+4.1 Criteri per determinare i casi eccezionali di cui all’articolo 396, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
---+14. Una violazione dei limiti stabiliti dall’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …
---+15. Al fine di valutare le circostanze del superamento dei limiti di cui all’articolo 395 …
---+16. L’autorità competente dovrebbe valutare se la violazione dei limiti di cui all’articolo 395 …
---+17. Se nel corso degli ultimi 12 mesi un ente ha segnalato una seconda violazione riguardante lo …
---+18. Se durante gli ultimi 12 mesi un ente ha già segnalato due violazioni dei limiti delle grandi …
---+19. L’autorità competente dovrebbe valutare se la violazione sarebbe stata prevedibile nel caso in …
---+20. L’autorità competente dovrebbe altresì considerare se l’ente avrebbe potuto prevedere la …
---+21. Qualora presso altri enti si siano verificate violazioni uguali o simili, riconducibili alla …
---+22. L’autorità competente dovrebbe valutare se la violazione sia stata originata da cause che …
---+23. Una violazione causata da un’applicazione inadeguata o un’erronea interpretazione del quadro in …
---+24. In linea generale, qualora concluda che la violazione non soddisfa i criteri specificati nella …

4.1 Criteri per determinare i casi eccezionali di cui all’articolo 396, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

4.1 Criteri per determinare i casi eccezionali di cui all’articolo 396, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
14. Una violazione dei limiti stabiliti dall’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …

Una violazione dei limiti stabiliti dall’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE)

  • n. 575/2013 dovrebbe essere sempre considerata un caso eccezionale.
15. Al fine di valutare le circostanze del superamento dei limiti di cui all’articolo 395 …

Al fine di valutare le circostanze del superamento dei limiti di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 da parte di un ente, l’autorità competente dovrebbe considerare almeno i seguenti aspetti:

  • a. frequenza e numero delle violazioni;
  • b. prevedibilità della violazione;
  • c. motivi estranei al controllo dell’ente che hanno determinato l’incapacità di prevenire la violazione.

Frequenza e numero delle violazioni

16. L’autorità competente dovrebbe valutare se la violazione dei limiti di cui all’articolo 395 …

L’autorità competente dovrebbe valutare se la violazione dei limiti di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 da parte dell’ente sia un evento raro. Tale valutazione dovrebbe tenere conto di eventuali violazioni commesse in precedenza dall’ente dovute alla stessa causa, determinate dallo stesso evento o riguardanti lo stesso cliente o gruppo di clienti connessi.

17. Se nel corso degli ultimi 12 mesi un ente ha segnalato una seconda violazione riguardante lo …

Se nel corso degli ultimi 12 mesi un ente ha segnalato una seconda violazione riguardante lo stesso cliente o gruppo di clienti connessi della prima violazione, l’autorità competente può decidere che l’evento non può essere considerato raro. Analogamente, se nel corso degli ultimi 12 mesi un ente ha segnalato una seconda violazione avente la stessa origine della prima, l’autorità competente può decidere che l’evento non può essere considerato raro.

18. Se durante gli ultimi 12 mesi un ente ha già segnalato due violazioni dei limiti delle grandi …

Se durante gli ultimi 12 mesi un ente ha già segnalato due violazioni dei limiti delle grandi esposizioni che riguardano clienti o gruppi di clienti connessi diversi, che sono dovute a cause diverse o che sono state determinate da eventi distinti, l’autorità competente può decidere che ogni ulteriore violazione o eventuali ulteriori violazioni, benché non correlate, non possono essere considerate eventi rari.

Prevedibilità della violazione

19. L’autorità competente dovrebbe valutare se la violazione sarebbe stata prevedibile nel caso in …

L’autorità competente dovrebbe valutare se la violazione sarebbe stata prevedibile nel caso in cui l’ente avesse applicato una gestione del rischio consona ed efficace, in conformità degli obblighi di cui all’articolo 393 del regolamento (UE) n. 575/2013 e degli orientamenti dell’ABE sulla governance interna (2 ).

20. L’autorità competente dovrebbe altresì considerare se l’ente avrebbe potuto prevedere la …

L’autorità competente dovrebbe altresì considerare se l’ente avrebbe potuto prevedere la violazione facendo ricorso alle informazioni disponibili.

21. Qualora presso altri enti si siano verificate violazioni uguali o simili, riconducibili alla …

Qualora presso altri enti si siano verificate violazioni uguali o simili, riconducibili alla stessa causa, l’autorità competente potrebbe decretare che la violazione è stata causata da un evento imprevedibile.

Motivi estranei al controllo dell’ente di prevenire la violazione

22. L’autorità competente dovrebbe valutare se la violazione sia stata originata da cause che …

L’autorità competente dovrebbe valutare se la violazione sia stata originata da cause che esulano dal controllo dell’ente. Tale possibilità potrebbe essere quanto meno presunta nei seguenti casi:

  • a. qualora si verifichi un calo inatteso e sostanziale dei fondi propri dell’ente causato, tra l’altro, dall’impatto di eventi di rischio operativo rilevanti, quali frodi esterne, disastri naturali o pandemie, non collegati a carenze nei meccanismi di controllo interno dell’ente;
  • b. qualora un’esposizione (totalmente o parzialmente) esentata cessi di soddisfare i requisiti per tale esenzione a seguito di una decisione presa da terzi che l’ente non avrebbe potuto prevedere o impedire;
  • c. qualora sia emanata una sentenza o un provvedimento amministrativo che comporta una diversa interpretazione del quadro normativo applicabile in materia di grandi esposizioni e l’ente non abbia avuto il tempo necessario ad applicarla in maniera tale da prevenire una violazione dei limiti di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • d. qualora si verifichino una fusione di controparti/clienti o acquisizioni tra controparti/clienti e solo quando l’ente non era a conoscenza della fusione o dell’acquisizione o non avrebbe comunque potuto prevederle per prevenire una violazione.

(2 ) Orientamenti dell’ABE sulla governance interna, EBA/GL/2021/05.

23. Una violazione causata da un’applicazione inadeguata o un’erronea interpretazione del quadro in …

Una violazione causata da un’applicazione inadeguata o un’erronea interpretazione del quadro in materia di grandi esposizioni non dovrebbe, di norma, essere considerata un motivo estraneo al controllo dell’ente.

24. In linea generale, qualora concluda che la violazione non soddisfa i criteri specificati nella …

In linea generale, qualora concluda che la violazione non soddisfa i criteri specificati nella presente sezione, l’autorità competente non dovrebbe concedere un periodo superiore a tre mesi per il ritorno alla conformità ai limiti delle grandi esposizioni.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/