+5.2 Valutazione del merito creditizio del cliente
---+95. Gli enti dovrebbero analizzare la domanda di prestito del cliente per assicurare che questa sia …
---+96. Gli enti e i creditori dovrebbero, in linea con la legislazione applicabile in materia di …
---+97. La garanzia reale, nel caso di un prestito garantito, non dovrebbe essere di per sé un criterio …
---+98. Nel valutare la capacità del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di …
---+99. Se la domanda di prestito è presentata congiuntamente da più di un cliente, gli enti e i …
---+100. Se un contratto di prestito comporta una qualsiasi forma di garanzia personale da parte di …
---+101. Per valutare la capacità del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di …
---+102. Questa sezione specifica ulteriormente i fattori pertinenti per valutare la possibilità che il …
---+103. Se necessario, in particolare nel caso di clienti che lavorano in proprio o che percepiscono …
---+104. Se la durata del prestito si est ende oltre l’età pensionabile prevista del cliente, gli enti …
---+105. Gli enti e i creditori dovrebbero assicurare che la capacità del cliente di adempiere le …
---+106. Nel valutare la capacità del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di …
---+107. Nell’ambito della valutazione del merito creditizio, gli enti e i creditori dovrebbero …
---+108. Nei casi di prestiti in valuta estera secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo …
---+109. Per i contratti di prestito relativi a un bene immobile ove il contratto preveda che detto …
---+110. In relazione ai contratti di prestito garantiti da beni immobili diversi da quelli contemplati …
---+111. Se l’immobile è ancora in fase di costruzione e destinato a fornire, al completamento, un …
---+112. Per i contratti di prestito relativi a un bene immobile ove il contratto preveda che detto …
---+113. Nell’ambito della valutazione del merito creditizio, gli enti dovrebbero effettuare analisi di …
---+114. Questa sezione specifica ulteriormente i requisiti per la valutazione del merito creditizio …
---+115. Se necessario, in particolare nel caso di clienti che lavorano in proprio o che percepiscono …
---+116. Gli enti e i creditori dovrebbero assicurare che la capacità del cliente di adempiere le …
---+117. Nell’ambito della valutazione del merito creditizio, gli enti e i creditori, se del caso …
---+118. Gli enti dovrebbero valutare la capacità attuale e futura del cliente di adempiere le …
---+119. Gli enti dovrebbero considerare quali principali fonti di rimborso il flusso di cassa generato …
---+120. Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima …
---+121. Nell’effettuare la valutazione del merito creditizio, gli enti dovrebbero: a. analizzare la …
---+122. Gli enti dovrebbero effettuare la valutazione del merito creditizio in relazione alle …
---+123. Per valutare la capacità del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di …
---+124. Se il cliente fa parte di un gruppo di clienti connessi, gli enti dovrebbero effettuare la …
---+125. Per le attività di prestito con elementi transfrontalieri (ad esempio, finanziamento al …
---+126. Gli enti dovrebbero valutare l’esposizione del cliente ai fattori ESG, in particolare ai …
---+127. Al fine di identificare i clienti che sono esposti, direttamente o indirettamente, a maggiori …
---+128. Ai fini de ll’analisi della posizione finanziaria nell’ambito della valutazione del merito …
---+129. Gli enti dovrebbero assicurare che le proiezioni finanziarie utilizzate nell’analisi siano …
---+130. Se del caso, nel concedere un prestito a una società di partecipazione («holding»), gli enti …
---+131. Nel valutare la posizione finanziaria dei clienti, gli enti dovrebbero valutare la …
---+132. Gli enti dovrebbero valutare il modello di business e la strategia aziendale dei clienti …
---+133. Gli enti dovrebbero valutare le conoscenze, l’esperienza e la capacità del cliente di gestire …
---+134. Gli enti dovrebbero valutare la fattibilità del piano aziendale e delle relative proiezioni …
---+135. Gli enti dovrebbero valutare la dipendenza del cliente da contratti, clienti o fornitori …
---+136. Gli enti dovrebbero valutare la presenza di una potenziale dipendenza del cliente da persone …
---+137. Gli enti dovrebbero valutare le garanzie reali utilizzate ai fini dell’attenuazione del …
---+138. Gli enti dovrebbero valutare eventuali garanzie personali, clausole restrittive, clausole di …
---+139. Se pertinente per le decisioni sul credito, gli enti dovrebbero valutare i fattori di supporto …
---+140. Se un contratto di prestito comporta una qualsiasi forma di garanzia personale da parte di …
---+141. Gli enti dovrebbero valutare la capacità attuale e futura del cliente di adempiere le …
---+142. Gli enti dovrebbero considerare quali principali fonti di rimborso il flusso di cassa generato …
---+143. Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima …
---+144. Nell’e ffettuare la valutazione del merito creditizio, gli enti dovrebbero: a. analizzare la …
---+145. Gli enti dovrebbero effettuare la valutazione del merito creditizio in relazione alle …
---+146. Gli enti dovrebbero valutare l’esposizione del cliente ai fattori ESG, in particolare ai …
---+147. Se il cliente fa parte di un gruppo di clienti connessi, gli enti dovrebbero effettuare la …
---+148. Per le attività di prestito con elementi transfrontalieri (ad esempio, finanziamento al …
---+149. Al fine di identificare i clienti che sono esposti, direttamente o indirettamente, a maggiori …
---+150. Ai fini dell’analisi della posizione finanziaria nell’ambito della valutazione del merito …
---+151. Gli enti dovrebbero assicurare che le proiezioni finanziarie nell’analisi siano realistiche e …
---+152. Gli enti dovrebbero valutare inoltre la potenziale redditività futura del cliente, al fine di …
---+153. Gli enti dovrebbero effettuare una valutazione del ciclo di conversione di cassa del cliente …
---+154. Gli enti dovrebbero, se del caso, valutare tali indicatori finanziari rispetto alle metriche e …
---+155. Nel concedere un prestito a una società di partecipazione («holding»), gli enti dovrebbero …
---+156. Gli enti dovrebbero valutare la sostenibilità e la fattibilità della posizione finanziaria e …
---+157. Questa analisi di sensibilità dovrebbe tenere conto di tutti gli aspetti generali e specifici …
---+158. Nell’effettuare un’analisi di sensibilità della capacità di rimborso del cliente in condizioni …
---+159. Gli enti dovrebbero valutare il modello di business e la strategia aziendale dei clienti …
---+160. Gli enti dovrebbero valutare le conoscenze, l’esperienza e la capacità del cliente di gestire …
---+161. Gli enti dovrebbero valutare la fattibilità del piano aziendale e delle relative proiezioni …
---+162. Gli enti dovrebbero valutare la dipendenza del cliente da contratti, clienti o fornitori …
---+163. Gli enti dovrebbero valutare le garanzie reali a fronte dei requisiti per le garanzie reali …
---+164. Gli enti dovrebbero valutare eventuali garanzie personali, clausole restrittive, clausole di …
---+165. Gli enti dovrebbero valutare i fattori di supporto del capitale proprio e del credito …
---+166. Se un contratto di prestito comporta una qualsiasi forma di garanzia personale da parte di …
---+167. Se, nelle operazioni di prestito sindacato o di finanza di progetto, i flussi di pagamento …
---+168. Nel valutare il merito creditizio del cliente nel caso di un prestito su un immobile non …
---+169. Gli enti dovrebbero valutare e verificare l’esperienza del cliente in relazione al tipo, alle …
---+170. Gli enti dovrebbero effettuare una valutazione della capacità di generazione di reddito …
---+171. Nella valutazione della capacità di rimborso del cliente, gli enti dovrebbero valutare, se del …
---+172. Nel valutare le prospettive di riaffitto di un immobile, gli enti dovrebbero tener conto della …
---+173. Quando in relazione a un immobile non residenziale viene proposto un mutuo «interest-only» …
---+174. Ai fini dell’analisi di sensibilità ad eventi di mercato e idiosincratici avversi, in aggiunta …
---+175. Nel valutare il merito creditizio del cliente nel caso di un prestito per lo sviluppo …
---+176. La valutazione del merito creditizio dovrebbe coprire, in linea con il ciclo di vita del …
---+177. Nella valutazione della fase di sviluppo, gli enti dovrebbero accertare che il cliente: a. …
---+178. Gli enti dovrebbero assicurare che il calcolo dei costi associati allo sviluppo comprenda una …
---+179. Gli enti dovrebbero effettuare una valutazione della fattibilità di qualsiasi proiezione …
---+180. Gli enti dovrebbero effettuare visite in loco, se del caso accompagnati da una persona …
---+181. Oltre a valutare il merito creditizio del cliente, gli enti, se del caso (ad esempio nei casi …
---+182. Nel valutare il merito creditizio del cliente nei casi di operazione a leva, in aggiunta alle …
---+183. Gli enti dovrebbero condurre una valutazione completa della capacità del cliente di rimborsare …
---+184. Nel valutare il merito creditizio del cliente, in aggiunta alle disposizioni generali per la …
---+185. Gli enti dovrebbero considerare anche al tri fattori, come la domanda e l’offerta di mercato …
---+186. Nel caso di prestiti per la costruzione di navi, gli enti dovrebbero accertare che il cliente …
---+187. Nel valutare il merito creditizio del cliente nei casi di finanza di progetto, in aggiunta …
---+188. Gli enti dovrebbero valutare la fonte primaria di rimborso del prestito, vale a dire il …
---+189. Per quanto possibile, gli enti dovrebbero assicurare che tutte le attività del progetto e il …
---+190. Nella valutazione della fase di sviluppo del progetto, gli enti dovrebbero accertare che il …
---+191. Gli enti dovrebbero assicurare che il calcolo dei costi associati allo sviluppo, come fornito …
---+192. Oltre a valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero valutare gli …
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5.2 Valutazione del merito creditizio del cliente
5.2.1 Disposizioni generali per i prestiti ai consumatori
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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95. Gli enti dovrebbero analizzare la domanda di prestito del cliente per assicurare che questa sia …
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Gli enti dovrebbero analizzare la domanda di prestito del cliente per assicurare che questa sia in linea con la propensione al rischio di credito, le politiche, i criteri di concessione del credito, i limiti e le relative metriche dell’ente, nonché con le misure macroprudenziali pertinenti se applicate dall’autorità macroprudenziale designata.
