la liquidità del mercato e la strategia di liquidazione e non dovrebbe rispecchiare condizioni di svendita, a meno che la strategia di liquidazione non preveda effettivamente una svendita.

219. Gli enti creditizi dovrebbero applicare adeguate attualizzazioni dei prezzi di mercato ai fini …

Gli enti creditizi dovrebbero applicare adeguate attualizzazioni dei prezzi di mercato ai fini dell’IFRS 9, per il calcolo del patrimonio di vigilanza e per il controllo del rischio. Un’attualizzazione del prezzo di mercato può essere prossima allo zero solo per le tipologie di garanzie altamente liquide e non problematiche, che non sono caratterizzate da rischi di correlazione significativi.

220. Tutti gli enti creditizi dovrebbero sviluppare ipotesi proprie sui costi di liquidazione e …

Tutti gli enti creditizi dovrebbero sviluppare ipotesi proprie sui costi di liquidazione e sull’attualizzazione del prezzo di mercato sulla base di prove empiriche. Qualora le prove empiriche siano insufficienti, le ipotesi di attualizzazione dovrebbero basarsi almeno sulla liquidità, sul tempo trascorso e sulla qualità/attualità della perizia. Qualora una banca si trovi in una situazione di stallo del mercato immobiliare e soltanto un modesto numero di immobili sia stato ceduto o le vendite storiche siano ritenute insufficienti, andrebbe applicata un’attualizzazione del prezzo di mercato più prudente.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/