+24. Decisione dell’autorità competente
---+187. Le autorità competenti dovrebbero adottare una decisione in base alla valutazione …
---+188. Nei casi di cui al paragrafo 181, a norma dell’articolo 15, secondo capoverso, della direttiva …
---+189. Laddove un ente non fornisca informazioni sufficienti in merito all’idoneità di un individuo …
---+190. Laddove l’esito della valutazione dell’idoneità da parte dell’autorità competente sancisca che …
---+191. Le autorità competenti dovrebbero informare dell’adozione di una decisione sfavorevole quanto …
---+192. L’autorità competente, tenendo conto delle misure già adottate dall’ente, dovrebbe adottare …
---+193. Le misure di cui alle lettere a) e c) dovrebbero altresì trovare applicazione nell’ambito …
---+194. Se i membri dell’organo di gestione non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 91 …

24. Decisione dell’autorità competente

24. Decisione dell’autorità competente

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
187. Le autorità competenti dovrebbero adottare una decisione in base alla valutazione …

Le autorità competenti dovrebbero adottare una decisione in base alla valutazione dell’idoneità collettiva e individuale dei membri dell’organo di gestione e alla valutazione dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario, laddove non siano membri dell’organo di gestione, entro il termine massimo di cui al paragrafo 179 o, nei casi di sospensione del periodo, entro un termine massimo di sei mesi dall’inizio di tale periodo.

188. Nei casi di cui al paragrafo 181, a norma dell’articolo 15, secondo capoverso, della direttiva …

Nei casi di cui al paragrafo 181, a norma dell’articolo 15, secondo capoverso, della direttiva 2013/36/UE, in ogni caso la decisione di concedere o negare l’autorizzazione è adottata entro 12 mesi dal ricevimento della domanda.

189. Laddove un ente non fornisca informazioni sufficienti in merito all’idoneità di un individuo …

Laddove un ente non fornisca informazioni sufficienti in merito all’idoneità di un individuo valutato all’autorità competente, quest’ultima dovrebbe o informare l’ente del fatto che il membro non può essere membro dell’organo di gestione o personale che riveste ruoli chiave, poiché non è stata sufficientemente provata l’idoneità del soggetto, oppure decidere sfavorevolmente.

190. Laddove l’esito della valutazione dell’idoneità da parte dell’autorità competente sancisca che …

Laddove l’esito della valutazione dell’idoneità da parte dell’autorità competente sancisca che non è sufficientemente provata l’idoneità del soggetto valutato, l’autorità competente dovrebbe opporsi o non approvare la nomina di tale soggetto, salvo che si possa porre rimedio

  • o ovviare alle carenze rilevate mediante misure di altra natura adottate dall’ente.
191. Le autorità competenti dovrebbero informare dell’adozione di una decisione sfavorevole quanto …

Le autorità competenti dovrebbero informare dell’adozione di una decisione sfavorevole quanto prima. Laddove previsto dal diritto nazionale o definito dall’autorità competente nell’ambito dei propri processi di vigilanza, una decisione favorevole può essere considerata adottata in base alla regola del silenzio-accoglimento, laddove il termine massimo per la valutazione di cui al paragrafo 179 sia giunto a termine e l’autorità competente non abbia adottato una decisione sfavorevole.

192. L’autorità competente, tenendo conto delle misure già adottate dall’ente, dovrebbe adottare …

L’autorità competente, tenendo conto delle misure già adottate dall’ente, dovrebbe adottare misure appropriate per ovviare alle carenze rilevate e definire la tempistica per l’attuazione di tali misure tra cui, a seconda dei casi, una o più delle seguenti misure:

  • a. chiedere all’ente di organizzare una formazione specifica per i membri dell’organo di gestione su base individuale o collettiva;
  • b. chiedere all’ente di cambiare la ripartizione dei compiti tra i membri dell’organo di gestione;
  • c. chiedere all’ente di rifiutare il membro proposto o di sostituire taluni membri;
  • d. chiedere all’ente di modificare la composizione dell’organo di gestione per assicurare l’idoneità su base individuale e collettiva dell’organo di gestione;
  • e. rimuovere il membro dall’organo di gestione;
  • f. se del caso, imporre sanzioni amministrative o altri provvedimenti amministrativi (ad es., definendo obblighi specifici, raccomandazioni o condizioni), ivi compresa la revoca definitiva dell’autorizzazione dell’ente.
193. Le misure di cui alle lettere a) e c) dovrebbero altresì trovare applicazione nell’ambito …

Le misure di cui alle lettere a) e c) dovrebbero altresì trovare applicazione nell’ambito delle valutazioni dell’idoneità dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario, laddove non facciano parte dell’organo di gestione, degli enti CRD significativi.

194. Se i membri dell’organo di gestione non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 91 …

Se i membri dell’organo di gestione non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 91, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti hanno il potere di rimuovere tali membri dall’organo di gestione. Le autorità competenti dovrebbero in particolare verificare se i requisiti di cui all’articolo 91, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, e come ulteriormente specificato nei presenti orientamenti, sono ancora soddisfatti se hanno fondati motivi di sospettare che siano o siano stati commessi o tentati atti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o vi sia un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione a tale ente.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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