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96. Gli enti e i creditori dovrebbero, in linea con la legislazione applicabile in materia di …
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Gli enti e i creditori dovrebbero, in linea con la legislazione applicabile in materia di tutela dei consumatori, valutare la capacità e la possibilità del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito, effettuando in particolare una valutazione della fonte della capacità di rimborso del cliente, tenendo conto delle specificità del prestito, quali la natura, la scadenza e il tasso d’interesse.
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97. La garanzia reale, nel caso di un prestito garantito, non dovrebbe essere di per sé un criterio …
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La garanzia reale, nel caso di un prestito garantito, non dovrebbe essere di per sé un criterio dominante per l’approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l’approvazione di u n contratto di prestito. La garanzia reale dovrebbe essere considerata la seconda via d’uscita dell’ente in caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio e non la fonte primaria di rimborso, ad eccezione di quando il contratto di prestito prevede che il rimborso del prestito si basi sulla vendita dell’immobile dato in garanzia o sulla liquidità fornita a garanzia .
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98. Nel valutare la capacità del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di …
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Nel valutare la capacità del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito, gli enti e i creditori dovrebbero tenere conto dei fattori pertinenti che potrebbero influenzare la capacità di rimborso presente e futura del cliente ed evitare di indurre un indebito disagio e un eccessivo indebitamento. I fattori in questione dovrebbero includere altri obblighi di servizio del debito, la loro durata residua, i loro tassi di interesse e gli importi non ancora rimborsati, e il comportamento di rimborso, ad esempio prove di eventuali mancati pagamenti e le circostanze degli inadempimenti, nonché imposte e assicurazioni direttamente pertinenti, se note.
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99. Se la domanda di prestito è presentata congiuntamente da più di un cliente, gli enti e i …
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Se la domanda di prestito è presentata congiuntamente da più di un cliente, gli enti e i creditori dovrebbero effettuare la valutazione del merito creditizio sulla base della capacità di rimborso congiunta dei clienti.
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100. Se un contratto di prestito comporta una qualsiasi forma di garanzia personale da parte di …
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Se un contratto di prestito comporta una qualsiasi forma di garanzia personale da parte di terzi, gli enti dovrebbero valutare il livello di protezione fornito dalla garanzia e, se del caso, effettuare una valutazione del merito creditizio del garante, applicando le pertinenti disposizioni dei presenti orientamenti, a seconda che il garante sia una persona fisica o un’impresa.
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101. Per valutare la capacità del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di …
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Per valutare la capacità del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito, gli enti e i creditori dovrebbero adottare metodi e approcci idonei, anche comprensivi di modelli, a condizione che i presenti orientamenti siano rispettati. La scelta del metodo idoneo e adeguato dovrebbe dipendere dal livello di rischio, dall’entità e dal tipo di presti to. 5.2.2 Prestiti ai consumatori in relazione a immobili residenziali
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102. Questa sezione specifica ulteriormente i fattori pertinenti per valutare la possibilità che il …
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Questa sezione specifica ulteriormente i fattori pertinenti per valutare la possibilità che il cliente adempia le obbligazioni derivanti da un contratto di prestito, secondo quanto specificato all’articolo 18, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE. In relazione ai contratti di prestito soggetti alle leggi nazionali che recepiscono tale direttiva, gli enti e i creditori dovrebbero applicare, in aggiunta alle disposizioni di cui alla sezione 5.2.1, le disposizioni indicate nella presente sezione.
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103. Se necessario, in particolare nel caso di clienti che lavorano in proprio o che percepiscono …
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Se necessario, in particolare nel caso di clienti che lavorano in proprio o che percepiscono un reddito stagionale o altro reddito irregolare, gli enti e i creditori dovrebbero svolgere indagini e adottare misure ragionevoli per verificare le informazioni relative alla fonte della capacità di rimborso.
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104. Se la durata del prestito si est ende oltre l’età pensionabile prevista del cliente, gli enti …
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Se la durata del prestito si est ende oltre l’età pensionabile prevista del cliente, gli enti e i creditori dovrebbero tenere in debito conto l’adeguatezza della probabile fonte della capacità di rimborso del cliente e la sua capacità di continuare ad adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito durante il pensionamento.
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105. Gli enti e i creditori dovrebbero assicurare che la capacità del cliente di adempiere le …
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Gli enti e i creditori dovrebbero assicurare che la capacità del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito non si basi su un significativo incremento atteso del reddito del cliente, a meno che la documentazione non fornisca elementi probatori sufficienti.
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106. Nel valutare la capacità del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di …
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Nel valutare la capacità del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito, gli enti e i creditori dovrebbero tenere ragionevolmente in considerazione le spese impegnate e altre spese non discrezionali, quali le obbligazioni correnti del cliente, fra cui adeguate prove e valutazioni delle sue spese di sostentamento.
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107. Nell’ambito della valutazione del merito creditizio, gli enti e i creditori dovrebbero …
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Nell’ambito della valutazione del merito creditizio, gli enti e i creditori dovrebbero effettuare analisi di sensibilità che riflettano i potenziali eventi negativi futuri, tra cui una riduzione del reddito, un aumento dei tassi di interesse nel caso dei contratti di prestito a tasso variabile, un ammortamento negativo del prestito, e maxi-rate finali o pagamenti differiti del capitale o degli interessi.
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108. Nei casi di prestiti in valuta estera secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo …
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Nei casi di prestiti in valuta estera secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 28, della direttiva 2014/17/UE, gli enti e i creditori dovrebbero anche tener conto, nella valutazione della capacità di adempimento del cliente, di potenziali variazioni sfavorevoli del tasso di cambio tra la valuta del reddito del cliente e la valuta del prestito. Gli enti e i creditori dovrebbero inoltre prendere in considerazione e valutare le eventuali strategie di copertura e le effettive coperture attuate, comprese le coperture naturali, per attenuare il rischio di cambio.
