+1. Valutazione condotta dagli enti in merito all’idoneità su base individuale dei membri dell’organo di gestione
---+22. Gli enti dovrebbero avere la principale responsabilità di assicurare, in osservanza …
---+23. La valutazione iniziale e permanente dell’idoneità su base individuale dei membri dell’organo …
---+24. Gli enti dovrebbero valutare, in particolare, se i membri: a. soddisfano il criterio …
---+25. Laddove una valutazione sia svolta per una posizione specifica, la valutazione delle …
---+26. Gli enti dovrebbero monitorare a titolo permanente l’idoneità dei membri dell’organo di …
---+27. Gli enti dovrebbero altresì valutare nuovamente l’impegno sufficiente in termini di tempo di un …
---+28. Gli enti dovrebbero basare le proprie valutazioni dell’idoneità sulle nozioni di cui al titolo …
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1. Valutazione condotta dagli enti in merito all’idoneità su base individuale dei membri dell’organo di gestione
1. Valutazione condotta dagli enti in merito all’idoneità su base individuale dei membri dell’organo di gestione
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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22. Gli enti dovrebbero avere la principale responsabilità di assicurare, in osservanza …
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Gli enti dovrebbero avere la principale responsabilità di assicurare, in osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 91, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, che i membri dell’organo di gestione siano idonei su base individuale in qualsiasi momento e dovrebbero valutare o valutare nuovamente la loro idoneità, in particolare: - a. qualora sia richiesta l’autorizzazione per porre in essere l’attività;
- b. qualora si materializzino modifiche sostanziali della composizione dell’organo di gestione, anche:
- i. laddove siano nominati nuovi membri dell’organo di gestione, anche a seguito di un’acquisizione diretta o indiretta o di un aumento di partecipazioni
(7 ) La direttiva 2014/65/UE definisce un cliente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 9); un cliente professionale a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 10), e un cliente al dettaglio a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 11). Il considerando 103 della direttiva 2014/65/UE indica altresì che le controparti qualificate dovrebbero essere considerate come clienti, a norma dell’articolo 30 di tale direttiva. qualificate presso un ente (8 ); La valutazione dovrebbe essere limitata ai membri di nuova nomina; - ii. nel rinominare membri dell’organo di gestione, qualora i requisiti della posizione abbiano subito modifiche o qualora il membro sia nominato per ricoprire una posizione diversa nell’organo di gestione. Tale valutazione dovrebbe essere limitata ai membri la cui posizione abbia subito modifiche e all’analisi degli aspetti pertinenti, tenendo conto di eventuali requisiti supplementari per ricoprire la posizione;
- c. a titolo permanente, a norma dei paragrafi 26 e 27.
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23. La valutazione iniziale e permanente dell’idoneità su base individuale dei membri dell’organo …
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La valutazione iniziale e permanente dell’idoneità su base individuale dei membri dell’organo di gestione è responsabilità degli enti, senza pregiudicare la valutazione svolta dalle autorità competenti ai fini della vigilanza.
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24. Gli enti dovrebbero valutare, in particolare, se i membri: a. soddisfano il criterio …
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Gli enti dovrebbero valutare, in particolare, se i membri: - a. soddisfano il criterio dell’onorabilità;
- b. possiedono le conoscenze, le competenze e l’esperienza sufficienti per svolgere le loro funzioni;
- c. sono in grado di agire con onestà, integrità e indipendenza di spirito per valutare e contestare efficacemente le decisioni dell’organo di gestione con funzione di gestione e le altre decisioni di gestione pertinenti, se necessario, e per sorvegliare e monitorare efficacemente le procedure decisionali;
- d. sono in grado di dedicare tempo sufficiente per svolgere le proprie funzioni presso l’ente e, laddove l’ente sia significativo, se sia rispettato o meno il limite di incarichi di amministratore, a norma dell’articolo 91, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.
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25. Laddove una valutazione sia svolta per una posizione specifica, la valutazione delle …
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Laddove una valutazione sia svolta per una posizione specifica, la valutazione delle conoscenze, delle competenze e dell’esperienza sufficienti, così come quella dell’impegno in termini di tempo dovrebbero tenere conto del ruolo stesso della posizione in questione. Il livello e la natura delle conoscenze, delle competenze e dell’esperienza sufficienti richieste a un membro dell’organo di gestione con funzione di gestione possono differire da quelle (8 ) Si rimanda altresì al progetto di norme tecniche di regolamentazione, di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE e al progetto di norme tecniche di attuazione, di cui all’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, nell’ambito delle procedure per la concessione e il rifiuto dell’autorizzazione di imprese di investimento, disponibili sul sito web dell’ESMA. Si veda altresì il (progetto) di norme tecniche di attuazione sulle procedure e sui moduli relativi alle acquisizioni e agli incrementi di partecipazioni qualificate presso gli enti creditizi e le imprese di investimento, disponibili sui siti web dell’ABE e dell’ESMA: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/other-topics/its-on-the-procedures-and-forms-in-respect-of-acquisitions-and-increases-of-qualifying-holdings e https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-613_final_report_and_assessment_rts_its.pdf richieste a un membro dell’organo di gestione con funzione di supervisione strategica, in particolare qualora tali funzioni siano assegnate a organi diversi.
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26. Gli enti dovrebbero monitorare a titolo permanente l’idoneità dei membri dell’organo di …
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Gli enti dovrebbero monitorare a titolo permanente l’idoneità dei membri dell’organo di gestione per individuare, alla luce di qualsivoglia fatto nuovo pertinente, situazioni per cui dovrebbe essere svolta una nuova valutazione della loro idoneità. In particolare, una nuova valutazione dovrebbe essere svolta nei seguenti casi: - a. laddove sussistano timori sull’idoneità individuale o collettiva dei membri dell’organo di gestione;
- b. in caso di eventi significativi sulla reputazione di un membro dell’organo di gestione, o dell’ente, anche in caso di inadempienza dei membri in termini di politica di conflitto di interessi dell’ente;
- c. qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo siano stati o siano commessi o tentati o vi sia un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione a tale ente, in particolare nei casi in cui le informazioni disponibili suggeriscono che l’ente:
- i. non ha attuato adeguati controlli interni o meccanismi di sorveglianza per monitorare e attenuare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ad es. individuati dagli esiti delle attività di vigilanza emersi da ispezioni in loco o ispezioni fuori sede, dal dialogo di vigilanza o nel quadro di sanzioni);
- ii. è stata accertata una violazione degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nello Stato membro d’origine o ospitante o in un paese terzo;
- iii. ha modificato in modo sostanziale la propria attività o il proprio modello di business in modo da far ritenere che la sua esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sia aumentata in modo significativo;
- d. in ogni caso che possa incidere sostanzialmente sull’idoneità del membro dell’organo di gestione.
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27. Gli enti dovrebbero altresì valutare nuovamente l’impegno sufficiente in termini di tempo di un …
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Gli enti dovrebbero altresì valutare nuovamente l’impegno sufficiente in termini di tempo di un membro dell’organo di gestione se tale membro assume un incarico di amministratore supplementare o inizia a svolgere nuove attività pertinenti, comprese quelle di natura politica.
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28. Gli enti dovrebbero basare le proprie valutazioni dell’idoneità sulle nozioni di cui al titolo …
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Gli enti dovrebbero basare le proprie valutazioni dell’idoneità sulle nozioni di cui al titolo III, tenendo conto della diversità dell’organo di gestione, di cui al titolo V, e dovrebbero attuare una politica dell’idoneità e le procedure di cui rispettivamente ai titoli VI e VII.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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