+4.2 Adeguatezza dei dati immessi
---+30. I dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 devono …
---+31. Gli enti devono compiere analisi sostenute da evidenze empiriche convincenti e dati obiettivi …
---+32. Qualora i dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 …
---+33. Qualora gli enti, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizzino approssimazioni beta …
---+34. I dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 devono …
---+35. Qualora gli enti, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizzino approssimazioni beta …

4.2 Adeguatezza dei dati immessi

4.2 Adeguatezza dei dati immessi

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
30. I dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 devono …

I dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 devono cogliere entrambi i tipi di rischi indicati di seguito, laddove rilevanti:

  • (a) i rischi di mercato generali, come ulteriormente specificato nella sezione 4.2.1;
  • (b) i rischi di mercato specifici, come ulteriormente specificato nella sezione 4.2.2.
31. Gli enti devono compiere analisi sostenute da evidenze empiriche convincenti e dati obiettivi …

Gli enti devono compiere analisi sostenute da evidenze empiriche convincenti e dati obiettivi al fine di dimostrare che i dati immessi usati per un determinato fattore di rischio colgono tutti i rischi di mercato generali e specifici significativi che sono incorporati nel fattore di rischio considerato, laddove applicabile. Gli enti devono documentare queste analisi nel contesto delle registrazioni che tengono per dimostrare la propria conformità ai requisiti dei presenti orientamenti.

4.2.1 Dati immessi che colgono i rischi di mercato generali

32. Qualora i dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 …

Qualora i dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 siano calibrati sui dati storici degli indici di mercato o su altri dati storici che rappresentano caratteristiche condivise da strumenti differenti, al fine di rappresentare i rischi di mercato generali, la scelta di tali dati storici deve essere concettualmente fondata e applicata coerentemente a tutti questi strumenti.

33. Qualora gli enti, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizzino approssimazioni beta …

Qualora gli enti, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizzino approssimazioni beta o altri approcci per la generazione di dati casuali, devono dimostrare con evidenze empiriche che i rischi di mercato generali sono correttamente colti dai dati immessi usati per determinare i valori dei coefficienti beta o dei parametri degli approcci per la generazione di dati casuali. Tali evidenze empiriche devono comprendere misurazioni statistiche che esprimano la bontà dell’adattamento delle approssimazioni beta o degli altri approcci per la generazione di dati casuali. Gli enti devono documentare le analisi compiute per conformarsi al presente paragrafo nel contesto delle registrazioni che tengono per dimostrare la propria conformità ai requisiti dei presenti orientamenti.

4.2.2 Dati immessi che colgono i rischi di mercato specifici

34. I dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 devono …

I dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 devono permettere di cogliere i rischi specifici significativi, compresi i rischi di base associati al nome e le differenze idiosincratiche significative fra posizioni simili ma non identiche. NEL MODELLO DI MISURAZIONE DEL RISCHIO

35. Qualora gli enti, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizzino approssimazioni beta …

Qualora gli enti, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizzino approssimazioni beta o altri approcci per la generazione di dati casuali, devono dimostrare con evidenze empiriche che i rischi di mercato specifici sono correttamente colti dai dati immessi usati per determinare i valori dei coefficienti beta o dei parametri degli approcci per la generazione di dati casuali. Laddove si ipotizzi che i valori residuali delle approssimazioni beta o di altri approcci per la generazione di dati casuali non siano correlati tra loro, le motivazioni di tali ipotesi devono essere incluse nelle evidenze empiriche di cui alla frase precedente. Gli enti devono documentare le analisi compiute per conformarsi al presente paragrafo nel contesto delle registrazioni che tengono per dimostrare la propria conformità ai requisiti dei presenti orientamenti.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/