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109. Per i contratti di prestito relativi a un bene immobile ove il contratto preveda che detto …
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Per i contratti di prestito relativi a un bene immobile ove il contratto preveda che detto immobile non può essere occupato come luogo di residenza dal cliente o da un suo familiare (ossia i contratti «buy-to- let»), come indicato all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/17/UE, gli enti e i creditori dovrebbero applicare i criteri indicati nella sezione 5.2.3. 5.2.3 Altri prestiti garantiti ai consumatori
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110. In relazione ai contratti di prestito garantiti da beni immobili diversi da quelli contemplati …
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In relazione ai contratti di prestito garantiti da beni immobili diversi da quelli contemplati nella sezione 5.2.2, gli enti e i creditori dovrebbero applicare, in aggiunta alle disposizioni di cui alla sezione 5.2.1, le disposizioni indicate nella presente sezione.
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111. Se l’immobile è ancora in fase di costruzione e destinato a fornire, al completamento, un …
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Se l’immobile è ancora in fase di costruzione e destinato a fornire, al completamento, un reddito al suo proprietario sotto forma di canoni di locazione o profitti dalla vendita, gli enti dovrebbero valutare la fase di sviluppo e la fase successiva al completamento dello sviluppo, quando il progetto si converte in un immobile che produce reddito. Ai fini di tali contratti di prestito, gli enti e i creditori dovrebbero accertare che: - a. il cliente ha un piano plausibile relativo al progetto, incluse le stime di tutti i costi associati allo sviluppo;
- b. il cliente ha accesso a costruttori, architetti, ingegneri e appaltatori che partecipano allo sviluppo;
- c. il cliente ha ottenuto o è in grado di ottenere in futuro tutti i permessi e i certificati necessari per lo sviluppo, man mano che il progetto procede.
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112. Per i contratti di prestito relativi a un bene immobile ove il contratto preveda che detto …
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Per i contratti di prestito relativi a un bene immobile ove il contratto preveda che detto immobile non può essere occupato come luogo di residenza dal cliente o da un suo familiare (ossia i contratti «buy-to-let»), gli enti dovrebbero valutare la relazione tra il futuro reddito da locazione derivante dal bene immobile e la capacità del cliente di adempiere le proprie obbligazioni.
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113. Nell’ambito della valutazione del merito creditizio, gli enti dovrebbero effettuare analisi di …
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Nell’ambito della valutazione del merito creditizio, gli enti dovrebbero effettuare analisi di sensibilità che riflettano i potenziali eventi idiosincratici e di mercato negativi futuri pertinenti per il tipo e la finalità del prestito. Tali eventi possono comprendere una riduzione del reddito, un aumento dei tassi di interesse nel caso dei contratti di prestito a tasso variabile, un ammortamento negativo del prestito, maxi-rate finali o pagamenti differiti del capitale o degli interessi e, se del caso, un deterioramento delle prospettive di commercializzazione del bene immobile, un aumento dei tassi di sfitto e un calo dei canoni di locazione per immobili simili. Se del caso, gli enti e i creditori dovrebbero anche considerare le implicazioni del rischio di cambio, come previsto al paragrafo 108. 5.2.4 Prestiti non garantiti ai consumatori
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114. Questa sezione specifica ulteriormente i requisiti per la valutazione del merito creditizio …
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Questa sezione specifica ulteriormente i requisiti per la valutazione del merito creditizio del cliente di cui all’articolo 8 della direttiva 2008/48/CE. In relazione ai contratti di prestito soggetti alle leggi nazionali che recepiscono tale direttiva, gli enti e i creditori dovrebbero applicare, in aggiunta alle disposizioni di cui alla sezione 5.2.1, le disposizioni indicate nella presente sezione.
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115. Se necessario, in particolare nel caso di clienti che lavorano in proprio o che percepiscono …
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Se necessario, in particolare nel caso di clienti che lavorano in proprio o che percepiscono un reddito stagionale o altro reddito irregolare, gli enti e i creditori dovrebbero svolgere indagini e adottare misure ragionevoli per verificare e valutare la fonte della capacità di rimborso.
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116. Gli enti e i creditori dovrebbero assicurare che la capacità del cliente di adempiere le …
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Gli enti e i creditori dovrebbero assicurare che la capacità del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito non si basi su un significativo incremento atteso del reddito del cliente, a meno che la documentazione non fornisca elementi probatori sufficienti.
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117. Nell’ambito della valutazione del merito creditizio, gli enti e i creditori, se del caso …
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Nell’ambito della valutazione del merito creditizio, gli enti e i creditori, se del caso, dovrebbero effettuare analisi di sensibilità che riflettano i potenziali eventi negativi specifici per il tipo di prestito che potrebbero verificarsi in futuro. Se del caso, gli enti e i creditori dovrebbero anche considerare le implicazioni del rischio di cambio, come previsto al paragrafo 108. 5.2.5 Prestiti a microimprese e piccole imprese
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118. Gli enti dovrebbero valutare la capacità attuale e futura del cliente di adempiere le …
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Gli enti dovrebbero valutare la capacità attuale e futura del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito. Gli enti dovrebbero inoltre analizzare la domanda di prestito del cliente per assicurare che questa sia in linea con la propensione al rischio di credito, le politiche, i criteri di concessione del credito, i limiti e le relative metriche dell’ente, nonché con le misure macroprudenziali pertinenti se applicate dall’autorità macroprudenziale designata.
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119. Gli enti dovrebbero considerare quali principali fonti di rimborso il flusso di cassa generato …
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Gli enti dovrebbero considerare quali principali fonti di rimborso il flusso di cassa generato dalle operazioni ordinarie del cliente e, ove applicabile nell’ambito delle finalità del contratto di prestito, gli eventuali proventi derivanti dalla cessione delle attività.
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120. Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima …
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Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile. La garanzia reale non dovrebbe essere di per sé un criterio dominante per l’approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l’approvazione di un contratto di prestito. La garanzia reale dovrebbe essere considerata la seconda via d’uscita dell’ente in caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio e non la fonte primaria di rimborso, ad eccezione di quando il contratto di prestito prevede che il rimborso del prestito si basi sulla vendita dell’immobile dato in garanzia o sulla liquidità fornita a garanzia .
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121. Nell’effettuare la valutazione del merito creditizio, gli enti dovrebbero: a. analizzare la …
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Nell’effettuare la valutazione del merito creditizio, gli enti dovrebbero: - a. analizzare la posizione finanziaria e il rischio di credito del cliente, come indicato di seguito;
- b. analizzare il modello di business e la strategia aziendale del cliente, come indicato di seguito;
- c. determinare e valutare il credit scoring o il rating interno del cliente, quando possibile, in conformità alle politiche e alle procedure relative al rischio di credito;
- d. considerare tutti gli impegni finanziari del cliente, come le linee di credito impegnate, utilizzate e non utilizzate, con gli enti, comprese le linee di capitale circolante, le esposizioni creditizie del cliente e il suo comportamento di rimborso passato, così come altre obbligazioni derivanti da imposte o altre autorità pubbliche o fondi di previdenza sociale;
- e. se rilevante, valutare la struttura d ell’operazione, compreso il rischio di subordinazione strutturale e i relativi termini e condizioni, ad esempio le clausole restrittive, e, ove applicabile, le garanzie personali di terzi e la struttura della garanzia reale.
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122. Gli enti dovrebbero effettuare la valutazione del merito creditizio in relazione alle …
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Gli enti dovrebbero effettuare la valutazione del merito creditizio in relazione alle specificità del prestito, quali la natura, la scadenza e il tasso di interesse.
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123. Per valutare la capacità del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di …
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Per valutare la capacità del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito, gli enti dovrebbero adottare metodi e approcci idonei, anche comprensivi di modelli, a condizione che i presenti orientamenti siano rispettati. La scelta del metodo idoneo e adeguato dovrebbe dipendere dal livello di rischio, dall’entità e dal tipo di prestito.
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124. Se il cliente fa parte di un gruppo di clienti connessi, gli enti dovrebbero effettuare la …
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Se il cliente fa parte di un gruppo di clienti connessi, gli enti dovrebbero effettuare la valutazione a livello individuale e, se del caso, a livello di gruppo, in conformità degli orientamenti ABE sui clienti connessi, soprattutto quando il rimborso dipende dal flusso di cassa proveniente da altre parti connesse. Se il cliente fa parte di un gruppo di clienti connessi collegati a banche centrali ed enti sovrani, compresi governi centrali, autorità regionali e locali e organismi del settore pubblico, gli enti dovrebbero valutare la singola entità.
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125. Per le attività di prestito con elementi transfrontalieri (ad esempio, finanziamento al …
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Per le attività di prestito con elementi transfrontalieri (ad esempio, finanziamento al commercio, finanziamento all’esportazione), gli enti dovrebbero tenere conto del contesto politico, economico e giuridico in cui opera la controparte estera del cliente dell’ente. Gli enti dovrebbero valutare la capacità dell’acquirente di trasferire fondi, la capacità del fornitore di eseguire l’ordine, compresa la sua capacità di soddisfare i requisiti legali locali applicabili, e la capa cità finanziaria del fornitore di gestire eventuali ritardi nell’operazione.
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126. Gli enti dovrebbero valutare l’esposizione del cliente ai fattori ESG, in particolare ai …
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Gli enti dovrebbero valutare l’esposizione del cliente ai fattori ESG, in particolare ai fattori ambientali e all’impatto sul cambiamento climatico, e l’adeguatezza delle strategi e di mitigazione, come specificate dal cliente. Tale analisi dovrebbe essere effettuata a livello di cliente; tuttavia, se del caso, gli enti possono anche considerare la possibilità di effettuare questa analisi a livello di portafoglio.
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127. Al fine di identificare i clienti che sono esposti, direttamente o indirettamente, a maggiori …
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Al fine di identificare i clienti che sono esposti, direttamente o indirettamente, a maggiori rischi associati ai fattori ESG, gli enti dovrebbero valutare la possibilità di utilizzare heat maps che evidenzino, ad esempio, i rischi climatici e ambientali dei singoli (sotto-) settori economici in un grafico o su un sistema di misura. Per i prestiti o i clienti associati a un rischio ESG più elevato, è necessaria un’analisi più approfondita del modello di business effettivo del cliente, compresa una revisione delle emissioni di gas a effetto serra attuali e previste, del contesto di mercato, dei requisiti di vigilanza ESG per le società in esame e del probabile impatto della regolamentazione ESG sulla posizione finanziaria del cliente. Analisi della posizione finanziaria del cliente
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128. Ai fini de ll’analisi della posizione finanziaria nell’ambito della valutazione del merito …
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Ai fini de ll’analisi della posizione finanziaria nell’ambito della valutazione del merito creditizio, come sopra specificato, gli enti dovrebbero considerare gli elementi che seguono: - a. la posizione finanziaria attuale e prospettica, compresi i bilanci, la fonte della capacità di rimborso per adempiere gli obblighi contrattuali, anche in caso di possibili eventi sfavorevoli, e, se del caso, la struttura patrimoniale, il capitale circolante, il reddito e il flusso di cassa;
- b. se del caso, il livello di leva finanziaria, la distribuzione dei dividendi e le spese in conto capitale effettive e previste del cliente, nonché il suo ciclo di conversione di cassa in relazione alla linea di credito in esame;
- c. se del caso, il profilo di esposizione fino alla scadenza, in relazione ai potenziali movimenti di mercato, come le esposizioni denominate in valuta estera e le esposizioni garantite da veicoli di rimborso;
- d. se del caso, la probabilità di default, sulla base del credit scoring o del rating interno;
- e. l’uso di opportune metrich e e indicatori finanziari, specifici per classe di attività o per tipo di prodotto, in linea con la loro propensione al rischio di credito e con le politiche e i limiti ad esso relativi stabiliti in conformità delle sezioni 4.2 e 4.3, anche considerando le metriche di cui all’allegato 3 nella misura in cui ciò sia applicabile e adeguato alla specifica proposta di credito.
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129. Gli enti dovrebbero assicurare che le proiezioni finanziarie utilizzate nell’analisi siano …
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Gli enti dovrebbero assicurare che le proiezioni finanziarie utilizzate nell’analisi siano realistiche e ragionevoli. Tali proiezioni/previsioni dovrebbero essere basate almeno sulla proiezione futura di dati finanziari passati. Gli enti dovrebbero valutare se tali proiezioni sono in linea con le proprie previsioni economiche e di mercato. Laddove nutrono timori sostanziali riguardo all’affidabilità di tali proiezioni finanziarie, gli enti dovrebbero effettuare le proprie proiezioni sulla posizione finanziaria e sulla capacità di rimborso dei clienti.
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130. Se del caso, nel concedere un prestito a una società di partecipazione («holding»), gli enti …
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Se del caso, nel concedere un prestito a una società di partecipazione («holding»), gli enti dovrebbero valutare la posizione finanziari a di quest’ultima sia come entità separata, ad esempio a livello consolidato, sia come entità singola, se la società di partecipazione non è essa stessa una società operativa o se gli enti non dispongono di garanzie concesse dalle società operative alla società di partecipazione.
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131. Nel valutare la posizione finanziaria dei clienti, gli enti dovrebbero valutare la …
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Nel valutare la posizione finanziaria dei clienti, gli enti dovrebbero valutare la sostenibilità e la fattibilità della futura capacità di rimborso in condizioni potenzialmente avverse pertinenti per il tipo e la finalità del prestito e che possono verificarsi nel corso della durata del contratto di prestito. Tali eventi possono comprendere una riduzione del reddito e di altri flussi di cassa, un aumento dei tassi di interesse, un ammortamento negativo del prestito, pagamenti differiti del capitale o degli interessi, un deterioramento delle condizioni di mercato e operative per il cliente e variazioni dei tassi di cambio, se del caso. Analisi del modello di business e della strategia aziendale del cliente
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132. Gli enti dovrebbero valutare il modello di business e la strategia aziendale dei clienti …
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Gli enti dovrebbero valutare il modello di business e la strategia aziendale dei clienti, anche in relazione alla finalità del prestito.
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133. Gli enti dovrebbero valutare le conoscenze, l’esperienza e la capacità del cliente di gestire …
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Gli enti dovrebbero valutare le conoscenze, l’esperienza e la capacità del cliente di gestire le operazioni aziendali, le attività o gli investimenti legati al contratto di prestito (ad esempio, uno specifico immobile per un prestito su un immobile non residenziale).
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134. Gli enti dovrebbero valutare la fattibilità del piano aziendale e delle relative proiezioni …
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Gli enti dovrebbero valutare la fattibilità del piano aziendale e delle relative proiezioni finanziarie, in linea con le specificità del settore in cui opera il cliente.
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135. Gli enti dovrebbero valutare la dipendenza del cliente da contratti, clienti o fornitori …
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Gli enti dovrebbero valutare la dipendenza del cliente da contratti, clienti o fornitori chiave, e l’influenza da questi esercitata sulla generazione di flussi di cassa, comprese eventuali concentrazioni.
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136. Gli enti dovrebbero valutare la presenza di una potenziale dipendenza del cliente da persone …
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Gli enti dovrebbero valutare la presenza di una potenziale dipendenza del cliente da persone chiave e, se necessario, individuare insieme a quest’ultimo possibili misure di mitigazione. Valutazione delle garanzie personali e delle garanzie reali
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137. Gli enti dovrebbero valutare le garanzie reali utilizzate ai fini dell’attenuazione del …
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Gli enti dovrebbero valutare le garanzie reali utilizzate ai fini dell’attenuazione del rischio a fronte dei requisiti per le garanzie reali stabiliti nell’ambito della propensione al rischio di credito dell’ente e delle politiche e procedure ad esso rel ative, compresa la valutazione e la proprietà, e controllare tutta la documentazione pertinente (ad esempio, se la proprietà è iscritta in appositi registri).
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138. Gli enti dovrebbero valutare eventuali garanzie personali, clausole restrittive, clausole di …
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Gli enti dovrebbero valutare eventuali garanzie personali, clausole restrittive, clausole di «neg ative pledge» e contratti di servizio del debito utilizzati ai fini dell’attenuazione del rischio.
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139. Se pertinente per le decisioni sul credito, gli enti dovrebbero valutare i fattori di supporto …
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Se pertinente per le decisioni sul credito, gli enti dovrebbero valutare i fattori di supporto del capitale proprio e del credito dell’emittente, come l’assi curazione su ipoteche, eventuali garanzie di finanziamento a lungo termine («take-out commitment») e garanzie di rimborso da fonti esterne.
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140. Se un contratto di prestito comporta una qualsiasi forma di garanzia personale da parte di …
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Se un contratto di prestito comporta una qualsiasi forma di garanzia personale da parte di terzi, gli enti dovrebbero valutare il livello di protezione fornito dalla garanzia e, se del caso, effettuare una valutazione del merito creditizio del garante, applicando le pertinenti disposizioni dei presenti orientamenti, a seconda che il garante sia una persona fisica o un’i mpresa. La valutazione del merito creditizio del garante dovrebbe essere proporzionata all’entità della garanzia personale in relazione al prestito e al tipo di garante. 5.2.6 Prestiti alle medie e grandi imprese
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141. Gli enti dovrebbero valutare la capacità attuale e futura del cliente di adempiere le …
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Gli enti dovrebbero valutare la capacità attuale e futura del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito. Gli enti dovrebbero inoltre analizzare la domanda di prestito del cliente per assicurare che questa sia in linea con la propensione al rischio di credito, le politiche, i criteri di concessione del credito, i limiti e le relative metriche dell’ente, nonché con le misure macroprudenziali pertinenti se applicate dall’autorità macroprudenziale designata.
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142. Gli enti dovrebbero considerare quali principali fonti di rimborso il flusso di cassa generato …
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Gli enti dovrebbero considerare quali principali fonti di rimborso il flusso di cassa generato dalle operazioni ordinarie del cliente e, ove applicabile nell’ambito delle finalità del contratto di prestito, gli eventuali proventi derivanti dalla cessione delle attività.
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143. Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima …
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Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile. La garanzia reale non dovrebbe essere di per sé un criterio dominante per l’approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l’approvazione di un contratto di prestito. La garanzia reale dovrebbe essere considerata la seconda via d’uscita dell’ente in caso di default o di deterioramento si gnificativo del profilo di rischio e non la fonte primaria di rimborso, ad eccezione di quando il contratto di prestito prevede che il rimborso del prestito si basi sulla vendita dell’immobile dato in garanzia o sulla garanzia reale liquida fornita.
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144. Nell’e ffettuare la valutazione del merito creditizio, gli enti dovrebbero: a. analizzare la …
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Nell’e ffettuare la valutazione del merito creditizio, gli enti dovrebbero: - a. analizzare la posizione finanziaria e il rischio di credito del cliente, come indicato di seguito;
- b. analizzare la struttura organizzativa, il modello di business e la strategia aziendale del cliente, come indicato di seguito;
- c. determinare e valutare il credit scoring o il rating interno del cliente, se del caso, in conformità alle politiche e alle procedure relative al rischio di credito;
- d. considerare tutti gli impegni finanziari del cliente, come tutte le linee di credito impegnate, utilizzate e non utilizzate, con gli enti, comprese le linee di capitale circolante, le esposizioni creditizie del cliente e il suo comportamento di rimborso passato, così come altre obbligazioni derivanti da imposte o altre autorità pubbliche o fondi di previdenza sociale;
- e. valutare la struttura dell’operazione, compreso il rischio di subordinazione strutturale e i relativi termini e condizioni, ad esempio le clausole restrittive, e, ove applicabile, le garanzie personali di terzi e la struttura della garanzia reale.
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145. Gli enti dovrebbero effettuare la valutazione del merito creditizio in relazione alle …
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Gli enti dovrebbero effettuare la valutazione del merito creditizio in relazione alle specificità del prestito, quali la natura, la scadenza e il tasso di interesse.
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146. Gli enti dovrebbero valutare l’esposizione del cliente ai fattori ESG, in particolare ai …
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Gli enti dovrebbero valutare l’esposizione del cliente ai fattori ESG, in particolare ai fattori ambientali e all’impatto sul cambiamento climatico, e l’adeguatezza delle strategie di mitigazione, come specificate dal cliente.
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147. Se il cliente fa parte di un gruppo di clienti connessi, gli enti dovrebbero effettuare la …
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Se il cliente fa parte di un gruppo di clienti connessi, gli enti dovrebbero effettuare la valutazione a livello individuale e, se del caso, a livello di gruppo, in conformità degli orientamenti ABE sui clienti connessi, soprattutto quando il rimborso dipende dal flusso di cassa proveniente da altre parti connesse. Se il cliente fa parte di un gruppo di clienti connessi collegati a banche centrali ed enti sovrani, compresi governi centrali, autorità regionali e locali e organismi del settore pubblico, gli enti dovrebbero valutare la singola entità.
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148. Per le attività di prestito con elementi transfrontalieri (ad esempio, finanziamento al …
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Per le attività di prestito con elementi transfrontalieri (ad esempio, finanziamento al commercio, finanziamento all’esportazione), gli enti dovrebbero tenere conto del contesto politico, economico e giuridico in cui opera la controparte estera del cliente dell’ente. Gli enti dovrebbero valutare la possibilità dell’acquirente di trasferire fondi, la capacità del fornitore di eseguire l’ordine, compresa la sua capacità di soddisfare i requisiti legali locali applicabili, e la c apacità finanziaria del fornitore di gestire eventuali ritardi nell’operazione.
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149. Al fine di identificare i clienti che sono esposti, direttamente o indirettamente, a maggiori …
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Al fine di identificare i clienti che sono esposti, direttamente o indirettamente, a maggiori rischi associati ai fattori ESG, gli enti dovrebbero valutare la possibilità di utilizzare heat maps che evidenzino, ad esempio, i rischi climatici e ambientali dei singoli (sotto-)settori economici in un grafico o su un sistema di misura. Per i prestiti o i clienti associati a un rischio ESG più elevato, è necessaria un’analisi più app rofondita del modello di business effettivo del cliente, compresa una revisione delle emissioni di gas a effetto serra attuali e previste, del contesto di mercato, dei requisiti di vigilanza ESG per le società in esame e del probabile impatto della regolamentazione ESG sulla posizione finanziaria del cliente. Analisi della posizione finanziaria del cliente
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150. Ai fini dell’analisi della posizione finanziaria nell’ambito della valutazione del merito …
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Ai fini dell’analisi della posizione finanziaria nell’ambito della valutazione del merito creditizio, come sopra specificato, gli enti dovrebbero considerare gli elementi che seguono: - a. la posizione finanziaria attuale e prevista, compresi i bilanci e la struttura patrimoniale, il capitale circolante, il reddito, il flusso di cassa e la fonte della capacità di rimborso per adempiere gli obblighi contrattuali, ad esempio la capacità di servizio del debito, anche in caso di possibili eventi sfavorevoli (cfr. anche l’analisi di sensibilità); le voci da analizzare dovrebbero comprendere, a titolo non esaustivo, il flusso di cassa disponibile per il servizio del debito della linea di credito in esame;
- b. il risultato netto di gestione e la redditività, specialmente in relazione al debito gravato da interessi;
- c. il livello di leva finanziaria, la distribuzione dei dividendi e le spese in conto capitale effettive e previste del cliente, nonché il suo ciclo di conversione di cassa in relazione alla linea di credito in esame;
- d. il profilo di esposizione fino alla scadenza, in relazione ai potenziali movimenti di mercato (ad esempio, come le esposizioni denominate in valuta estera e le esposizioni garantite da veicoli di rimborso);
- e. se del caso, la probabilità di default, sulla base del credit scoring o del rating interno;
- f. l’uso di opportune metriche e indicatori finanziari, specifici per classe di attività o per tipo di prodotto, in linea con la loro propensione al rischio di credito e con le politiche e i limiti ad esso relativi stabiliti in conformità delle sezioni 4.2 e 4.3, anche considerando le metriche di cui all’allegato 3 nella misura in cui ciò sia applicabile e adeguato alla specifica proposta di credito.
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151. Gli enti dovrebbero assicurare che le proiezioni finanziarie nell’analisi siano realistiche e …
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Gli enti dovrebbero assicurare che le proiezioni finanziarie nell’analisi siano realistiche e ragionevoli, e in linea con le previsioni economiche e di mercato dell’ente. Laddove nutrono timori so stanziali riguardo all’affidabilità di tali proiezioni finanziarie, gli enti dovrebbero effettuare le proprie proiezioni sulla posizione finanziaria dei clienti e, se del caso, utilizzarle per mettere in discussione le proiezioni fornite da questi ultimi.
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152. Gli enti dovrebbero valutare inoltre la potenziale redditività futura del cliente, al fine di …
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Gli enti dovrebbero valutare inoltre la potenziale redditività futura del cliente, al fine di misurare l’impatto degli utili non distribuiti e quindi l’impatto sul capitale proprio, in particolare nei casi in cui il cliente non è stato in grado di generare utili positivi nel tempo.
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153. Gli enti dovrebbero effettuare una valutazione del ciclo di conversione di cassa del cliente …
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Gli enti dovrebbero effettuare una valutazione del ciclo di conversione di cassa del cliente, per misurare il tempo necessario all’impresa per convertire l’investimento in scorte e altri apporti di risorse in disponibilità di cassa attraverso la vendita dei suoi specifici beni e servizi. Gli enti dovrebbero essere in grado di comprendere il ciclo di conversione di cassa di un cliente per stimare il fabbisogno di capitale circolante e individuare i costi ricorrenti, al fine di valutare la sua continua capacità di rimborsare le linee di credito nel tempo.
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154. Gli enti dovrebbero, se del caso, valutare tali indicatori finanziari rispetto alle metriche e …
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Gli enti dovrebbero, se del caso, valutare tali indicatori finanziari rispetto alle metriche e ai limiti stabiliti nella loro propensione al rischio di credito e nelle politiche e nei limiti ad esso relativi, in conformità delle sezioni 4.2 e 4.3.
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155. Nel concedere un prestito a una società di partecipazione («holding»), gli enti dovrebbero …
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Nel concedere un prestito a una società di partecipazione («holding»), gli enti dovrebbero valutare la posizione finanziaria di quest’ultima sia come entità separata, ad esempio a livello consolidato, sia come entità singola, se la società di partecipazione non è essa stessa una società operativa o se gli enti non dispongono di garanzie concesse dalle società operative alla società di partecipazione. Analisi di sensibilità nella valutazione del merito creditizio
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156. Gli enti dovrebbero valutare la sostenibilità e la fattibilità della posizione finanziaria e …
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Gli enti dovrebbero valutare la sostenibilità e la fattibilità della posizione finanziaria e della futura capacità di rimborso del cliente in condizioni potenzialmente avverse che potrebbero verificarsi nel corso della durata del contratto di prestito. A tal fine, gli enti dovrebbero effettuare un’analisi di sensibilità a uno o più fattori, considerando gli eventi di mercato e gli eventi idiosincratici o una loro combinazione.
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157. Questa analisi di sensibilità dovrebbe tenere conto di tutti gli aspetti generali e specifici …
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Questa analisi di sensibilità dovrebbe tenere conto di tutti gli aspetti generali e specifici per classe di attività e prodotto che potrebbero incidere sul merito creditizio del cliente.
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158. Nell’effettuare un’analisi di sensibilità della capacità di rimborso del cliente in condizioni …
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Nell’effettuare un’analisi di sensibilità della capacità di rimborso del cliente in condizioni future sfavorevoli, gli enti dovrebbero tenere conto dei seguenti eventi, che sono particolarmente rilevanti per le circostanze specifiche e il modello di business del cliente: Eventi idiosincratici - a. un grave ma plausibile calo dei ricavi o dei margini di profitto di un cliente;
- b. un evento di perdita operativa grave ma plausibile;
- c. il verificarsi di gravi ma plausibili problemi di gestione;
- d. il fallimento di un importante partner commerciale, cliente o fornitore;
- e. un grave ma plausibile danno alla reputazione;
- f. un grave ma plausibile deflusso di liquidità, modifiche dei finanziamenti o un aumento della leva finanziaria di un cliente;
- g. variazioni sfavorevoli dei prezzi dei beni a cui il cliente è prevalentemente esposto (ad esempio, come materie prime o prodotti finali) e dei tassi di cambio;
Eventi di mercato - h. un grave ma plausibile rallentamento macroeconomico;
- i. una grave ma plausibile contrazione dei settori economici in cui operano il cliente e i suoi clienti;
- j. una variazione significativa del rischio politico, normativo e geografico;
- k. un aumento significativo ma plausibile del costo del finanziamento, ad esempio un aumento del tasso di interesse di 200 punti base su tutte le linee di credito del cliente.
Analisi del modello di business e della strategia aziendale del cliente
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159. Gli enti dovrebbero valutare il modello di business e la strategia aziendale dei clienti …
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Gli enti dovrebbero valutare il modello di business e la strategia aziendale dei clienti, anche in relazione alla finalità del prestito.
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160. Gli enti dovrebbero valutare le conoscenze, l’esperienza e la capacità del cliente di gestire …
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Gli enti dovrebbero valutare le conoscenze, l’esperienza e la capacità del cliente di gestire le operazioni aziendali, le attività o gli investimenti legati ai contratti di prestito (ad esempio, uno specifico immobile per un prestito su un immobile non residenziale).
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161. Gli enti dovrebbero valutare la fattibilità del piano aziendale e delle relative proiezioni …
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Gli enti dovrebbero valutare la fattibilità del piano aziendale e delle relative proiezioni finanziarie, in linea con le specificità del settore in cui opera il cliente.
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162. Gli enti dovrebbero valutare la dipendenza del cliente da contratti, clienti o fornitori …
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Gli enti dovrebbero valutare la dipendenza del cliente da contratti, clienti o fornitori chiave, e l’influenza da questi esercitata sulla generazione di flussi di cassa, comprese eventuali concentrazioni. Valutazione delle garanzie personali e delle garanzie reali
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163. Gli enti dovrebbero valutare le garanzie reali a fronte dei requisiti per le garanzie reali …
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Gli enti dovrebbero valutare le garanzie reali a fronte dei requisiti per le garanzie reali stabiliti nell’ambito della propensione al rischio di credito dell’ente e delle politiche e procedure ad esso relative, compresa la valutazione e la proprietà, e controllare tutta la documentazione pertinente (ad esempio, se la proprietà è iscritta in appositi registri).
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164. Gli enti dovrebbero valutare eventuali garanzie personali, clausole restrittive, clausole di …
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Gli enti dovrebbero valutare eventuali garanzie personali, clausole restrittive, clausole di «negative pledge» e contratti di servizio del debito utilizzati ai fini d ell’attenuazione del rischio. Gli enti dovrebbero anche considerare se il valore della garanzia reale è in qualche modo correlato all’attività del cliente o alla sua capacità di generare flussi di cassa.
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165. Gli enti dovrebbero valutare i fattori di supporto del capitale proprio e del credito …
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Gli enti dovrebbero valutare i fattori di supporto del capitale proprio e del credito dell’emittente, come l’assicurazione su ipoteche, eventuali garanzie di finanziamento a lungo termine («take-out commitment») e garanzie di rimborso da fonti esterne.
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166. Se un contratto di prestito comporta una qualsiasi forma di garanzia personale da parte di …
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Se un contratto di prestito comporta una qualsiasi forma di garanzia personale da parte di terzi, gli enti dovrebbero valutare il livello di protezione fornito dalla garanzia e, se del caso, effettuare una valutazione del merito creditizio del garante, applicando le pertinenti disposizioni dei presenti orientamenti, a seconda che il garante sia una persona fisica o un’impresa. La valutazione del merito creditizio del garante dovrebbe essere proporzionata all’entità della garanzia personale in relazione al prestito e al tipo di garante.
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167. Se, nelle operazioni di prestito sindacato o di finanza di progetto, i flussi di pagamento …
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Se, nelle operazioni di prestito sindacato o di finanza di progetto, i flussi di pagamento passano attraverso un soggetto esterno all’operazione, ad esempio un agente designato, gli enti (o i «mandated lead arranger» o i loro agenti designati) dovrebbero valutare la solidità dell’agente. Per le operazioni di «cross - border lending» e finanza di progetto, l’agente dovrebbe essere l’unico emittente di eventuali garanzie personali, lettere di credito o documenti simili emessi per conto del fornitore nell’operazione. 5.2.7 Prestiti su immobili non residenziali
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168. Nel valutare il merito creditizio del cliente nel caso di un prestito su un immobile non …
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Nel valutare il merito creditizio del cliente nel caso di un prestito su un immobile non residenziale, in aggiunta ai criteri generali per la valutazione del merito creditizio di cui alla sezione 5.2.5 e alla sezione 5.2.6, gli enti dovrebbero applicare gli specifici criteri indicati nella presente sezione. Nel valutare il merito creditizio del cliente nel caso di un prestito su un immobile non residenziale utilizzato dal cliente che possiede l’immobile per l’e sercizio della propria attività d’impresa, gli enti dovrebbero applicare unicamente i criteri indicati nella sezione 5.2.5 e nella sezione 5.2.6.
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169. Gli enti dovrebbero valutare e verificare l’esperienza del cliente in relazione al tipo, alle …
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Gli enti dovrebbero valutare e verificare l’esperienza del cliente in relazione al tipo, alle dimensioni e all a posizione geografica dell’immobile non residenziale. Se il cliente è una società veicolo sponsorizzata da un’altra entità, gli enti dovrebbero valutare l’esperienza dello sponsor in relazione al tipo, alle dimensioni e alla posizione geografica dell’immo bile non residenziale.
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170. Gli enti dovrebbero effettuare una valutazione della capacità di generazione di reddito …
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Gli enti dovrebbero effettuare una valutazione della capacità di generazione di reddito dell’immobile e una valutazione delle prospettive di rifinanziamento. Tali valutazioni dovrebbero tenere conto del termine del prestito sull’immobile non residenziale nell’ambito della domanda di prestito in questione.
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171. Nella valutazione della capacità di rimborso del cliente, gli enti dovrebbero valutare, se del …
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Nella valutazione della capacità di rimborso del cliente, gli enti dovrebbero valutare, se del caso: - a. la sostenibilità del flusso di cassa;
- b. la qualità dei locatari, l’impatto delle va riazioni del reddito da locazione corrente sul piano di ammortamento, i termini, le scadenze e le condizioni del contratto di locazione e la storia dei pagamenti del locatario, se già presente;
- c. le prospettive di riaffitto, il flusso di cassa necessario per il servizio del debito in conformità del contratto di prestito, qualora vi sia la necessità di riaffittare l’immobile, l’andamento dell’attività in un periodo di recessione economica, se del caso, e le fluttuazioni dei rendimenti da locazione nel tempo, per valutare la presenza di rendimenti eccessivamente compressi;
- d. le necessarie spese in conto capitale sull’immobile per tutta la durata del prestito.
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172. Nel valutare le prospettive di riaffitto di un immobile, gli enti dovrebbero tener conto della …
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Nel valutare le prospettive di riaffitto di un immobile, gli enti dovrebbero tener conto della domanda di tale immobile da parte dei locatari, prendendo in considerazione l’offerta di immobili comparabili, le condizioni e le specifiche caratteristiche dell’immobile, la posizione dello stesso e la sua vicinanza alle infrastrutture di servizio pertinenti.
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173. Quando in relazione a un immobile non residenziale viene proposto un mutuo «interest-only» …
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Quando in relazione a un immobile non residenziale viene proposto un mutuo «interest-only», gli enti dovrebbero valutare il flusso di cassa generato dall’immobile per stabilire se è in grado di supportare un livello di ammortamento equivalente al ciclo di vita economico previsto dell’immobile, di liquidare l’importo del capitale e degli interessi nell’eventualità di un aumento del rapporto prestito/valore (LTV) dell’immobile o in relazione a un livello del LTV regolare nel mercato pertinente. Gli enti dovrebbero considerare la possibilità di effettuare tale analisi anche quando i clienti dispongono di ulteriori fattori di supporto del credito, ad esempio attività in dismissione, che sono legalmente esigibili in un periodo di tempo ragionevole.
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174. Ai fini dell’analisi di sensibilità ad eventi di mercato e idiosincratici avversi, in aggiunta …
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Ai fini dell’analisi di sensibilità ad eventi di mercato e idiosincratici avversi, in aggiunta agli eventi di cui alla sezione 5.2.5 e alla sezione 5.2.6, gli enti dovrebbero tenere conto, se del caso, di quanto segue: - a. il riaffitto, tra cui una variazione dei canoni di locazione, la durata del contratto di locazione in relazione agli oneri finanziari dovuti per la durata del prestito, l’aumento dei tassi di sfitto, i costi di manutenzione e di ristrutturazione, i periodi di locazione gratuita e gli incentivi alla locazione;
- b. i rischi e i ritardi associati al rifinanziamento;
- c. il rischio connesso alle spese in conto capitale;
- d. altri criteri pertinenti.
5.2.8 Prestiti per lo sviluppo immobiliare
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175. Nel valutare il merito creditizio del cliente nel caso di un prestito per lo sviluppo …
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Nel valutare il merito creditizio del cliente nel caso di un prestito per lo sviluppo immobiliare, in aggiunta alle disposizioni generali per la valutazione del merito creditizio di cui alla sezione 5.2.5 e alla sezione 5.2.6, gli enti dovrebbero applicare le specifiche disposizioni indicate nella presente sezione.
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176. La valutazione del merito creditizio dovrebbe coprire, in linea con il ciclo di vita del …
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La valutazione del merito creditizio dovrebbe coprire, in linea con il ciclo di vita del prestito, sia la fase di sviluppo, compresi i suoi diversi stadi, se del caso, sia la fase successiva al completamento dello sviluppo, quando il progetto si trasforma in un prestito su un immobile non residenziale. Quest’ultima fase dovrebbe essere v alutata come la concessione di un prestito su un immobile non residenziale, in conformità con le disposizioni delle presenti linee guida.
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177. Nella valutazione della fase di sviluppo, gli enti dovrebbero accertare che il cliente: a. …
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Nella valutazione della fase di sviluppo, gli enti dovrebbero accertare che il cliente: - a. abbia un piano aziendale plausibile, che includa una valida motivazione per lo sviluppo e una proiezione di tutti i costi associati verificata da un esperto indipendente;
- b. abbia accesso a costruttori, architetti, ingegneri e appaltatori per lo sviluppo dell’immobile;
- c. abbia ottenuto o sia in grado di ottenere in futuro tutti i permessi e i certificati necessari per lo sviluppo, man mano che il progetto procede e prima dell’esborso o degli esborsi.
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178. Gli enti dovrebbero assicurare che il calcolo dei costi associati allo sviluppo comprenda una …
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Gli enti dovrebbero assicurare che il calcolo dei costi associati allo sviluppo comprenda una riserva per le spese impreviste («contingencies») a fronte di sforamenti dei costi. La riserva pianificata per le spese impreviste dovrebbe essere inclusa nel limite di credito o nel capitale proprio. Gli enti dovrebbero valutare il livello delle riserve liquide e il profilo di liquidità del cliente per assicurare che questi abbia la capacità di finanziare eventuali spese impreviste per sforamenti dei costi e ritardi, se del caso, di importo superiore a quello della relativa riserva.
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179. Gli enti dovrebbero effettuare una valutazione della fattibilità di qualsiasi proiezione …
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Gli enti dovrebbero effettuare una valutazione della fattibilità di qualsiasi proiezione relativa ai proventi netti della vendita, in termini sia di valore che di volume delle vendite nonché di tempistiche.
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180. Gli enti dovrebbero effettuare visite in loco, se del caso accompagnati da una persona …
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Gli enti dovrebbero effettuare visite in loco, se del caso accompagnati da una persona adeguatamente qualificata, per verificare i principali componenti del sito, compresi l’accesso e le specificità, e conservare un resoconto sintetico della visita in loco nella pratica relativa al cliente.
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181. Oltre a valutare il merito creditizio del cliente, gli enti, se del caso (ad esempio nei casi …
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Oltre a valutare il merito creditizio del cliente, gli enti, se del caso (ad esempio nei casi di richiesta di margini), dovrebbero valutare gli investitori in capitale di rischio del progetto, concentrandosi sulla loro posizione finanziaria, sulle pertinenti competenze ed esperienze in pro getti simili, nonché sull’allineamento degli interessi tra gli investitori in capitale di rischio e gli enti che offrono finanziamenti per lo stesso progetto. 5.2.9 Operazioni a leva
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182. Nel valutare il merito creditizio del cliente nei casi di operazione a leva, in aggiunta alle …
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Nel valutare il merito creditizio del cliente nei casi di operazione a leva, in aggiunta alle disposizioni generali per la valutazione del merito creditizio di cui alla sezione 5.2.5 e alla sezione 5.2.6, gli enti dovrebbero individuare, al mom ento dell’ concessione del prestito, la presenza di un livello eccessivo di leva finanziaria, definita come il rapporto tra il debito totale e gli utili al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA). Le operazioni con un livello ecce ssivo di leva finanziaria dovrebbero rimanere un’eccezione (e dovrebbero essere in linea con la propensione al rischio di un ente) e far parte del framework di riferimento di un ente per l’attivazione di livelli successivi di intervento in relazione alle decisioni sulla gestione dei rischi e delega del credito.
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183. Gli enti dovrebbero condurre una valutazione completa della capacità del cliente di rimborsare …
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Gli enti dovrebbero condurre una valutazione completa della capacità del cliente di rimborsare il debito o di ridurre la leva finanziaria a livelli sostenibili entro un periodo di tempo ragionevole. 5.2.10 Shipping
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184. Nel valutare il merito creditizio del cliente, in aggiunta alle disposizioni generali per la …
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Nel valutare il merito creditizio del cliente, in aggiunta alle disposizioni generali per la valutazione del merito creditizio di cui alla sezione 5.2.5 e alla sezione 5.2.6, gli enti dovrebbero applicare gli specifici criteri indicati nella presente sezione. In particolare, gli enti dovrebbero valutare quanto segue: - a. il rapporto tra gli utili e i costi della nave (spese di esercizio, comprese le assicurazioni, gli stipendi, la manutenzione, i lubrificanti e gli oneri finanziari);
- b. il rapporto tra l’età della nave e la sua vita utile attesa;
- c. le caratteristiche della flotta del cliente in relazione alla flotta globale (le dimensioni della nuova attività di costruzione, il numero di navi dismesse, il numero di navi demolite per ogni segmento e l’età delle navi determinano il sovra -tonnellaggio e influenzano le tariffe di trasporto merci);
- d. le valutazioni delle navi con o senza scarto di garanzia (se queste sono incluse tra le fonti di rimborso), in modo da riflettere i costi di vendita, il valore temporale del denaro e le incertezze relative alla liquidità e alle prospettive di commercializzazione del bene, a meno che non sia possibile effettuare singole valutazioni in quanto le navi sono gestite come parte di una flotta più grande con tipologie di utile molto eterogenee.
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185. Gli enti dovrebbero considerare anche al tri fattori, come la domanda e l’offerta di mercato …
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Gli enti dovrebbero considerare anche al tri fattori, come la domanda e l’offerta di mercato per il tipo di nave in questione, i modelli presenti e futuri di scambio commerciale per il tipo di nave in questione, la necessità che il prestito sia senza rivalsa o assistito da garanzie, o che sia presente un contratto di noleggio a lungo termine con un utente finale accettabile, e la capacità dell’armatore di fornire altre garanzie, come cessioni di contratti di noleggio e polizze assicurative, ipoteche di azioni e garanzie in contante o ipoteche di altri beni, come immobili e navi gemelle.
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186. Nel caso di prestiti per la costruzione di navi, gli enti dovrebbero accertare che il cliente …
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Nel caso di prestiti per la costruzione di navi, gli enti dovrebbero accertare che il cliente: - a. abbia un piano aziendale plausibile, che includa una valida motivazione per lo sviluppo e una proiezione di tutti i costi associati verificata da un esperto indipendente;
- b. abbia accesso a costruttori, architetti navali, ingegneri e appaltatori navali;
- c. abbia ottenuto o sia in grado di ottenere in futuro tutti i permessi e i certificati necessari per lo sviluppo, man mano che il progetto procede. 5.2.11 Finanza di progetto
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187. Nel valutare il merito creditizio del cliente nei casi di finanza di progetto, in aggiunta …
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Nel valutare il merito creditizio del cliente nei casi di finanza di progetto, in aggiunta alle disposizioni generali per la valutazione del merito creditizio di cui alla sezione 5.2.5 e alla sezione 5.2.6, gli enti dovrebbero applicare gli specifici criteri indicati nella presente sezione.
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188. Gli enti dovrebbero valutare la fonte primaria di rimborso del prestito, vale a dire il …
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Gli enti dovrebbero valutare la fonte primaria di rimborso del prestito, vale a dire il reddito generato dalle attività (progetto) oggetto di finanziamento. Gli enti dovrebbero valutare il flusso di cassa associato al progetto, inclusa la futura capacità di generazione di reddito una volta che il progetto è stato completato, tenendo conto di qualsiasi restrizione normativa o legale applicabile (ad esempio, regolamentazione dei prezzi, regolamentazione del tasso di rendimento, ricavi soggetti a contratti «take or pay», legislazione ambientale e norme che incidono sulla redditività di un progetto).
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189. Per quanto possibile, gli enti dovrebbero assicurare che tutte le attività del progetto e il …
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Per quanto possibile, gli enti dovrebbero assicurare che tutte le attività del progetto e il flusso di cassa e i conti presenti e futuri siano offerti in garanzia all’ente che eroga il prestito o all’agente/sottoscrittore nel caso di un’operazione sindacata o «club deal ». Se per il progetto viene costituita una società veicolo, le azioni di tale società veicolo dovrebbero essere date in garanzia all’ente, per consentire all’ente/agente di prendere possesso della società, se necessario. Nel caso di operazioni sindacate o «club deal», gli accordi tra creditori dovrebbero disciplinare l’accesso di ciascun creditore alle attività e ai fondi costituiti in garanzia.
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190. Nella valutazione della fase di sviluppo del progetto, gli enti dovrebbero accertare che il …
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Nella valutazione della fase di sviluppo del progetto, gli enti dovrebbero accertare che il cliente: - a. ha un piano aziendale plausibile, che includa una valida motivazione per lo sviluppo e una proiezione di tutti i costi associati verificata da un esperto indipendente;
- b. ha accesso a costruttori, architetti, ingegneri e appaltatori per il progetto;
- c. ha ottenuto o è in grado di ottenere in futuro tutti i permessi e i certificati necessari per lo sviluppo, man mano che il progetto procede.
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191. Gli enti dovrebbero assicurare che il calcolo dei costi associati allo sviluppo, come fornito …
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Gli enti dovrebbero assicurare che il calcolo dei costi associati allo sviluppo, come fornito dal cliente, comprenda una riserva per le spese impreviste («contingencies») a fronte di sforamenti dei costi. La riserva pianificata per le spese impreviste dovrebbe essere inclusa nel limite di credito o nel capitale proprio. Gli enti dovrebbero valutare il livello delle riserve liquide e il profilo di liquidità del cliente o degli investitori in capitale di rischio per assicurare che questi abbiano la capacità di finanziare eventuali spese impreviste per sforamenti dei costi e ritardi, se del caso, di importo superiore a quello della relativa riserva.
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192. Oltre a valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero valutare gli …
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Oltre a valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero valutare gli investitori in capitale di rischio del progetto, concentrandosi se del caso sulla loro posizione finanziaria, sulle competenze pertinenti, sulle esperienze in progetti simili, nonché sulla capacità e la volontà di sostenere il progetto per tutta la sua durata.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
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Requisito |
3. Standard correlati
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